Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12661 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23266-2013 proposto da:

ORTOFRUTTICOLA VALLE DEL RENO OVR SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 126, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTA BORATTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANNI RICCIUTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA MOLLO, ANTONIO MOLLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2012 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 30/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Ortofrutticola Valle del Reno soc.coop. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 45/11/12 del 30 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Ici 2006 notificatole dal Comune di Cento (FE) in relazione a taluni fabbricati strumentali da essa posseduti.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli immobili in oggetto – iscritti in categoria catastale C1 e D1 – non fossero esenti da Ici; posto che tale esenzione non derivava dal loro concreto asservimento all’esercizio dell’agricoltura bensì, come stabilito da Cass. SSUU 18565/09, dal classamento catastale nelle categorie proprie di ruralità A6 o D10.

Resiste con controricorso il Comune di Cento.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione o falsa applicazione della normativa Ici di riferimento (D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, lett. i), conv. L. n. 133 del 1994 e succ. mod.; – D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come mod. dal D.L. n. 207 del 2008, art.23, co 1 bis, conv. L. n. 14 del 2009). Contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, ciò che rilevava ai fini dell’esenzione Ici non era il classamento catastale, bensì il rapporto di strumentalità – nella specie pacifico – in concreto svolto dagli immobili nell’attività di produzione agricola della cooperativa. Ciò doveva desumersi, in particolare, dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. L. n. 14 del 2009 cit., secondo cui ai fini Ici non dovevano “considerarsi fabbricati” le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto, connotate da requisiti di ruralità D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9, conv. L. n. 133 del 1994, cit., e succ.mod..

p. 2.2 Il motivo è infondato.

Non vi sono infatti ragioni per discostarsi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.

Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, art. 42 bis; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1 bis.

Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione – annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Nel caso di specie, costituisce elemento incontroverso di causa che gli immobili della cooperativa ricorrente fossero iscritti, nell’annualità impositiva di riferimento, in categoria diversa da A6 o D10; con conseguente non spettanza dell’esenzione Ici.

Quanto, poi, alla variazione catastale che la società assume di aver chiesto ed ottenuto, per due immobili, presso l’agenzia del territorio nel dicembre 2010, correttamente la CTR non ne ha tenuto conto. Si tratta infatti di istanza che non è stata presentata ai sensi e seconda le modalità del D.L. n. 70 del 2011 cit. ed i cui effetti, pertanto, non erano assistiti dall’efficacia retroattiva quinquennale da quest’ultima normativa prevista.

Le spese del presente procedimento vengono compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia; in parte sopravvenuta in corso di causa.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

– compensa le spese di lite;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della quinta sezione civile, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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