Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12660 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 25/06/2020), n.12660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3474/2015 proposto da:

C.L., ex lege domiciliato in Roma P.zza Cavour presso la

cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuliano Vivio;

– ricorrente –

contro

Q.E.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassia

240 Pal 1 Villa Clara, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Belloni, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Federico Belloni;

– controric. e ric. incidentale –

e contro

Q.V., Q.M.G., Ca.Ga.,

Q.M.L., Q.A., G.N.,

P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6659/2013 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento dei quello incidentale condizionato;

udito l’Avvocato Antonio Belloni per il controricorrente e ricorrente

incidentale che si è riportato agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di cassazione trae origine dal ricorso notificato il 19 gennaio 2015 da C.L. a Ca.Ga. vedova Q., Q.M.G., V., tutte e tre quali eredi di Qu.Al., nonchè Q.E.P., Q.A., Q.M.L., G.N. ed P.A. nei confronti della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma con cui era confermata la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva accolto la domanda di risoluzione di diritto del contratto di compravendita di un terreno stipulato nel dicembre 2004 tra i venditori Q.E.P., Al., A. e M.L. e gli acquirenti C.L. e G.N..

2. Il contenzioso fra le parti era insorto in relazione alla scrittura stipulata separatamente ma in pari data del contratto di compravendita, con cui gli acquirenti si erano impegnati ad ottenere la modifica della fideiussione assicurativa stipulata dai venditori a garanzia del pagamento degli oneri accessori connessi alla concessione edilizia già rilasciata dal Comune di Rieti al momento della stipula della compravendita.

2.1. La modifica in oggetto prevedeva che essi divenissero gli unici obbligati con conseguente liberazione dei venditori dall’obbligo del pagamento dei suddetti oneri.

2.2. Tale modifica avrebbe dovuto essere ottenuta entro il 20 dicembre 2004, pena la risoluzione del contratto di compravendita.

2.3. Poichè nonostante le ripetute sollecitazioni inoltrate gli acquirenti non vi avevano provveduto, i venditori avevano agito giudizialmente nei loro confronti per far accertare l’intervenuta risoluzione del contratto.

2.4. Il tribunale adito accoglieva la domanda attorea e la corte d’appello, in sede di gravame proposto dal convenuto C., respingeva tutti i motivi e confermava la decisione di prime cure.

3. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal C. sulla base di sei motivi illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste con controricorso Q.E.P. che, a sua volta, formula ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, pure illustrato da tempestiva memoria.

4. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Ca.Ga. vedova Q., Q.M.G., V., quali eredi di Qu.Al., nonchè, G.N. ed P.A..

5. Con ordinanza interlocutoria del 13/2/2019 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in considerazione della mancanza agli atti della prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dei litisconsorti necessari Eredi di Qu.Al.. Nell’imminenza dell’odierna udienza il controricorrente Q.E.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Preliminaremente vanno vagliate le plurime eccezioni di inammissibilità svolte dal controricorrente Q..

6.1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per rinuncia asseritamente desunta dal tenore di una precedente comunicazione del C. perchè non formale, così come infondata è l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., perchè pure genericamente formulata (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017).

6.2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) ai sensi dell’artr. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), per avere il ricorrente depositato copia della sentenza impugnata “conforme alla prima” rilasciata al difensore del controricorrente. Atteso che la finalità dell’adempimento è quella di consentire al giudice di legittimità il controllo della tempestività dell’impugnazione e del fondamento dei motivi (Cass. 16385/2002; 13204/2006; 1115/2011) il documento depositato dal ricorrente è idoneo ad assicurare detta funzione poichè costituito da una copia autentica, perchè rilasciata dall’ufficio competente, di precedente copia rilasciata sempre dal medesimo ufficio. Non si tratta cioè di una copia priva di garanzia di autenticità.

6.3. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, per asserita mancata indicazione di tutte le parti del giudizio ( P. e G.) nell’epigrafe del ricorso. Costituisce infatti principio giurisprudenziale ripetutamente applicato che occorre avere riguardo più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del ricorso o nel testo del mandato ad litem, al contesto dell’atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell’atto (Cfr. Cass. 57/2005; 2839/2005; 14707/2006).

Nella specie, il contesto dell’atto ha consentito di individuare inequivocabilmente le parti anche ai fini della verifica dell’integratà del contraddittorio.

7. Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo parte ricorrente reitera l’eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione per essere stata proposta nei confronti del solo acquirente C..

8. Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’interpretazione della clausola risolutiva che sarebbe avvenuta da parte della corte territoriale in violazione degli artt. 1362,1363,1346 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2.

9. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa del convenuto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata concessione dei termini ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c., laddove la corte territoriale ha rigettato la doglianza a seguito della mancata indicazione delle prove che l’appellante avrebbe inteso allegare.

11. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1456 c.c., per non avere la corte capitolina applicato il principio sancito dalla norma richiamata e secondo il quale l’effetto risolutivo si verifica a condizione che il contraente nel cui interesse la clausola è stata pattuita comunichi all’altro contraente che intenda valersi della clausola stessa. Secondo il ricorrente i venditori Q. non avevano manifestato all’acquirente G. la volontà di avvalersi della clausola contenuta nella scrittura privata in questione.

12. Con il sesto motivo (erroneamente numerato come terzo) si denuncia la violazione degli artt. 1453, 1456, 1459, ed in generale i principi che regolano il litisconsorzio sostanziale nonchè l’art. 101 c.p.c..

13. Con il settimo motivo, infine, numerato erroneamente come quarto si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

14. I motivi primo, quinto e sesto possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono infondati.

14.1. Con le censure in esame il ricorrente sovrappone il profilo della domanda di risoluzione del contratto, proposta dalla parte venditrice nei confronti degli acquirenti e fra i quali sussiste il litisconsorzio necessario, incidendo necessariamente su tutti i soggetti del contratto, con il profilo della condotta posta alla base della clausola ed il cui inadempimento attribuisce al contraente a cui favore essa è stabilita il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, che ben può fare riferimento alla condotta di uno solo dei soggetti che sono parti del negozio.

14.2. Nella specie il testo della clausola evidenzia come la polizza assicurativa contemplava la garanzia del solo C. (documento non prodotto dal ricorrente, con difetto di autosufficienza dei motivi, ma leggibile a pag. 19 del controricorso), cui era conseguentemente accollato l’obbligo di provvedere alla liberazione totale della parte venditrice, tardivamente adempiuto dallo stesso, come precisato a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata atteso che il termine prefissato per l’adempimento era quello del 20/12/2014. Rispetto a detto termine la corte territoriale ha considerato tardiva anche il riferimento all’appendice della polizza assicurativa emessa il 16/5/2005 ove si fa riferimento all’atto di voltura in data 3/5/2005 della concessione edilizia, poichè in entrambi i casi ciò è avvenuto dopo il 20/12/2004.

15. Per il resto le censure in esame attengono all’interpretazione della clausola e come il secondo motivo sono inammissibili atteso che la corte territoriale ha optato per una interpretazione letterale e sistematica della clausola risolutiva, interpretazione non censurabile in questa sede posto che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, mentre non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass. 24539/2009; 27136/2017; 11254/2018).

16. Il terzo ed il settimo motivo sono inammissibili perchè i fatti richiamati nelle censure sono stati complessivamente valutati e hanno condotto la corte ad una conclusione fondata su una motivazione che non pur non corrispondendo alle aspettative del ricorrente(non appare censurabile nei limiti ora consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

17. Il quarto motivo è invece inammissibile per genericità, non evidenziando il concreto pregiudizio patito e la conseguente violazione del diritto di difesa, anche perchè del documento invocato dal ricorrente la corte territoriale, evidentemente ritenendone l’implicita ammissibilità, tiene conto in parte motiva (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) laddove rimarca la tardività della volturazione della polizza assicurativa rispetto alla data del 20 dicembre 2004 indicata nella clausola risolutiva.

18. L’esito sfavorevole di tutti i motivi del ricorso principale comporta il rigetto dello stesso, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato formulato da Q.E.P. ed avente ad oggetto la violazione degli artt. 113 e 324 c.p.c., per non avere la corte territoriale rilevato il giudicato che si era formato in primo grado sulle richieste del C..

19. Atteso l’esito del ricorso principale ed in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente principale va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente costituito nella misura liquidata in dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente costituito e liquidate in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente procedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per inadempimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA