Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12660 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/05/2010), n.12660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21980/2008 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato VASI Giorgio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNI RENATO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II N. 80, presso lo studio

dell’avvocato BARBATO ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAMPORINI Paolo, giusta procura speciale per atto notaio Francesco

Peronese di Como del 16/10/08, Rep. n. 157463 stesa a margine del

controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 21982/2008 proposto da:

D.F., D.G., D.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA N. 29, presso lo

studio dell’avvocato VASI GIORGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNI RENATO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio

dell’avvocato BARBATO ADRIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAMPORINI PAOLO, giusta procura speciale per atto notaio Francesco

Peronese di Como del 16/10/08, Rep. n. 157464 stesa a margine del

controricorso;

– controricorrente –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 1881/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, del 9/5/07, depositata il 30/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

0/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Como con sentenza 12 luglio 2004 dichiarava cessata la materia del contendere nella causa promossa dal Condomino (OMISSIS) contro D.M. e i suoi congiunti F., G. e D.C., per ottenere la cessazione di molestie e turbative nel possesso dei condomini. Parte attrice proponeva appello e otteneva dalla Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2007, la parziale riforma della pronuncia di primo grado, in ordine al regolamento delle spese disposto dal tribunale.

Le spese del primo grado di giudizio venivano compensate integralmente quanto a F., G. e D.C. da una parte e il Condominio dall’altra; venivano compensate per metà quanto a D.M., condannato a rifondere al Condominio la restante parte.

Per il giudizio di appello, la Corte sanciva la condanna integrale di D.M. e la compensazione parziale tra Condominio e gli altri consorti D., in favore dei quali liquidava l’altra metà.

Con separati atti, registrati ai nn. 21980 e 21982 del 2008, i D. proponevano separati ricorsi per cassazione, notificati il 15 settembre 2008. Il Condominio ha resistito a ciascuno di essi con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato le cause a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, rilevando la manifesta infondatezza dell’impugnazione. I ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

D.M. con tre censure lamenta: vizi di motivazione della sentenza, violazione dell’art. 1170 c.c., e violazione dell’art. 92 c.p.c..

Nessuno dei tre motivi è fondato.

Con il primo il ricorrente conduce una critica alla sentenza carente sotto il profilo dell’autosufficienza, perchè non riporta puntualmente le parti della pronuncia che sarebbero viziate. La Corte d’appello ha rilevato che secondo il tribunale sussisteva il carattere emulativo delle richieste rivolte dal D. all’impresa che eseguiva i lavori e ha censurato la scelta del primo giudice di indagare sulla validità delle motivazioni dei comportamenti del D.; ha osservato che il condomino non poteva opporsi fattivamente all’esecuzione della delibera, dovendo limitarsi ad impugnarla. Questa ratio non è criticata dal ricorso, che deduce l’insussistenza dei comportamenti rimproverati al ricorrente e riporta un passo saliente della sentenza di primo grado. Proprio da questo passo si evince però che il D. si era attivato per intralciare l’impresa esecutrice e che lo aveva fatto forse ispirato da intenti emulativi. Il tribunale ha considerato legittimi questi interventi del D., ma la Corte d’appello, con affermazione logica e coerente, non censurabile in questa sede, ha ritenuto che tale modo di agire costituisse turbativa, significativamente cessata solo dopo che il condominio aveva adito le vie legali.

Ineccepibilmente ne ha tratto la conseguenza che il regolamento delle spese doveva essere rivisto in favore del Condominio, che aveva dovuto agire in giudizio per far cessar le molestie giuridiche e di fatto interposte dal ricorrente. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la erronea applicazione dell’art. 1170 c.c., e si afferma che non vi era stato alcun apprezzabile disturbo del possesso. La censura, che inammissibilmente è presentata con una pluralità di quesiti aventi riferimento a presupposti di fatto diversi, non riconducibili quindi ad unità (Cass 19560/07; 7770/09), si risolve in una critica alla motivazione, poichè torna a riproporre la natura innocua dei comportamenti attuati dal ricorrente, che sono stati ritenuti costituire materiale ostacolo all’esecuzione di una delibera esecutiva.

Il terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese disposta in conseguenza della ritenuta soccombenza virtuale del D., risulta conseguentemente infondato. Va però aggiunto che il quesito di diritto formulato era inammissibile, perchè chiedeva alla Corte di Cassazione di stabilire se è conforme agli artt. 91 e 92 c.p.c., la decisione che ritenga di compensare le spese di lite nei confronti di soggetto vittorioso. In tal modo è stato posto un quesito astratto e tautologico, del tutto disancorato dalla realtà, poichè la Corte di appello non aveva affermato che il D. era virtualmente vittorioso, condannandolo alle spese, ma ha coerentemente stabilito che egli era soccombente virtuale e meritava parziale condanna.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso di D.M..

Stessa sorte merita l’altro ricorso. La Corte d’appello ha accertato che dall’istruttoria esperita in primo grado non era emersa la loro partecipazione alle turbative, ma ha riconosciuto, con valutazione immune da vizi logici, che il Condominio aveva prudentemente agito contro tutti i congiunti D., ragionevolmente ipotizzando che da tutti promanasse la resistenza all’attuazione della delibera. Ha quindi ben distinto le posizioni ed è pervenuta motivatamente all’integrale compensazione delle spese di lite in primo grado. Ha quindi accolto parzialmente il gravame e in espressa conseguenza di tale statuizione ha compensato per metà le spese del grado di appello. Tale decisione si sottrae alle incongrue censure portate con i primi due motivi, analoghi a quelli sviluppati nel primo ricorso, che vertono quindi sulla insussistenza delle molestie. La questione è irrilevante, posto che la Corte d’appello ha confermato che i D. non erano autori dei comportamenti rimproverati al primo ricorrente ed ha fondato la sua statuizione, come si è visto, su presupposti diversi. Infine la censura rubricata sub 3 è sorretta da quesito identico a quello formulato da D.M., anche in questo caso del tutto incongruo. Ed infatti la sentenza impugnata, pur riconoscendo che i D. erano virtualmente vittoriosi, ha esercitato legittimamente il potere di compensare le spese del giudizio di primo grado, ravvisando giusti motivi non censurabili in questa sede in quanto sorretti da congrua e logica motivazione. Ha poi conseguentemente compensato soltanto per metà le spese del gravame, resosi necessario per ottenere la compensazione delle spese di primo grado. Entrambi i provvedimenti, esenti da vizi logici e giuridici, sfuggono pertanto alle censure.

Il rigetto anche di questo ricorso comporta la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio resistente. A tal fine si fa applicazione dell’art. 4, seconda ipotesi, della tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. n. 12, con aumento del 20% della liquidazione base.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi n. 21980 e 21982 del 2008, li rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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