Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12660 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8573-2015 proposto da:

SPINETA VECCHIA DI F.F. & C.SNC, in persona del

socio amministratore e legale rappresentante, F.F., in

proprio e nella qualità di socio della società Spineta Vecchia di

F.F. & C. snc, P.M., in proprio e nella

qualità di socio della società Spineta Vecchia di F.

F. & C. snc, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TIBURTINA

352, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SELLARO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO DE FUSCO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8256/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

24/02/2014, depositata l’01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Tommaso De Fusco difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

La società Spineta Vecchia di F.F. & C. snc ed i soci F.F. e P.M. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 8256/04/2014, depositata in data 1/10/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di tre avvisi di accertamento, emessi per maggiori IRAP ed IVA, dovute dalla società, in relazione all’anno 2006, a seguito di rideterminazione in via analitico-induttiva del reddito d’impresa, nonchè per maggiore IRPEF, dovuta, sempre per l’anno d’imposta 2006, dai soci, a seguito di rideterminazione del reddito da partecipazione, ex art. 5 del TUIR, – stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che gli atti impositivi, legittimi sostanzialmente, non avendo i contribuenti offerto adeguate prove contrarie, al fine di vincere il “notevole divario evidenziato dall’Ufficio circa il ricarico effettuato dalla società e lo studio parametrico di riferimento”, dovevano essere ridotti, nel quantum delle imposte accertate e delle sanzioni, tenuto conto della omessa attivazione del contraddittorio da parte dell’Ufficio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R., pur evidenziando l’omissione del contraddittorio imputabile all’Ufficio erariale, ritenuto di dovere soltanto ridurre il quantum accertato del 50%, anzichè annullare integralmente gli atti impositivi, sul mero presupposto della differenza della percentuale di ricarico media della categoria di impresa rispetto a quella rilevata, così addossando sui contribuenti l’onere di fornire una prova contraria anche a fronte di elementi, offerti dall’Ufficio, non integranti presunzioni gravi, precise e concordanti.

2. La censura è inammissibile, per difetto di autosufficienza in ordine al contenuto degli atti impositivi ed alle circostanze fattuali poste a fondamento degli stessi; in particolare, non risulta così chiarito se l’atto impositivo, emesso a carico della società, in via analitico-induttiva, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) (cui sono seguiti gli accertamenti a carico dei soci, ex art. 5 del TUIR, per maggior reddito da partecipazione sociale), si sia basato solo sull’incongrua percentuale di ricarico applicata dalla società (nella misura del “3,49%”, inferiore a quella media ricavabile dagli studi di settore) o anche sulla complessiva gestione antieconomica protrattasi per più periodi di imposta consecutive (vedasi deduzioni in controricorso).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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