Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12660 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12660 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 2992-2013 proposto da:
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI TSA SPA 01857340549, in
persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato
BORROMEO CARLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –

Contro
FALLIMENTO COEDSPA SRL;
– intimato avverso la sentenza n. 1296/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI del
4/12/2012, depositata il 17/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Data pubblicazione: 05/06/2014

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 2992/13 proposto dalla
Trasimeno Servizi Ambientali TSA spa nei confronti del .

sensi dell’art 380 bis cpc , la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti dek ositati:
RILEVATO
Che la Trasimeno Servizi Ambientali TSA spa ha proposto
ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il
decreto depositato il 17.12.2012 con cui il Tribunale di Napoli
ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento
Coedspa srl proposta dalla resistente;
che il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Osserva
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di
violazione di legge per avere il tribunale ritenuto che i libri e le

Fallimento Coedspa srl il consigliere relatore ha depositato ,ai

scritture contabili regolarmente tenute non facessero prova
contro il fallimento .
Il motivo è manifestamente infondato.

la riferibilità del disposto dell’art. 2710 c.c al curatore
fallimentare, poiché il regime probatorio delineato dal citato
articolo opera soltanto fra imprenditori, in relazione a
rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa(C. 11/10081, C.
06/1543, C. 05/5582, C. 03/17543, C. 99/352, C. 97/4729).
E sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno
recentemente ribadito che ” il curatore certamente non è un
imprenditore e dunque, una volta escluso che la sua posizione
sia quella successoria in un rapporto già facente capo al fallito,
essendo viceversa a lui attribuibile esclusivamente la funzione
di semplice gestore del patrimonio di quest’ultimo, ne deriva
automaticamente l’inapplicabilità nei suoi confronti della
disciplina probatoria di cui si lamenta la mancata attuazione”
(Cass sez un 4213/13).

Questa Corte ha ripetutamente affermato che deve escludersi

La giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce alla
diversa ipotesi ,che qui non ricorre , di un rapporto
obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di

dando così ulteriore corso al rapporto stesso, riguardando le
prove, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e
proseguito con le medesime regole. ( Cass 7285/13; Cass
1543/06).
Con il secondo motivo si lamenta, sotto il profilo della
violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, la
mancata valutazione ,ai fini della prova del rapporto
contrattuale, del contratto di forniture e posa in opera del
7.5.08.
Il motivo è inammissibile.
Posto che il decreto impugnato non fa cenno specifico al
contratto in questione, la ricorrente ,anziché limitarsi a
dedurre di avere depositato in atti tale documento, avrebbe
dovuto indicare, in virtù del principio di autosufficienza del
ricorso, in quale degli scritti difensivi aveva sostenuto che il

fallimento e nel quale l’organo concorsuale sia subentrato

detto contratto costituiva prova idonea della esistenza del
rapporto ed avrebbe altresì dovuto riportare il brano di tale
eventuale scritto difensivo.

documentazione prodotta dalle parti ma solo su quella che ha
costituito oggetto di discussione tra le parti e su tale ultimo
punto il motivo nulla dice.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all ‘art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 19.12.13
Il Cons.relatore

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della

Il giudice non è infatti tenuto a motivare su tutta la

ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività
difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso
Roma 16.4.14

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