Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1266 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1266 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Colombo Claudio
– intimato

avverso la sentenza n. 10/46/2010 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
29/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per guanto di
ragione.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di
Colombo

Claudio

(che

non

resiste

con

Data pubblicazione: 22/01/2014

controricorso),

avverso

la

sentenza

della

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
Sez. n. 46, depositata in data 29/01/2010, con la
quale – in una controversia concernente
l’impugnazione di un provvedimento di preavviso di
fermo amministrativo, emesso, in relazione ad un
bene mobile registrato (autovettura di proprietà
del Colombo), sulla base di tre cartelle di
pagamento – è stata confermata la decisione n.
369/36/2007 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso
del contribuente, fondato sull’illegittimità della
pretesa di pagamento delle somme portate da una
delle cartelle esattoriali (in quanto già oggetto,
prima della comunicazione del preavviso di fermo di
uno sgravio parziale, con pagamento, da parte del
contribuente, della differenza non annullata) e
dalle altre due cartelle (in quanto già oggetto di
condono, ex art.12 1.289/2002, illegittimamente
negato dall’Ufficio, come eccepito dal
contribuente, stante il versamento, da parte del
contribuente, della sola prima rata ed il
conseguente mancato pagamento integrale delle somme
residue dovute dal medesimo alla scadenza di
legge).
La C.T.P. aveva quindi annullato l’atto impugnato,
ordinando all’Agenzia delle Entrate di Milano 4 di
iscrivere a ruolo i saldi dei condoni al fine del
loro perfezionamento.
In particolare, i giudici d’appello, rigettate le
eccezioni pregiudiziali sollevate da Equitalia e
dall’Agenzia delle Entrate, di non impugnabilità
del provvedimento di fermo amministrativo e di
carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia,
hanno sostenuto che, con riguardo alle somme

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i

portate dalle due cartelle oggetto di condono,
doveva ritenersi illegittima la revoca del condono,
per decadenza del contribuente, atteso che

“il

mancato pagamento da parte del contribuente del
saldo del condono nel termine di legge, peraltro,
dopo avere tempestivamente versato la ben più
consistente rata pari all’80 96 del dovuto, non può
ritenersi comportare la decadenza del beneficio che

volta intervenuta adesione del contribuente alla
proposta di pagamento della prima rata, con
versamento del corrispettivo”,

stante l’analogia

con la fattispecie di cui all’art.16 1.289/2002 ed
essendo inoltre pacifico che il Colombo aveva già
versato l’ultima rata del condono dopo il deposito
della sentenza di primo grado.
Considerato in diritto.
L’Agenzia ricorrente lamenta, con il primo ed il
terzo motivo,

vizi di violazione e/o falsa

applicazione di norme di diritto,

ai sensi

dell’art.360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.
12 1.289/2002, per avere i giudici d’appello
ritenuto illegittima la revoca del condono per
decadenza del contribuente, malgrado il pacifico
ritardato pagamento delle rate successive alla
prima, e 49 e 86 DPR 602/1973, essendo stato
ritenuto illegittimo il fermo amministrativo,
fondato su titoli esecutivi, pur in presenza di un
incontestato residuo debito erariale non estinto
dal contribuente.
L’Agenzia invoca poi la nullità della sentenza per
un error in procedendo,

in violazione dell’art.112

c.p.c., l’ ultrapetizione, avendo i giudici
tributari affermato l’illegittimità del preavviso
di fermo anche perché una delle cartelle

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deve ritenersi operativo per entrambe le parti, una

esattoriali era stata
epoca antecedente”,

“parzialmente sgravata in
in difetto di specifica

doglianza sul punto del contribuente.
La prima censura è fondata.
Questa Corte ha già affermato che

“In tema di

condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del
2002, applicabile esclusivamente con riferimento a
cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel

definizione dei carichi_ inclusi in ruoli emessi da
uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31
dicembre 2000, mediante il pagamento del 25%
dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese
eventualmente sostenute dal concessionario, non
prevede alcuna attestazione di regolarità del
condono e del pagamento integrale dell’importo
dovuto, gravando integralmente sul contribuente
l’onere di provare la corrispondenza tra quanto
versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne
consegue che tale forma di sanatoria costituisce
una forma di condono clemenziale e non premiale
come, invece deve ritenersi per le fattispecie
regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n.
289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un
accertamento straordinario, da effettuarsi con
regole peculiari rispetto a quello ordinario, con
la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato
art. 12, non si determina alcuna incertezza in
ordine alla determinazione del “quantum”,
esattamente indicato nell’importo normativamente
indicato da versarsi da parte del contribuente per
definire favorevolmente la lite fiscale.
L’efficacia

della

sanatoria,

4

è,

pertanto

disciplinare una speciale procedura per la

condizionata all’integrale pagamento dell’importo
dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il
ritardato versamento delle rate successive alla
prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi
della definizione della lite pendente.” (Cass.20746
e 24316/2010; ).
Si tratta di principi in linea con quanto affermato
da questa Sezione, sul similare condono clemenziale

del 2010. In particolare, con la seconda si è
ribadito che, in ragione del carattere eccezionale
del condono previsto dall’ari. 9 bis ed in assenza
di clausole esplicitamente riferibili a tale
istituto, non può sussistere un principio generale
destinato a valere in caso di silenzio del
legislatore diretto a riconoscere effetti al
pagamento tardivo.
Detti principi di diritto trovano fondamento nella
strutturale distinzione tra condono premiale e
condono clemenziale, delineata nella decisione n.
8353 del 2007, ed estensibili anche alla sanatoria
speciale prevista dall’art. 12.
Pertanto

non

può

ritenersi

applicabile

il

principio, da questa Corte affermato con
riferimento alla chiusura delle liti fiscali
pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art.
16, in base al quale nel caso in cui ilcontribuente
si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di
detta disposizione, di versare ratealmente
l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento
della prima rata comporta l’inefficacia
dell’istanza di condono, con la conseguente perdita
della possibilità di avvalersi della definizione
agevolata, mentre, in caso di mancato versamento
delle rate successive, si procede ad iscrizione a

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ex art. 9 bis, nelle pronunzie nn. 20745 e 20966

ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai
sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con
addebito di una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate (ridotta alla
metà in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza della rata), oltre
agli interessi legali.
Il

secondo

motivo

del

ricorso

è

invece

quanto, risultando dalla stessa sentenza della
C.T.R. qui impugnata (pagg. 1 e 4) che già i
giudici di primo grado avevano rilevato come il
contribuente si dolesse del fatto

“che una delle

tre cartelle di pagamento era stata parzialmente
sgravata dall’Ufficio e per la differenza non
annullata era stato effettuato il pagamento del
dovuto”,

l’Agenzia ricorrente avrebbe dovuto

indicare che anche detta statuizione (vale a dire
l’annullamento dell’atto, il fermo amministrativo,
anche per la parte di debito erariale relativo alla
cartella n. 06820060202534513000) di primo grado
aveva formato oggetto di appello, mentre si è
limitata in questa sede ad invocare un vizio di
ultrapetizione della sentenza della C.T.R..
Il terzo motivo è infondato.
Già questa Corte a Sezioni unite (n. 10672/2009) ha
affermato che “Il preavviso di fermo amministrativo

D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, che riguardi
una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura
tributaria è impugnabile
tributario in guanto atto

innanzi

al giudice

funzionale, in una

prospettiva di tutela del diritto di difesa del
contribuente e del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione,

a

portare a

conoscenza del medesimo contribuente, destinatario

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inammissibile, per difetto di autosufficienza, in

del provvedimento di fermo, una determinata pretesa
tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100
c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela
giurisdizionale per il controllo della legittimità
sostanziale della pretesa impositiva”.
Invero,

il preavviso di

fermo – istituito

dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9
aprile 2003, disponendo che i concessionari, una
emesso

il

provvedimento

di

fermo

amministrativo dell’auto, ma prima di procedere
alla iscrizione del medesimo, comunichino al
contribuente moroso – che non abbia cioè provveduto
a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla
notifica della cartella – un avviso ad adempiere al
debito entro venti giorni, decorsi i quali si
provvedere a rendere operativo il fermo
nell’ipotesi di persistente inadempimento,

“vale,

ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4,
comma 1, secondo periodo, (il quale resta
applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L.
n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con
modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino
all’emanazione del decreto ministeriale previsto
dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in
ordine alle procedure per l’esecuzione del fermo
amministrativo), come comunicazione di iscrizione
del fermo a decorrere dal ventesimo giorno
successivo”.
Pertanto, il preavviso è l’unico atto mediante il
quale il contribuente viene a conoscenza della
esistenza nei suoi confronti di una procedura di
fermo amministrativo dell’autoveicolo e si colloca
all’interno di una sequela procedimentale emanazione del provvedimento di fermo, preavviso,
iscrizione del provvedimento emanato – finalizzata

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volta

ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità
del provvedimento di fermo, una ampia tutela del
contribuente che di quel provvedimento è il
destinatario, svolgendo una funzione assolutamente
analoga a quella dell’avviso di mora, nel quadro
della comune procedura esecutiva esattoriale, e
come tale avviso esso costituisce un atto
impugnabile,

malgrado

esso

non

compaia

contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.
Con la conseguenza che deve ritenersi impugnabile
ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del
contribuente

una

ben

individuata

pretesa

tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente
destinatario, già al momento della ricezione della
notizia,

l’interesse,

ex

art.

100

c.p.c.,

a

chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti
non più modificabili, la sua posizione in ordine
alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela
giurisdizionale,

comunque,

di controllo della

legittimità sostanziale della pretesa impositiva
e/o dei connessi accessori vantati dall’ente
pubblico (v. Cass. nn. 21045 del 2007, 27385 del
2008).
Ne consegue che l’esistenza di uno sgravio parziale
su una delle cartelle incideva sulla legittimità
della procedura intrapresa, con riguardo alla
legittimità sostanziale della pretesa tributaria, e
poteva formare oggetto di doglianza del
contribuente attraverso l’impugnazione.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto, limitatamente al primo motivo, e la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
ad altra Sezione della C.T.R. della Lombardia, che

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esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili

provvederà anche alla liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alle spese
del presente giudizio di legittimità, ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia.

Quinta sezione civile, il 27/11/2013.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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