Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1266 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33046-2018 R.G. proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI

24, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONI

– intimata –

contro

NUNISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DEL’UTTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il presente regolamento.

Fatto

RILEVATO

Che:

con ordinanza resa in data 10/10/2018 ai sensi dell’art. 487 c.p.c., il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza, proposta ai sensi del medesimo art. 487 c.p.c., con la quale C.P. aveva invocato la revoca del provvedimento mediante cui il medesimo giudice aveva precedentemente dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tivoli quale giudice dell’esecuzione in relazione a un procedimento esecutivo presso terzi avviato su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del Caponetti;

che, a fondamento della decisione assunta, il giudice a quo ha evidenziato come, ai sensi dell’art. 26 c.p.c., la competenza territoriale del giudice dell’espropriazione forzata dei crediti dovesse individuarsi in relazione al luogo di residenza dell’esecutato, nella specie coincidente con il Comune di Tivoli;

che, avverso tale provvedimento, C.P. ha proposto regolamento di competenza, illustrato da successiva memoria;

che nessuna delle controparti ha svolto difese in questa sede;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il regolamento proposto, l’istante ha censurato il provvedimento impugnato per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto coincidente la residenza del Caponetti con il Comune di Tivoli, a dispetto dei numerosi e significativi indici (puntualmente dedotti in ricorso) espressivi del concreto stabilimento della residenza effettiva dell’esecutato nel Comune di Roma, in corrispondenza del quale il Caponetti conservava il proprio domicilio e a propria abituale dimora, in esso altresì svolgendo la propria attività professionale;

che, pertanto, secondo i criteri di legge, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto identificarsi nel Tribunale di Roma;

che il ricorso è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che affermino o neghino la competenza possono essere censurati solo mediante la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21185 del 13/09/2017, Rv. 645707 – 01);

che, in particolare, la competenza sull’esecuzione ai sensi dell’art. 26 (ed ora dell’art. 26-bis) c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca, in prima battuta, non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata, oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi, tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 01);

che, dunque, devono ritenersi censurabili con i rimedio di cui all’art. 42 c.p.c., le sole sentenze emesse all’esito dell’opposizione agli atti esecutivi con il quale sia stato eventualmente impugnata la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione che abbia statuito sulla competenza;

che, dà posto, avendo l’istante proposto regolamento di competenza direttamente nei confronti del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 487 c.p.c. (e non già ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), l’odierno regolamento deve ritenersi inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il regolamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ii ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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