Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1266 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 138/2010 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

GASPAROTTO Milena, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

GENTILE 8, presso lo studio dell’avv. SALVATORE BERNARDI,

rappresentata e difesa dall’avv. FOCHESATO SPADARO Maria Antonietta,

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1439/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

25.5.09, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria il 4.11.2008 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

G.L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, avverso la sentenza 9 settembre 2009 della Corte d’appello di Venezia che, in parziale accoglimento del suo gravame contro la pronuncia del Tribunale di Vicenza 13 aprile 2007, lo aveva dichiarato obbligato a corrispondere a C.A. l’assegno mensile di Euro 300,00, oltre rivalutazione, quale contributo per il mantenimento del figlio naturale riconosciuto Ch. a decorrere dal mese di (OMISSIS) (tranne che per il periodo di 30 giorni da lui trascorso insieme al minore durante le vacanze estive) e della minor somma di Euro 150,00 per i primi tre anni di vita del minore, di Euro 180,00 dai tre ai cinque anni e di Euro 250,00 da sei fino ai nove anni di età; oltre gli interessi legali e la rifusione dei tre quarti delle spese di giudizio.

Resiste con controricorso C.A., che ha altresì proposto ricorso incidentale con unico motivo.

I primi tre motivi del ricorso principale, con cui si denuncia il vizio di ultrapetizione, di violazione dall’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1299 e 2031 cod. civ., appaiono inammissibili perchè volti, in realtà, ad una difforme interpretazione della domanda e degli elementi di fatto valutati dalla corte territoriale, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Del pari inammissibili, per le medesime ragioni, si palesano le doglianze contenute nei motivi nn. 4, 5 e 6 in ordine alla carenza di motivazione dell’accertamento della capacità patrimoniale del ricorrente e della determinazione della somma oggetto dell’azione di regresso da parte di C.A.; nonchè del rigetto implicito della domanda di ripetizione d’indebito formulata G. nell’atto d’appello.

L’ultimo motivo, sul regolamento delle spese processuali appare manifestamente infondato alla luce della prevalente soccombenza del G..

Anche il ricorso incidentale della signora C. appare inammissibile, perchè tendente ad una diversa valutazione, avente natura di merito, degli elementi di fatto apprezzati dalla Corte di appello di Venezia ai fini della determinazione del contributo di mantenimento del figlio.

I ricorsi appaiono dunque suscettibili di decisione in Camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ., nn. 1 e 5. – che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

– che il ricorrente ha depositato, nei termini, memoria;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano; che entrambi i ricorsi devono essere dunque rigettati, previa riunione ex art. 335 cod. proc. civ., con la conseguente compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

– riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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