Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1266 del 19/01/2018

Cassazione civile, sez. III, 19/01/2018, (ud. 26/10/2017, dep.19/01/2018),  n. 1266

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. propose innanzi il Tribunale di Roma nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri domanda di risarcimento danni per responsabilità civile del magistrato P.M., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

A fondamento dell’azione, dedusse di essere stato rinviato a giudizio per i reati di favoreggiamento personale ed autocalunnia, risultando all’esito del dibattimento assolto da ambedue le imputazioni con la formula “perchè il fatto non sussiste”; ravvisando nella condotta del magistrato la fattispecie di responsabilità prevista dalla L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3, per l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti, determinati in misura corrispondente alle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale.

L’adito Tribunale accolse la domanda con pronuncia che è stata confermata nell’an ma ridotta nel quantum dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza del 12 marzo 2014, n. 1675.

Per quanto qui rileva, la Corte capitolina ha osservato che la condotta del B. oggetto del procedimento penale (consistita nell’avere, nell’immediatezza del verificarsi di un incidente stradale, falsamente dichiarato ad un conoscente, privato cittadino, di essere il conducente del veicolo, in verità guidato da altro soggetto) era astrattamente idonea a configurare il reato di favoreggiamento, talchè la responsabilità del P.M. era integrata unicamente dal rinvio a giudizio per il reato di autocalunnia, in quanto fondato sulla affermazione, frutto di negligenza inescusabile, di un fatto (la circostanza che le dichiarazioni autoaccusatorie erano state rilasciate ad un’autorità giudiziaria o altra autorità obbligata a riferirne) pacificamente escluso dagli atti di causa. Per l’effetto, ha ritenuto pregiudizio ristorabile l’onere difensivo sostenuto in relazione al solo reato di autocalunnia, equitativamente quantificato in Euro 2.500.

Ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandosi a due motivi; si è costituita P.M., depositando controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., prestando integrale adesione ai motivi di impugnazione formulati in via principale.

Alcuna attività difensiva ha svolto l’altra parte intimata, B.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. b), nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 81,369,370 e 378 c.p..

Assume il ricorrente che la contestazione formulata dal P.M. a B.M. aveva ad oggetto due reati (favoreggiamento personale e autocalunnia) in concorso formale tra loro, concretati da un’unica condotta (ovvero l’aver falsamente dichiarato ad un terzo di aver provocato, come conducente, un sinistro stradale): il “fatto materiale” era unico ed è stato reputato effettivamente sussistente dalla Corte territoriale con il ritenere l’astratta configurabilità del delitto di favoreggiamento e la non colposità del rinvio a giudizio disposto per detto reato. Da ciò inferisce la carenza dello specifico presupposto di operatività della fattispecie di responsabilità ascritta al magistrato, per essere non censurabile la attività di qualificazione giuridica della vicenda fattuale dallo stesso compiuta.

La censura è fondata.

L’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento (cioè a dire la fattispecie di responsabilità regolata dalla L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 3, lett. b) nella versione, ratione temporis applicabile al caso, anteriore alla novella della L. 27 febbraio 2015, n. 18) è stata ravvisata nella gravata sentenza in ordine alla contestazione del reato di autocalunnia, in quanto “tale ipotesi criminosa necessitava che il soggetto” cui il B. aveva riferito di condurre il veicolo investitore “appartenesse ad un’autorità avente l’obbligo di riferire all’Autorità giudiziaria, circostanza al contrario non ricorrente nel caso in esame”.

Il descritto ragionamento è errato.

A mente dell’art. 369 c.p., integra autocalunnia la condotta di chi renda, pur con differenti modalità, dichiarazioni, potenzialmente idonee a determinare l’avvio di indagini, con cui “incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri”.

Elemento oggettivo del reato è rappresentato, dunque, dalle dichiarazioni falsamente autoaccusatorie, le quali assumono penale rilevanza se dirette ad un’Autorità giudiziaria ovvero ad altra Autorità avente l’obbligo di riferire ad essa.

Ma – ed è qui che si annida la fallacia dell’argomentazione svolta dalla Corte di Appello – la qualifica soggettiva del destinatario delle dichiarazioni autoincolpatrici esula dal perimetro del fatto materiale di reato, non essendo mera percezione della esistenza di una vicenda di vita: essa, al contrario, postula, di necessità, una valutazione sub specie iuris, un’attività di sussunzione secondo parametri e categorie tipicamente giuridiche.

Nella specie, incontrovertibilmente acclarato nei gradi di merito che B.M. abbia reso false dichiarazione autoaccusatorie, l’errato apprezzamento ad opera del P.M. della qualità del soggetto cui le stesse erano state indirizzate (un privato cittadino, volontario di un’associazione di pubblica assistenza, come tale non tenuto a riferire all’Autorità giudiziaria), presupposto dell’infondata imputazione a carico del B., non può giustificare l’ipotesi di responsabilità civile del magistrato prospettata nella pronuncia impugnata.

Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di nomofilachia, infatti, la L. n. 117 del 1988, art. 2, nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, con una clausola di salvaguardia che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata dal carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria e dall’esigenza di attuare compiutamente l’indipendenza del giudice (cfr. Cass. 27/12/2012, n. 23979; Cass. 27/11/2006, n. 25123; Cass. 31/05/2006, n. 13000).

Con peculiare riguardo ai magistrati che ricoprono l’ufficio di Procura, questa Corte ha, in maniera del tutto condivisibile, precisato che la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. richiede l’apprezzamento prognostico circa l’idoneità degli elementi probatori a sostenere l’accusa in dibattimento, sicchè essa, anche se seguita dall’assoluzione, integra attività di valutazione del fatto e della prova, per la quale non è ammessa l’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, salvo che la richiesta medesima non sia basata su fatti pacificamente insussistenti oppure del tutto avulsi dal contesto probatorio acquisito (in tal senso, Cass. 26/02/2015, n. 3916).

Sulla scorta delle illustrate considerazioni, si impone la cassazione della gravata sentenza, con assorbimento del secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’entità del pregiudizio liquidato; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria proposta da B.a.2..

2. Alla cassazione segue la nuova regolamentazione delle spese di lite dell’intero giudizio, informata al principio della soccombenza.

Ai fini della determinazione dei relativi importi, tenuto conto delle varie modificazioni dei criteri liquidatori intervenute nel lungo arco temporale di svolgimento della vicenda processuale, occorre aver riguardo alle tariffe vigenti al momento della conclusione di ogni singolo grado di giudizio, in adesione al principio secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali, i nuovi parametri si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di essi, ma non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima della loro entrata in vigore, dovendo in tale evenienza ritenersi la prestazione professionale completata sia pure limitatamente a quella fase processuale (Cass. 11/02/2016, n. 2748; Cass. 02/07/2015, n. 13628; Cass., Sez. U, 12/10/2012, n. 17405).

Ne segue la condanna di B.M. alla refusione delle spese liquidate nei seguenti importi, determinati con valori prossimi ai minimi di tariffa, in ragione della natura della causa:

– per il primo grado di giudizio, in applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (per essere la lite definita con sentenza dell’ottobre 2006), complessivi Euro 1.597 (distinti in Euro 100 per spese, euro 767 per diritti ed Euro 730 per onorari), oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 per cento, accessori fiscali e previdenziali, per ciascuno dei contraddittori;

– per il giudizio di appello, in applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (per essere il grado concluso con sentenza del 12 marzo 2014, anteriore alla data di vigenza del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014), complessivi euro 1.300 (distinti in Euro 100 per spese ed Euro 1.200 per compensi), oltre rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, accessori fiscali e previdenziali, per ciascuno dei contraddittori;

– per il giudizio di legittimità, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi Euro 1.100 (Euro 200 per spese ed Euro 900 per compensi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, accessori fiscali e previdenziali, per ciascuno dei ricorrenti.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da B.M..

Condanna B.M. alla refusione delle spese di lite dell’intero giudizio in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di P.M., liquidate, per ciascuna di dette parti: per il primo grado di giudizio, in Euro 1.597, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 per cento, accessori fiscali e previdenziali; per il grado di appello, in Euro 1.300, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, accessori fiscali e previdenziali; per il giudizio di legittimità, in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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