Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12659 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Presidente pro

tempore della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA QUATTRO NOVEMBRE 119-A, presso l’avvocatura provinciale,

rappresentata e difesa dagli avvocati FANCELLU ANTONIO e GIOVAGNOLI

RICCARDO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., in proprio e nella qualita’ di legale

rappresentante pro tempore della Soc. Paolacci a r.l, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO OIETTI N. 114, presso lo studio

dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale per atto Notaio Dott. Giorgio Giorni del

6/10/08, rep. n. 99075, allegata in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 899/2005 del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositata il 30/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

– udito l’Avvocato Caputo Francesco Antonio, difensore del resistente

che insiste per il rigetto del ricorso ed in subordine per la

trattazione in P.U., deposita copie delle sentenze del Giudice

Istruttore del Tribunale di Frosinone, RGAC 863/02;

– e’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’Amministrazione provinciale di Roma impugna la sentenza n. 899 dei 2005 del Tribunale di Frosinone con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dell’odierno intimato, P.F., in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. PAOLACCI, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 246 del 2004 per il pagamento della sanzione di Euro 7.750,92 irrogata da essa ricorrente per la violazione di norme del D.Lgs. n. 22 del 1997.

2. – L’Amministrazione provinciale, a fondamento del suo ricorso, espone quanto segue.

A seguito di sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato presso i cantieri e presso la sede della societa’ intimata, erano state accertate tre distinte violazioni al D.Lgs. n. 22 del 1997, (art. 11, art. 12, art. 15) commesse dall’odierna intimata nella sua attivita’ di trasporti di fresato derivanti da demolizioni stradali.

Per tali violazioni era stato redatto presso il comando provinciale di Frosinone del Corpo Forestale dello Stato il verbale n. (OMISSIS), contenente la descrizione analitica dette tre contestate violazioni. Il verbale era stato trasmesso alle province di Roma e di Frosinone per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori rientranti, per ciascuna, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale. Essa Amministrazione deducente, sentita la Societa’ oggi intimata e ritenuto applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8 per la violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 11 e 12, aveva determinato nel triplo della sanzione minima edittale per la violazione piu’ grave (individuata nell’art. 11: omessa comunicazione annuale dei rifiuti trasportati) la sanzione in questione.

Separatamente la Provincia di Frosinone aveva provveduto per la violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, riportata come lettera e) nel verbale.

L’odierna intimata aveva proposto separate opposizioni innanzi al Tribunale di Frosinone, l’una avverso l’ingiunzione della Provincia di Roma, l’altra avverso quella della Provincia di Frosinone. Quanto alla ingiunzione oggetto dei presente giudizio, aveva dedotto l’incompetenza territoriale della Provincia di Roma in relazione al luogo in cui era stata commessa la violazione, e negato, nel merito, la qualificazione di rifiuto al materiale trasportato.

Essa Amministrazione deducente, costituendosi nel giudizio promosso nei propri confronti, aveva contestato le ragioni dell’avversa opposizione preliminarmente contestando, in rito, la competenza territoriale del giudice adito, quindi affermando, nel merito, la propria competenza all’irrogazione della sanzione.

Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, aveva affermato: che “il luogo in cui e’ stata commessa l’infrazione” doveva essere individuato in quello nel quale l’infrazione era stata accertata, restando esclusa, anche quando le violazioni presentino carattere di permanenza e continuita’, la configurabilita’ di competenze concorrenti; che il luogo dell’accertamento doveva essere, quindi, individuato in (OMISSIS), presso il locale Comando di coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato, dove era stato confezionato il verbale n. (OMISSIS), contenente le contestazioni delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 15, 12 e 11.

Aveva ancora osservato il Tribunale che la stessa Amministrazione aveva ritenuto le tre contestate violazioni riconducibili ad un’unica condotta, applicando la disciplina della L. n. 689 del 1981, art. 8.

3. – L’Amministrazione provinciale di Roma impugna tale decisione formulando un unico motivo di ricorso col quale lamenta “violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 11, 12, 15 e 52. Violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17.

Violazione della L. 689 del 1981, art. 22. Erroneita’ e contraddittorieta’ della sentenza su un punto decisivo della controversia”. Formula il seguente quesito di diritto:

“Quando con un unico verbale di contestazione, redatto da un unico organo accertatore, vengano contestati illeciti distinti, diversamente sanzionati e accertati in ambiti territoriali diversi, la competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 17 appartiene a ciascun Ente nel cui territorio le diverse fattispecie illecite si sono verificate, e conseguentemente dovra’ essere individuata la competenza territoriale dell’organo giudiziario a conoscere della controversia in ordine ai distinti provvedimenti sanzionatori ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22”.

Pur condividendo i principi giurisprudenziali di legittimita’ posti dal Tribunale a fondamento detta sua decisione, la ricorrente osserva che il giudice avrebbe errato nell’applicazione delle norme richiamate e travisato i fatti. Non si trattava di “unicita’ della condotta illecita”, ma di tre distinti illeciti, che, pur contestati in un unico verbale, erano stati oggetto di due distinti provvedimenti sanzionatori (della provincia di Roma e di quella di Frosinone). Le tre violazioni contestate dal Corpo forestale dello Stato erano relative all’art. 11 (omessa comunicazione annuale dei rifiuti prodotti), all’art. 12 (tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti) e all’art. 15 (trasporto di rifiuti non accompagnato dal prescritto specifico formulario). Con la determinazione n. 246 del 2004 essa deducente aveva sanzionato solo la violazione degli artt. 11 e 12, mentre la Provincia di Frosinone aveva sanzionato le violazioni dell’art. 15. Per la violazione contestata di cui agli artt. 11 e 12 doveva ritenersi competente territorialmente la Provincia di Roma, posto che tali violazioni dovevano ritenersi commesse presso la sede legale della societa’ (via (OMISSIS)) laddove dovevano essere conservati i relativi registri. Ne’ si poteva ritenere che tutti gli illeciti sanzionati si potessero ricondurre ad un’unica fattispecie di illecito continuato permanente, avendo, comunque, le due Province contestato solo quanto di loro rispettiva competenza senza operare alcuna duplicazione. Di qui la competenza anche del Tribunale di Roma sull’opposizione avverso la sanzione irrogata da essa deducente. Quanto al luogo d’accertamento, la ricorrente rileva che gli accertamenti relativi alle violazioni contestate dalla Provincia di Roma erano stati effettuati presso la sede della societa’, come risultava dal verbale di constatazione e di acquisizione degli atti del 15 novembre 1999, mentre altri accertamenti erano stati eseguiti in luoghi diversi. Non rilevava, dunque, la circostanza dell’avvenuta redazione del verbale di accertamento in Frosinone, posto che gli accertamenti erano stati effettuati nei luoghi delle commesse violazioni.

4. – L’intimata ha depositato un atto di costituzione ai soli fini di poter partecipare alla discussione orale.

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale ha inviato requisitoria scritta nella quale ha concluso con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilita’ della pronuncia in camera di consiglio e’ ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, puo’ pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

6. – In sede di discussione l’intimata ha concluso per il rigetto dell’avverso gravame.

7. – Il ricorso e’, per contro, fondato e va accolto.

7.1 – Erroneamente il Tribunale di Frosinone ha ritenuto che gli illeciti contestati fossero da considerare commessi in (OMISSIS), cosi’ radicando la competenza L. n. 689 del 1981, ex art. 17, comma 4, e art. 18, comma 2, in quella Provincia, quanto alle implicazioni sostanziali ed in quel Tribunale quanto alle implicazioni processuali, nonostante risultasse dagli atti che le relative condotte, ancorche’ verbalizzate in quella Provincia, si erano tuttavia consumate, ed erano state accertate in sede ispettiva, nella provincia di Roma. Si trattava, infatti, per quanto attiene agli illeciti oggetto dell’ordinanza – ingiunzione de qua, d’illeciti aventi natura omissiva pura, come tali consumati, quanto all’omessa e/o irregolare tenuta di registri (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12), presso la sede della societa’, sita nell’ambito della provincia di Roma, laddove avrebbero dovuto compiersi le annotazioni e le registrazioni, mentre, quanto alle omesse comunicazioni annuali delle caratteristiche dei rifiuti trattati (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11), nella sede del competente organo della Provincia nella quale aveva sede la Societa’, laddove le comunicazioni sarebbero dovute pervenire (Cass. 9.8.07 n. 17580, 11.7.03 n. 10917). La provincia di Roma era quindi competente ad emettere l’ordinanza – ingiunzione con riferimento alle violazioni accertate come commesse nell’ambito del proprio territorio.

Parimenti, l’ufficio giudiziario competente a trattare l’eventuale opposizione doveva essere individuato nel Tribunale di Roma L. n. 689 del 1981, ex art. 22, comma 2.

7.2 – Quanto invece alla diversa violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15 (trasporto dei rifiuti senza il prescritto formulano di accompagnamento), trattandosi di illecito a condotta mista (commissivo – ommissivo) il luogo detta consumazione dell’illecito doveva essere rinvenuto nel punto in cui era stato accertato l’irregolare trasporto e cioe’ nella provincia di (OMISSIS). In relazione a tale illecito risulta essere stata proposta diversa ingiunzione, pure opposta, ma in tal caso correttamente presso il Tribunale di Frosinone.

8. – Il ricorso va, dunque, accolto, in primis e con carattere assorbente, per la parte in cui denunzia che il giudice a quo, disattendendo l’eccezione d’incompetenza territoriale tempestivamente sollevata, ha erroneamente affermato la propria competenza.

L’impugnata sentenza va, di conseguenza, cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale dispone la riassunzione nei termini di legge.

Cosi’ deciso in Roma, previa riconvocazione, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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