Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12659 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12659 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 28064-2013 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a
margine del ricorso;

-ricorrente contro
DE CANDIA FRANCESCA,in qualità di tutrice provvisoria della
Sig.ra Angela De Candia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA BRUSCHI,

39.2e
3-5

Data pubblicazione: 18/06/2015

,

.

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO
MANNERUCCI giusta mandato a margine del controricorso;
– contro.ricorrente contro

80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– resistente avverso la sentenza n. 1478/2013 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 26/03/2013, depositata il 05/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte d’Appello di Bari, in accoglimento del gravame svolto da
De Candia Francesca, ha riconosciuto, come si evince dalla sentenza, il
diritto della De Candia all’indennità di accompagnamento a decorrere
dal 1° luglio 1989 (primo giorno della mese successivo alla data di
presentazione della domanda amministrativa, nel giugno 1989), con
condanna dell’INPS al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio.
Ric. 2013 n. 28064 sez. ML – ud. 22-04-2015

-2-

MINISTERO DF.T.T .’ECONOMIA E DF.LT E FINANZE

3. Ricorre l’INPS e deduce, con un unico motivo, vizio di
ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale, chiamata a
pronunciarsi limitatamente alla retrodatazione dell’indennità di
accompagnamento rispetto alla diversa decorrenza individuata dal
giudice di prime cure, in considerazione dell’espressa acquiescenza agli

aspetto ed omettere di riformare la decisione di primo grado anche in
ordine alle spese.
4. L’intimata, De Candia Francesca, in qualità di tutore di De Candia
Angela, ha resistito con controricorso.
5. 11 Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito al mero fine
di partecipare alla discussione orale.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7. Questa Corte di legittimità ha, in più occasioni, affermato (v., fra le
altre, Cass. 11950/2013, in motivazione) che il giudice di secondo
grado, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, è
tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i
gradi, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da
specifico motivo di appello, poiché, in base al principio fissato dall’art.
336, primo comma, c.p.c., la riforma, anche parziale, della sentenza di
primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia,
parzialmente riformata, che ha statuito sulle spese, con la conseguenza
che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla
stregua dell’esito finale della lite
ord.6259/2014; Cass.

(ex multis,

Cass., sesta sez.L,

nn. 18837/2010, n. 7486/06, 12963/07,

13059/07).
8. Diversa l’ipotesi in cui il giudice del gravarne confermi la sentenza di
primo grado, nel qual caso non può essere modificata la pronuncia del

Ric. 2013 n. 28064 sez. ML – ud. 22-04-2015
-3-

altri capi della sentenza, avrebbe dovuto limitare la pronuncia a detto

:

primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di
uno specifico motivo di impugnazione (v. Cass. 18837/2010).
9. Il costante orientamento di legittimità non incontra, nella specie,
alcuna smentita, posto che l’unico argomento svolto dall’INPS, per
additare un erivr in procedendo nella sentenza del gravame conformatasi

della sentenza del primo giudice recante la regolamentazione delle spese
del grado, ma trascura di considerare che l’acquiescenza espressa,
trattandosi di attività dispositiva del diritto di impugnazione, postula la
rituale acquisizione al giudizio della personale dichiarazione della parte
o del suo procuratore munito di mandato speciale.
10. Invero la manifestazione di volontà di prestare acquiescenza non
solo deve essere non equivoca, ma soprattutto deve provenire
personalmente dal soggetto che possa disporre del diritto preteso in
giudizio: deve cioè provenire personalmente dalla parte, oppure da un
suo difensore che sia munito di mandato speciale (v., ex ~kis, Cass.
1610/2010; Cass. 15651/2003; Cass.1764/2014).
li. Nella specie non risulta allegato al ricorso, né indicato ove acquisito

nel primo grado di giudizio, un atto dispositivo del diritto nel senso
preteso dall’Istituto di previdenza.
12 Peraltro, benché non investita da censura, la motivazione addotta

sul punto dalla Corte di merito, racchiusa nella proposizione del
seguente tenore: “il caso in oggetto è di una chiarezza assoluta ed
esemplare, per cui certamente una maggiore attenzione da parte dei
medici, ivi compresi quelli dell’Istituto resistente, avrebbe evitato il
contezioso in atto” (così scrivono i Giudici del gravame), deve essere
ritenuta esaustiva, consentendo di desumere le ragioni giustificatrid
della disposta condanna alla rifusione delle spese alla stregua della
regola della soccombenza sancita dall’art. 91 c.p.c.
Ric. 2013 n. 28064
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sez.

ML – ud. 22-04-2015

all’indirizzo esposto, risiede nella pretesa acquiescenza espressa al capo

I

13. In conclusione, il ricorso va rigettato.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di De Candia
Francesca, e da distrarsi in favore degli avvocati Sergio Mannerucci e
Flavia Bruschi, seguono la soccombenza; non si provvede alla
regolamentazione delle spese in favore del Ministero che non ha svolto

15. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013)
di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l’art. 13
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del
seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”.
16. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente
impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in
conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese liquidate, in favore di De Candia Francesca, in curo 100,00
per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge e rimborso forfetario in misura del quindici per cento, da distrarsi
in favore degli avvocati Sergio Mannerucci e Flavia Bruschi; nulla spese
Ric. 2013 n, 28064 sez. ML ud. 22-04-2015
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attività difensiva.

in favore del Ministero intimato. Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater,
d.P.R.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.13,comma 1-bis.

IUDIZIARIO

Così deciso in Roma, 11 22 aprile 2015

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