Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12659 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 12/05/2021), n.12659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13086/2015 proposto da:

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

A. Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato De Vergottini

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Caturani Cesare, Covone Francesca, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso

Salvini n. 55, presso l’Avvocato De Sanctis Mangelli Simonetta,

rappresentato e difeso dall’avvocato Maggiolo Lucia, giusta procura

in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2020 dal cons Dott. MELONI MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo; assorbiti gli altri;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Morra, con delega scritta avv.

De Vergottini, che si riporta;

udito, per il resistente, l’Avvocato Del Pozzo, con delega scritta

avv. Maggiolo, che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Terna – Rete Elettrica Nazionale spa in forza dei poteri a lei legittimamente concessi con Delib. Consiglio Provinciale di Modena 2 marzo 2011, n. 73 disponeva l’occupazione temporanea di urgenza dei fondi di proprietà di T.M. nel Comune di (OMISSIS) con decreto n. 70 del 9/5/2010 determinando altresì l’indennità provvisoria per l’asservimento del fondo in Euro 10.449,33 somma che, in mancanza di accettazione, depositava presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il proprietario T.M. chiese l’applicazione del procedimento di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 all’esito del quale il Collegio peritale depositò la relazione di stima dell’indennità spettante per l’asservimento del fondo stante la servitù permanente ed inamovibile di elettrodotto imposta sul fondo.

Terna spa propose opposizione alla stima dell’indennità definitiva di asservimento davanti alla Corte di Appello di Bologna la quale, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 29 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 calcolò l’indennità spettante per l’asservimento del fondo in Euro 71.000,00 quale svalutazione commerciale dei terreni e dei fabbricati di proprietà di T.M..

Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione Terna spa affidato a cinque motivi e memoria.

T.M. si è costituito tardivamente chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Terna spa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, n. 327, artt. 40 e 44 e dell’art. 42 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bologna ha liquidato per l’area espropriata un’indennità di asservimento di Euro 71.000,00 superiore al valore di mercato del fondo sebbene la servitù di elettrodotto non comporta alcuna perdita del diritto di proprietà o possesso del fondo asservito ma solamente alcune limitazioni di utilizzo.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Terna spa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 40 e art. 44, comma 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bologna ha determinato il valore di mercato del fondo asservito con un’errata applicazione del metodo sintetico-comparativo.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Terna spa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33 e art. 44, comma 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bologna ha indennizzato l’intero compendio immobiliare pur non ricorrendo un’ipotesi di espropriazione parziale.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Terna spa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 33 e 44 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bologna ha liquidato l’indennità per la svalutazione dell’intero compendio immobiliare con il metodo differenziale senza dare alcun riscontro della svalutazione riconosciuta.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente Terna spa denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33 e 44 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Bologna ha liquidato l’indennità per la svalutazione del fondo asservito, per la distanza della linea elettrica dai fabbricati e per l’impatto estetico della linea.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti sicuramente il metodo di stima sintetico-comparativo, adottato dal CTU, è quello che più di ogni altro risponde ai criteri di legge, a norma dei quali occorre accertare quale sarebbe stato presumibilmente il prezzo del bene espropriato alla data di riferimento, in base al punto di incontro della domanda e dell’offerta di beni similari, quale che ne fossero le ragioni.

Alla luce delle modalità applicative in concreto del criterio di stima sintetico-comparativo applicabile sia ai beni edificabili che a quelli inedificabili, il giudice di merito deve valutare le caratteristiche specifiche del bene espropriato e dei beni assunti a termine di paragone (per estensione, posizione, collegamenti con reti viarie, esistenza di infrastrutture, ecc.) e dare atto con accertamento di fatto insindacabile e congruamente motivato del valore di mercato del bene mentre nella fattispecie questo accertamento non risulta essere stato compiuto.

In analoga controversia si è pronunciata questa Corte con Sez. 1-, Ordinanza n. 18577 del 07/09/2020: “In tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell’indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l’attualità del deprezzamento nonchè l’oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l’applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili. Sullo stesso argomento anche Sez. 1 Ordinanza n. 34743 del 31/12/2019 ha affermato: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico-comparativo si risolve nell’attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all’epoca del decreto ablativo, sicchè il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello, che non aveva indicato nella sua decisione i dati utilizzati per individuare il valore di mercato del fondo, nè da quali fonti fossero stati acquisiti e neppure quale fosse la ragione della rappresentatività di tali dati).”

Nel caso in esame il giudice di merito non ha motivato sulle conclusioni del CTU in relazione al terreno oggetto di causa ed in particolare in ordine al valore di mercato, alla percentuale di svalutazione ed all’ipotesi di espropriazione parziale e pertanto la censura avanzata appare fondata. La Corte territoriale non è entrata nel merito dei singoli contratti di compravendita e tantomeno il giudice ha dato conto di aver esaminato gli atti di compravendita relativi ad analoghi immobili.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in relazione al secondo motivo, assorbiti i restanti motivi, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso proposto in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

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