Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12659 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12659 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 1203-2013 proposto da:
RUBINO GIOVANNI RBNGNN55A05D643Z, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio
dell’avvocato FABBRINI FABIO che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA SOCIETA’
COOPERATIVA VIGILANTES LA CENTOTRENTATRE A RL,
in persona del Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42,
presso lo studio dell’avvocato DI CECCO GIUSTINO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;

3C643

Data pubblicazione: 05/06/2014

- controricorrente avverso il decreto n. 4177/12 del TRIBUNALE di FOGGIA del
27/11/2012, depositato il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2013 n. 01203 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 1203/13 proposto da Rubino
Giovanni nei confronti della L.c.a soc. Cooperativa vigilantes notturna
diurna La Centotrentatre il consigliere relatore ha depositato ,ai

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che Rubino Giovanni ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
tre motivi avverso il decreto n. 4177/12 con cui il tribunale di Foggia
ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della soc.
coop La Centotrentatre nel quale il credito dell’odierna ricorrente era
stato ammesso solo parzialmente ;
che il fallimento della società

ha svolto attività difensiva con

controricors o .

Osserva
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art
2704 c.c per avere il Tribunale escluso, in quanto privo di data certa,
il valore probatorio di una dichiarazione di riconoscimento di debito da
parte del datore di lavoro su cui si basava il decreto ingiuntivo .

sensi dell’art 380 bis cpc , la relazione che segue

Con il secondo motivo lamenta l ‘omessa motivazione

circa

l ‘inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura ed alla mancanza
di data certa del riconoscimento di debito di cui al primo motivo.
Con il terzo motivo lamenta la mancata pronuncia sulle ulteriori somme

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova
previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a
richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza
che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10)
Nel caso di specie, le censure contenute nei primi due motivi del ricorso
si fondano su un decreto ingiuntivo e su un riconoscimento di debito,
ma il ricorrente non dice dove i detti documenti siano rinvenibili tra gli
atti della fase di merito né risulta avere prodotto i detti documenti in
sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art 369,comma 2 n. 4 cpc.

richieste con la domanda di insinuazione.

I motivi in esame non possono quindi trovare ingresso in questa sede di
legittimità.
Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Invero, nel decreto impugnato non si rinviene traccia dell’esame delle

di insinuazione al passivo , era pertanto onere del ricorrente, in
osservanza del principio di autosufficienza del ricorso riportare in
quest’ultimo i brani del ricorso in opposizione ove le doglianze relative
alle somme in esame venivano proposte.
In assenza di tale specificazioni testuali ed in considerazione che alla
Corte è inibito l’accesso agli atti della fase di merito, la doglianza deve
ritenersi nuova e come tale non scrutinabile .
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
Roma 27.12 13
Il Cons.relatore

Vista la memoria del ricorrente;
considerato:

ulteriori voci di credito che il ricorrente aveva proposto con la domanda

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che i primi due motivi di ricorso si rivelano inammissibili anche sotto il

dovuto dedurre in quale degli scritti difensivi innanzi al tribunale aveva
allegato la sussistenza della data certa del documento in relazione al
deposito pre- sso la cancelleria, non potendosi imputare al giudice di -merito
il mancato esame di un documento se ad esso non viene fatto riferimento
nelle argomentazioni difensive;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre euro 100,00 per
• esborsi ed oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.

profilo della mancanza di autosufficienza poiché il ricorrente avrebbe

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