Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12658 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21877/2013 proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREMITI 10,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA AVEZZANA 2/B,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA FILIPPI DE SANTIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2013 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Il Comune dell’Aquila propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 25/10/12 del 18 giugno 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Aquila, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a S.C. per mancato versamento Ici 2003.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che gli immobili rurali posseduti dal S., ancorchè iscritti in categoria catastale diversa da A6 e D10, fossero esenti da Ici; perchè asserviti all’esercizio di attività agricola ed agrituristica (D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis conv. L. n. 14 del 2009).

Resiste con controricorso il S..

Il Procuratore Generale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per mancata allegazione di copia autentica della sentenza di appello notificata.

p. 2. Il ricorso è improcedibile.

Si rileva infatti che la parte ricorrente – pur dopo aver dato atto, in ricorso, dell’avvenuta notificazione ad essa (in data 8.7.13) della sentenza impugnata – non ha depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), copia autentica della stessa con la pertinente relata di notificazione.

Si tratta di incombente finalizzato alla verifica della tempestività del ricorso per cassazione mediante osservanza del termine “breve” di impugnazione ex art. 325 c.p.c., comma 2 e, con essa, al riscontro dell’eventuale formazione del giudicato interno; circostanza, quest”ultima, di rilievo pubblicistico.

Ciò dà conto del perchè la mancata allegazione debba essere riscontrata anche d’ufficio dal giudice, e – trattandosi appunto di materia non disponibile – pur in assenza di contestazione di tempestività del ricorso ad opera della controparte intimata. Inoltre, tale allegazione in copia autentica non ammette equipollenti, trattandosi di incombenza a cui prova deve essere necessariamente fornita secondo le modalità documentali indicate per ragioni di certezza, immediatezza e decisività dimostrativa direttamente dalla legge (Cass. SSUU 9005/09; tra le altre: Cass. nn. 6712/13; 14207/15; 9987/16; 16498/16).

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte ricorrente che ha dato causa alla rilevata improcedibilità.

PQM

 

LA CORTE

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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