Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12658 del 17/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13994/2014 proposto da:

REALEST SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO GULLI,

11, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA POPOLIZIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA CAGOSSI, ROSA MAURO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 259/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 15/11/2013, depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato CAGOSSI PAOLA difensore della parte ricorrente che

si riporta agli scritti.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello della “Pubbliservizi srl”, siccome concessionaria ICI per il comune di Caserta – appello proposto contro la sentenza n. 477/05/2011 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della “Realest srl” – ed ha così confermato integralmente l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato – ai fini ICI per l’anno 2006 – in Euro 2.735.540,00 il valore attribuito all’area fabbricabile di proprietà della società contribuente sita in (OMISSIS) (con destinazione urbanistica D/2) a fronte del valore di Euro 152.491,26 attribuitole dalla parte contribuente nell’autodichiarazione.

La predetta CTR – dopo avere dato atto delle doglianze di parte contribuente relative a difetto di motivazione dell’atto impositivo e a “inverosimiglianza dei valori attribuiti” – ha motivato la decisione nel senso che lo stesso ricorso di parte contribuente (con i suoi “diffusi motivi”) dimostrava “che il contribuente era a conoscenza della pretesa tributaria e degli elementi che hanno concorso a formarla”; d’altra parte, l’atto impugnato riportava tutti gli elementi per l’esatta individuazione della pretesa tributaria: il periodo di contribuzione, l’ubicazione dei locali, i dati catastali, la percentuale di possesso, il periodo di possesso, la base imponibile, il valore dell’aliquota, e perciò tutti gli elementi sufficienti per la comprensione e la sufficiente verifica “del procedimento matematico attraverso il quale si giunge alla definizione e determinazione del quantum della pretesa tributaria”.

Da ciò la piena conformità alla previsione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162. D’altronde, la taccia di insufficiente motivazione dell’atto era smentita dalla circostanza che il valore era stato determinato sulla base dei criteri prescritti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, prescrizione che consente di concludere che “l’atto tributario non deve contenere il criterio di valutazione, in quanto è la legge a prevedere tale criterio al quale il contribuente deve attenersi per il pagamento dell’imposta”. La concessionaria aveva in realtà giustificato (in atto di appello) il criterio di valutazione, essendosi riportata all’atto di compravendita di un’area avente le medesime caratteristiche di quella accertata e che risultava stimata per l’anno 2001 in cifra unitaria addirittura superiore alla stima fatta dall’Ufficio e confermata da apposita pronuncia della CTP di Caserta. L’Ufficio sosteneva che anche altre pronunce della medesima CTP avevano confermato il valore in questione a riguardo di aree consimili in relazione al periodo di imposta 2003.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La concessionaria non ha svolto attività difensiva.

11 ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (intestato sia alla violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, dellaL. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3; sia all’omesso esame di un fatto decisivo) la parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto che –

in presenza dell’identificazione dei criteri di valutazione dell’area edificabile – l’avviso di accertamento null’altro debba contenere che la determinazione in termini pecuniari della base impositiva, dovendosi poi desumere il criterio di valutazione dallo stesso dato normativo. In tal modo, il giudicante aveva erroneamente attribuito idoneità alla motivazione del provvedimento impositivo nonostante in esso nulla si dicesse circa le specifiche ragioni che avevano indotto l’Amministrazione a disattendere il valore proposto nella dichiarazione ai fini del citato periodo di imposta.

Il motivo appare fondato e da condividersi.

Della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, invocato dalla parte ricorrente (ed evocato dallo stesso giudicante) prevede infatti – ai fini dell’esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza – che: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale…..”.

Detta previsione non è da ritenersi rispettata a mezzo dell’adozione del provvedimento impositivo di cui qui si discute, alla luce del contenuto di esso che la parte ricorrente ha adeguatamente delucidato in atto di ricorso introduttivo del presente giudizio, in ossequio al criterio dell’autosufficienza, nonchè alla luce degli indirizzi di interpretazione ed applicazione del disposto normativo adottati e costantemente ribaditi da questa Corte.

Tra le altre, Cass Sez. 5, Sentenza n. 15165 del 2006 ha chiaramente evidenziato (in motivazione) che – ove l’amministrazione faccia riferimento, ai fini della identificazione del valore da attribuire ad un immobile ai fini che qui occupano, esclusivamente alle risultanze di un atto di transazione (nella specie posto in essere tra la medesima contribuente e l’Ufficio finanziario ai fini INVIM), senza nulla aggiungere in merito ai parametri previsti dal D.P.R. n. 504 del 1992, “tale motivazione deve essere ritenuta carente in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum” (Cass. n. 17762 del 12.12.2002; n. 3549 del 12.03.2002; n. 7284 del 29.05.2001; n. 658 del 21-1-2000; n. 260 del 12-1-2000; n. 2807 del 21-9-1999), orientamento che si condivide e dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi. Il requisito motivazionale dell’accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, anche soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, purchè consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Ove, pertanto, l’accertamento specifichi detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato. Ciò, peraltro, in coerenza con il carattere di “provocatio ad opponendum” riconosciuto all’avviso di accertamento e, quindi, con l’esigenza ch’esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali onde poterla efficacemente contrastare” (in termini anche Cass. n. 1209 del 4-2-2000; Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004;

Sez. 5, Sentenza n. 14385 del 15/06/2010)”.

La CTR Campana, invece, ha sostanzialmente esonerato l’Ufficio finanziario da ogni sorta di motivazione in ordine alle ragioni dell’esercizio della potestà impositiva (rinvenendo in un irragionevole criterio “a posteriori” le ragioni dell’adeguatezza della motivazione stessa, e cioè la “diffusa” formulazione di motivi di impugnazione), quasi che l’esistenza della potestà stessa –

conclamata dalla legge – sia l’unico attributo della motivazione provvedimentale, così che poi la semplice corrispondenza al dato normativo (sia pur ricavata a posteriori e nel corso del giudizio) sia utile surrogato del dovere dell’Ufficio di dar conto delle ragioni della propria condotta, finanche esonerando l’Ufficio dal dovere di allegare all’atto impositivo il documento a cui in esso si fa (sostanziale ma non esplicito) riferimento, dovere che avrebbe da essere surrogato utilmente con la menzione di detto documento nel corso del giudizio di appello.

In definitiva, confliggendo palesemente la ratio decidendi della pronuncia con la disciplina di legge, resta da chiarire soltanto che la motivazione dell’avviso di accertamento avrebbe dovuto – comunque ed indipendentemente dall’esistenza di uno strumento di comparazione per similitudine – essere integrata dai riferimenti che la legge esige per determinare l’imponibile e cioè il “valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione”, imponibile che la legge medesima vuole ricavato in base a molteplici parametri, quali previsti dall’art. 5 D.P.R. citato, che per le aree fabbricabili devono avere “riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” e per quanto attiene all’edificabilità questa non deve essere ipotetica ma “effettiva”. E ciò non risulta in alcun modo che sia stato fatto, risultando nel dettaglio che la motivazione del provvedimento di cui qui trattasi non abbia tenuto conto dei presupposti normativamente imposti ai fini del giudizio di stima.

Siffatta violazione dei criteri normativi che presiedono alla legittima motivazione del provvedimento impositivo adottato dall’ente locale (non meno che di quelli adottati da tutte le altre pubbliche amministrazioni) sembra costituire sufficiente ragione di accoglimento del primo motivo di impugnazione, con conseguente assorbimento dei motivi ulteriori, che concernono la fondatezza del merito della pretesa.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, salva la facoltà per la Corte di risolvere la lite anche nel merito (non apparendo necessaria ulteriore attività di acquisizione di dati di fatto) in alternativa alla rimessione al giudice di rinvio.

Roma, 10 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente rimessione al giudice del merito, affinchè faccia applicazione alla specie di causa dei corretti principi di diritto indicati in motivazione;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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