Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12658 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12658 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 29037-2012 proposto da:
NUXIS SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE
04312001003 in persona del Liquidatore legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSIO BEDIN, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO n. 51665 ARVEDI SRL in persona del Curatore protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato DANTE PICCA, che
lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2014

contro
FALLIMENTO n. 335/2011 DELLA NUXIS SRL in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato CASSANDRO TANTA
ENZA, che lo rappresenta e difende, giusta procura per atto notaio

allegata in atti;
– resistente nonché contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI ROMA;
– intimate avverso la sentenza n. 4600/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 30.5.2012, depositata il 24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
per il controricorrente (Fallimento n. 335/2011 della Nuxis Sri) é solo
presente l’Avvocato Tania Enza Cassandro.

Ric. 2012 n. 29037 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

Giovanni Floridi di Roma, in data 20.2.2013, n. rep. 34.722, che viene

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 29037/12 proposto dalla
Nuxis srl nei confronti del Fallimento Nuxis srl nonché
fallimento Arvedi srl e Procura Rep. Trib. Roma e Proc. Gen.

sensi dell’art 380 bis cpc , la relazione che segue

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

La Nuxis srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma
n.4600/12 con cui veniva respinto il reclamo da essi proposto
avverso la sentenza n.360/11 emessa dal tribunale di Roma che
ne aveva dichiarato il fallimento.
Il fallimento Arvedi ha resistito con controricorso, non ha svolto
attività difensiva il fallimento Nuxis.
Con il primo

motivo di ricorso la ricorrente deduce

l’insussistenza del credito fatto valere con l’istanza di fallimento
dal fallimento della Arvedi srl contestando a tale proposito

i

Rep .presso C. App. Roma, il consigliere relatore ha depositato ,ai

l’interpretazione fornita dalla Corte d’appello del giudicato
formatosi sul punto e posto a fondamento della decisione
impugnata.

A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova
previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.,
applicabile ratione temporis al caso di specie, oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento
del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale
puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc.
civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la
conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09; Cass
sez un 7161/10).
L’obbligo di cui all’art 366 comma primo n. 6 è stato ritenuto da
questa Corte sussistere anche per le sentenze in relazione alle quali

Il motivo è inammissibile.

si invoca I ‘esistenza di un giudicato esterno in ragione del fatto che
poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare
l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione

natura di documento – la natura di una produzione documentale, il
requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato
dall’art. 366- n. 6 cod. proc. civ. concerne in tutte le sue implicazioni
anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla
quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della
sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o
all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno. ( Cass
21560/11).
Nel caso di specie la parte ricorrente non indica dove tra gli atti
della fase di merito siano rinvenibili le sentenze n.4029/04 del
Tribunale di Roma e n. 5307/07 della Corte d’appello di Roma in
base alle quali si è invocato il giudicato di cui si discute.
Ciò rende il motivo in esame non scrutinabile in questa sede.
Con il secondo motivo di ricorso contesta la sussistenza dello stato
d’insolvenza deducendo che ,essendo società in liquidazione , in

assume rispetto ad esso – in virtù della sua oggettiva intrinseca

realtà il proprio attivo patrimoniale era superiore alle passività.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso è infatti del tutto generico e basato su apodittiche

Corte d’appello che ha rilevato la sussistenza dello stato
d’insolvenza sulla base della domanda di concordato ove a fronte di
attività per complessivi euro 155.537,00 erano state dichiarate
passività per euro 6.609.161,77.
Per quanto concerne poi in particolare l’asserita documentazione
da cui risulterebbero, secondo la ricorrente, dati diversi, non è fatto
alcun cenno in che cosa tale documentazione consista e dove la
stessa sarebbe rinvenibile tra gli atti della fase di merito
prospettandosi sotto tale carenza di indicazione un ulteriore profilo
di inammissibilità ai sensi dell ‘art 366 n. 6 cpc analogamente a
quanto ritenuto in occasione dell’esame del primo motivo.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione

affermazioni senza effettiva contestazione della motivazione della

in Camera di Consiglio
Roma 27.12.13

Vista la memoria della ricorrente;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che inoltre il ricorso appare tardivo poiché la sentenza della Corte
d’appello di Roma risulta notificata il 12.10.12 mentre il ricorso risulta
notificato 1’11.12.12;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo in favore del solo fallimento Arvedi ,unico costituito tra gli
intimati
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in favore del fallimento Arvedi in euro

Il Cons relatore

5000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie 15% ed

accessori di legge.

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