Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12657 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 24/05/2010), n.12657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14193/2008 proposto da:

COLLIVA EDILIZIA SRL in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46,

presso lo studio del Dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PACINI Maria Grazia, giusta delega a margine della

citazione introduttiva del giudizio;

– ricorrente –

contro

B.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO C.

GOLDONI,47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI Fabio, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIANELLI CLAUDIO,

LAMMA ROBERTO, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

L.R.;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 695/07 del TRIBUNALE di LA SPEZIA del

30.4.08, depositato il 02/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per la resistente gli Avvocati Claudio Marianelli e Roberto

Lamma che si riportano agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma

le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

COLLIVA EDIL SRL propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di La Spezia del 2 maggio 2008 relativa al giudizio 695 del 2007 pendente avanti quel tribunale nei confronti di L.R. e B.M.P. convenute in rivendica dalla società oggi ricorrente.

Osserva che il provvedimento adottato dal giudice istruttore sarebbe incorso in error in procedendo, essendo fondato su un presupposto di fatto inesistente (la pendenza di un giudizio tra le stesse parti presso la Corte di Cassazione, non provato).

B.M.P. ha depositato memoria difensiva nella quale chiede il rigetto del ricorso, osservando che il giudizio indicato come antecedente logico-giuridico era stato indicato avanti il giudice istruttore e risulta pendente avanti questa Corte col numero di Ruolo generale n. 13923 del 2008. Tale circostanza era ben nota alla controparte che aveva ricevuto la notifica del ricorso in questione prima della proposizione del regolamento di competenza.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore depositava relazione con la quale esprimeva il proprio parere per l’inammissibilità del ricorso per mancanza dei quesiti. All’udienza fissata per la Camera di consiglio, il Procuratore Generale concludeva per l’ammissibilità del ricorso e per il suo rigetto.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è privo dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c., norma che si applica anche ai ricorsi per regolamento di competenza con i quali si impugni la sospensione del giudizio disposta ex art. 295 c.p.c.. Non è, infatti, possibile ravvisare nel testo la formulazione d’uno o più quesiti di diritto – incontroverso essendo che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma – formulazione che dev’essere specifica e che la giurisprudenza di questa Corte richiede anche per i regolamenti di competenza proposti ex att. 295 c.p.c. (15108/07, 7810/08, 13194/08, 14135/08, 20409/08). Dalla quale si è evidenziato sia che “Il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità, tanto nell’ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell’ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., e non già la “chiara indicazione” del fatto controverso, la quale è richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5″; sia, ancora, che tale soluzione trova “conferma nell’art. 380 ter cod. proc. civ., che prevede l’applicabilità del procedimento ordinario per la decisione del regolamento di competenza solo ove il presidente della sezione non ritenga di provvedere ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., disposizione che, a sua volta, richiama l’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, relativa all’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente applicabilità di detta ultima disposizione anche all’istanza di regolamento di competenza”.

Il riferito indirizzo giurisprudenziale non risulta contrastato da pronunzie difformi sul punto, onde non si ravvisano motivi per un intervento delle Sezioni Unite quale richiesto dal P.G.; il quale ha, d’altronde, per altro verso chiesto, in via principale, respingersi il ricorso per sua manifesta infondatezza nel merito. Nè l’isolata Cass. 16941/08, per la quale non necessiterebbe di quesiti il ricorso basato su censure di errores in procedendo, ha trovato seguito, bensì espresse statuizioni difformi in Casso 4329/09 e 22578/09.

Ad abundantiam questa Corte osserva che il ricorso è, comunque, infondato. Il Tribunale di La Spezia, infatti, ha disposto la sospensione in relazione alla necessaria preventiva definizione di altro giudizio, che risulta pendente avanti questa Corte, e relativo all’azione di rivendicazione a fronte di una domanda di restituzione di beni, fondata sul difetto della titolarità del bene in questione.

Sussiste, quindi, il nesso di pregiudizialità che giustifica la sospensione, restando le argomentazioni relative alla prova della pendenza del giudizio una questione di fatto, che trova smentita nelle indicazioni contenute nella memoria della resistente e nei dati risultanti quanto ai giudizi pendenti avanti questa Corte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, previa riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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