Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12657 del 05/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12657 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 25916-2012 proposto da:
NICA SRL 02392260929 in persona del suo amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 48,
presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI MARCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CASTI STEFANINO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE MINERVA SPA in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 05/06/2014

dall’avvocato DE SANTIS PAOLO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimato avverso la sentenza n. 16/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 28.9.2012, depositata il W10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Paolo De Santis che si riporta
al controricorso.

Ric. 2012 n. 25916 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

FALLIMENTO NICA SRL;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 25916/12 proposto dalla Nica
srl nei confronti del Fallimento Nica srl e fallimento Industrie
Minerva spa il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

La Nica srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di
Cagliari n.16/12 con cui veniva respinto il reclamo da essa
proposto avverso la sentenza n.107/11 emessa dal tribunale di
Cagliari che ne aveva dichiarato il fallimento
Il fallimento Industrie Minerva spa ha resistito con controricorso,
non ha svolto attività difensiva il fallimento Nica srl
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la
legittimazione attiva del fallimento Industrie Minerva a proporre
istanza di fallimento in quanto il credito da esso vantato era
contestato ed oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo.

380 bis cpc , la relazione che segue.

Con il secondo ed il terzo motivo contesta sotto il profilo della
violazione di legge e del vizio motivazionale la sussistenza dello
stato d’insolvenza.

della istanza di fallimento.
Il primo motivo appare manifestamente infondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte che ha definitivamente chiarito
che l’art. •6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è
dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non
presuppone un definitivo accertamento del credito in sede
giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine
sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,
all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione
dell’istante.(Cass sez un 1521/13).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi,
possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano
inammissibili prima ancora che manifestamente infondati.
La ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della
Corte d’appello di una copiosa documentazione in atti.

Con il quanto motivo contesta la ritenuta regolarità della notifica

A seguito della riforma ad opera del digs. n. 40 del 2006, la
nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.
civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e

specificato in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale
indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle
fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale
adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
(Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10)
Nel caso di specie, la ricorrente non dice dove la detta
documentazione sia rinvenibile tra gli atti della fase di merito
né risulta avere prodotto i detti documenti in sede di ricorso
per cassazione ai sensi dell’art 369,comma 2 n. 4 cpc.
11 quarto motivo è manifestamente infondato.

documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia

La Corte d’appello ha dato atto che la notifica della istanza di
fallimento risulta avvenuta tramite ritiro del plico presso
l’ufficio postale dal destinatario o da un suo delegato come

di falso.
Tale affermazione risulta del tutto corretta sotto il profilo
giuridico.
Invero la censura che la società ricorrente muove a tale
motivazione, consistente nel fatto che la firma apposta
sull’avviso di ricevimento non sarebbe quella
dell’amministratrice o di un suo delegato per cui non sarebbe
stato rispettato l’art 7 della legge 890 del 1982 ,è del tutto
infondata. Nel caso di specie, essendo la notifica avvenuta
presso l’Ufficio postale, trova applicazione l’articolo 8, comma
5, della medesima legge secondo cui ,qualora il destinatario o
un suo incaricato provvede al ritiro dell’avviso durante il
periodo di giacenza, l’ufficiale postale lo dichiara sull’avviso
di ricevimento che viene datato e firmato dal destinatario o dal
suo incaricato.

attestato dall’avviso di ricevimento facente fede fino a querela

E’ quanto di fatto avvenuto e l’attestazione dell’Ufficiale postale
fa fede fino a querela di falso mentre, come già affermato da
questa Corte, sono irrilevanti le eventuali omissioni imputabili

3499/12).
Le generiche contestazioni della società ricorrente, prive di ogni
riscontro, non possono pertanto trovare accoglimento.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 27.12.13
Il Cons relatore

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento

all’agente postale nella fase precedente il deposito. ( Cass

delle spese di giudizio liquidate in favore del fallimento Industrie Minerva
spa come da dispositivo ; nulla per le spese riguardo il fallimento Nica srl
non costituitosi

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio in favore del fallimento Industrie Minerva spa liquidate
in euro 5000,00 oltre euro 100,00 per – esborsi ed oltre spese forfettarie
15% ed accessori di legge.
Roma 16.4.14

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA