Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12656 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10930/2012 R.G. proposto da:

D.G. e D.F., la prima difensore di se

stessa, la seconda rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria

Droghetti e Piergiorgio Villa per procura in calce al ricorso,

entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo

in Roma alla via Donatello n. 23;

– ricorrenti –

contro

Comune di Loreto, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Carile, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche n. 148/4/11 depositata il 18 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalle ricorrenti, che insistono per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

In relazione agli avvisi di accertamento per ICI annualità 2002/2004 notificati dal Comune di Loreto a D.G. e F. riguardo un terreno edificabile di loro proprietà, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche respingeva l’appello proposto dalle contribuenti avverso il rigetto dell’impugnazione in primo grado.

Le soccombenti ricorrono per cassazione con due motivi, il primo per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, art. 1140 c.c., e vizio di motivazione, il secondo per omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Col primo motivo le ricorrenti si dolgono che la sentenza d’appello non abbia riconosciuto la natura agricola del loro terreno nonostante questo fosse oggetto di coltivazione diretta da parte del cugino D.R.; il motivo è infondato, perchè la qualifica di non fabbricabilità D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, lett. b, postula che il fondo sia coltivato direttamente dal contribuente (Cass. 28 aprile 2010, n. 10144, Rv. 612856); nella specie, viceversa, è pacifico che al 2005 il terreno fosse di proprietà esclusiva di D.G. e F., rispetto alle quali il cugino coltivatore diretto assumeva posizione giuridica di mero terzo.

Col secondo motivo le ricorrenti si dolgono di omessa motivazione circa il fatto che gli avvisi di accertamento recassero sanzioni per omessa dichiarazione ICI nonostante questa fosse stata presentata per il primo anno contributivo; il motivo è inammissibile, perchè nel suo sviluppo deduce omessa pronuncia, fattispecie incompatibile con quella dell’omessa motivazione, onde la contraddittorietà del mezzo (Cass. 17 luglio 2007, n. 15882, Rv. 598651; Cass. 18 giugno 2014, n. 13866, Rv. 631333).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra loro a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA