Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12656 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12656 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 2531-2013 proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis,
– ricorrente contro
CERSOSIMO GIUSEPPE, CERSOSIMO ANTONELLA,
GERVINO ALBAMARIA, ARCELLONI TERESA, PANUCCIO
ANTONIO, GARGANO NICOLA, SOLMI MARIO,
PROVENZANO EUGENIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell’avvocato UGO
MASTELLONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 18/06/2015

ALESSANDRA FIORINO, giusta mandato a margine del
controricorso;

– contraricorrenti nonché contro
RUGGIERO LORETANA, ROSATI VENULDA LAURA,
BRUNELLI FABIO STEFANO, D’ONOFRIO DANIELA,
D’ONOFRIO DIANA KATY, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEL SERAFICO, 65, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
ROSATI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA
ROSATI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 5017/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 19/07/2012, depositata addì 11/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dì
11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo
I. — È stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 17.9.13, regolarmente notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte
di appello di Roma n. 5017 del 3.12.12, del seguente letterale tenore:
«1. — La Repubblica italiana, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in sede di
rinvio dalla cassazione (di cui a Cass. 12.2.08 n. 3283) della sentenza di
quella stessa corte territoriale n. 1442 del 28.4.03, è stata infine accolta
— con condanna dell’odierna ricorrente al pagamento di € 6.713,94 per
ogni annualità di frequenza, oltre soli interessi legali, in favore di
ciascuno degli attori originari — la domanda dispiegata nei confronti di
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quella da tredici medici (Giuseppe Cersosimo, Antonella Cersosimo,
Albamaria Gervino, Teresa Arcelloni, Antonio Panuccio, Nicola
Gargano, Mario Solmi, Eugenio Provenzano, Loretana Ruggiero,
Venulda Laura Rosati, Fabio Stefano Brunelli, Daniela D’Onofrio e
Diana Katy D’Onofrio) per la condanna al pagamento della giusta

mancata percezione di quella — per il tempo di frequenza di scuole
universitarie di speciali7zazione di medicina prima dell’entrata in vigore
del d.lgs. 257/91, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato
dalle direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE.
Degli intimati notificano separati controricorsi: da un lato, Giuseppe
Cersosimo, Antonella Cersosimo, Albamaria Gervino, Teresa
Arcelloni, Antonio Panuccio, Nicola Gargano, Mario Solmi ed
Eugenio Provenzano; dall’altro, Loretana Ruggiero, Venulda Laura
Rosati, Fabio Stefano Brunelli, Daniela D’Onofrio e Diana Katy
D’Onofrio.
2. — Il ricorso va trattato in camera di consiglio — ai sensi degli artt.
375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. — parendo potervi essere rigettato.
3. — La ricorrente si duole, con l’unitario motivo, di violazione e falsa
applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., per avere la
corte del rinvio: ritenuto provati i presupposti del danno da omesso
recepimento della normativa comunitaria, nonostante la mancata
allegazione e prova dei concorsi ai quali le controparti non avevano
potuto partecipare o delle occasioni di lavoro perdute per la mancata
equipollenza del titolo; e genericamente — senza specificare se trattavasi
di danno emergente, lucro cessante o perdita di chance — ancorato il
risarcimento ai parametri della legge n. 370 del 1999, nonostante
quest’ultima si riferisse al caso dei medici che avevano già conseguito
una pronuncia giurisdizionale favorevole.
Ric. 2013 n. 02531 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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remunerazione — od al risarcimento del danno consistente nella

4. — Dal canto loro:
– i controricorrenti Giuseppe Cersosimo, Antonella Cersosimo,
Albamaria Gervino, Teresa Arcelloni, Antonio Panuccio, Nicola
Gargano, Mario Solmi ed Eugenio Provenzano (con gli avv. Ugo
Mastelloni ed Alessandra Fiorino) lamentano l’inammissibilità del

giurisprudenza di legittimità nel frattempo consolidatasi, nonché per la
non censurabilità in cassazione della valutazione del danno,
correttamente operata in via equitativa;
– i controricorrenti Loretana Ruggiero, Venulda Laura Rosati, Fabio
Stefano Brunelli, Daniela D’Onofrio e Diana Katy D’Onofrio (con
l’avv. Rosati): eccepiscono l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.
360-bis cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle
questioni con esso agitate, nonché per omessa indicazione delle
affermazioni in diritto della gravata sentenza ritenute in contrasto con
le disposizioni invocate; nel merito, condividono la scelta della corte
territoriale di applicare la più recente giurisprudenza di legittimità in
ordine alla parametrazione del risarcimento.
5. — Va premesso che oggetto del contendere è, nella specie ed in virtù
della già pronunciata cassazione con rinvio della sentenza di merito che
rigettava la domanda solo per mancanza di prova sul danno,
esclusivamente la valutazione della sussistenza degli elementi di questo
e la sua stessa liquidazione.
Va solo ricordato, allora, che la complessiva questione cui si riconduce
la controversia è stata affrontata con dovizia di argomentazioni da
questa Corte a partire dalle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816
del 17 maggio 2011 (tutte confermate dalla copiosa successiva
giurisprudenza; riguardo alla quale basti qui menzionare, tra le altre, le
pronunce: dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498, 21499, 21500,
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motivo di ricorso, per contrarietà della tesi in esso sostenuta alla

21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276, 23296, 23297, 23298,
23558, 23560, 23564, 23565, 23566, 23567, 23568, 23569, 23576,
23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23729, 23730, 23731,
23732, 23733, 23734, 23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020,
24086, 24087, 24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815,

25994, 26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972, 3973,
4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640, 5642, 6911,
7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072, 21073, 21074, 21075,
21076, 21077, 21719, 21720, 21721, 21722, 22034, 22035, 22036,
22037, 22038, 22040, 22041, 22042, 22709, 22875, 22876, 23929;
dell’anno 2013: 238, 586, 587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589,
1591, 1864, 3217, 3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941,
12654, 12655, 14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104,
17066 a 17074, 17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033).
6. – Per quel che qui solo interessa, la giurisprudenza di questa Corte è
consolidata nel senso che:
6.1. lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto
inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del
danno evento costituito dalla perdita dell’adeguata remunerazione, solo
la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo
le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al
più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio,
ove la scelta dell’una o dell’altra opzione (tempo pieno o parziale) sia
dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il corso
medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto
corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla
singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della
disciplina dettata dal diritto comunitario (tra e prime, Cass. 11
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24816, 24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993,

novembre 2011, n. 23577, cui è sufficiente un integrale richiamo); in
sostanza (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1182; Cass., ord. 27 novembre
2012, n. 21072), ai fini della prova, la circostanza che i medici avessero,
nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di
specializzazione come in precedenza organizzate costituisce indizio

nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie; né, d’altra
parte, i medici possono essere gravati della prova di non aver
percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o
borse di studio, trattandosi di circostanze – eventualmente rilevanti a
titolo di aliunde perctrum

l’onere della cui prova va posto a carico del

soggetto inadempiente;
6.2. si tratta di un peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva
quantificazione equitativa, la quale — da un lato — ha quale parametro le
indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo
Stato italiano ha proceduto ad un adempimento parziale soggettivo nei
confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31
dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a
dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie,
e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e — dall’altro —
comporta esclusivamente gli interessi — e non anche la rivalutazione,
salva la prova del maggior danno à sensi del capoverso dell’art. 1224
cod. civ. e della giurisprudenza sul punto maturata — e dalla data della
messa in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione
avutasi con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò
il carattere di un’obbligazione di valuta (Cass. 11 novembre 2011, n.
23558 e Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, alle cui ampie argomentazioni si
rinvia integralmente).

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presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche

7. – La gravata sentenza, che si è attenuta ai principi indicati sub 6,
parametrando il risarcimento alle previsioni della legge del 1999 – in
evidente difetto di elementi di prova (incombenti sul danneggiante) tali
da inficiarne l’apparenza del carattere satisfattivo od eccessivo – ed
escludendo la rivalutazione sulle somme così liquidate, si sottrae così

Motivi della decisione
II. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i
difensori dei controricorrenti hanno depositato memoria, pur non
essendo comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.
III. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in
diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali, del resto, nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione, visto che nelle memorie
sono state svolte argomentazioni a quelle adesive.
Va pure aggiunto che la giurisprudenza richiamata in relazione è
stata confermata anche da numerose pronunzie successive (basti qui
ricordare: dell’anno 2013: 21136, 21367 e 21368; dell’anno 2014, tra le
altre: 307, 1064, 1143, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2785, 2786, 2787,
2788, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3867, 3868, 3869, 3872, 4994,
4996, 5275, 5276, 5277, 5278, 5445, 6246, 7475, 8508, 8863, 13760,
14379, 14380, 15751, 15891, 16798, 18020, 18021, 18104, 18220,
19330, 19441, 19442, 19704, 19837, 19861, 21067, 21967, 22094,
22095, 22097, 22480, 22521, 22591, 23520, 23521, 23634, 23635,
23636, 23637, 23638, 23639, 26631; del 2015: 827, 828, 829, 830, 831,
832, 2708; con statuizione di principi ai sensi dell’art. 360-bis, co. 1, n.
1, cod. proc. civ., Cass., ord. 20 marzo 2014, n. 6066).
IV. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il
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alle critiche mossele e del ricorso deve proporsi il rigetto».

ricorso va rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle
spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei due gruppi di
controricorrenti, tra loro in solido per l’evidente comunanza di
posizione processuale, ma con la differenziazione necessaria in ragione
del numero di ognuno di quelli.

contributo unificato, non sussistono i presupposti per l’applicazione
dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, inserito

dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di
contributo unificato per i casi di rigetto o declaratoria di
inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, in pers. del
leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
oltre maggiorazione per spese generali e accessori nella misura di legge:
– in favore dei controricorrenti Giuseppe Cersosimo, Antonella
Cersosimo, Albamaria Geryino, Teresa Arcelloni, Antonio Panuccio,
Nicola Gargano, Mario Solmi, Eugenio Provenzano, tra loro in solido,
liquidate in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi;
– in favore dei controricorrenti Loretana Ruggiero, Laura
Venulda Rosati, Fabio Stefano Brunelli, Daniela D’Onofrio, Diana
Katy D’Onofrio, tra loro in solido, liquidate in € 5.200,00, di cui €
200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modif.

dalla 1. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso
stesso art. 13.

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a norma del comma 1 bis dello

Infine, poiché la ricorrente è esentata dal versamento del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 11 marzo 2015.

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