Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12656 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12656 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 21149-2012 proposto da:
INTESA SAN PAOLO SPA 00799960158, in persona del suo
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE
14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA
SCALA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANA CIPOLLA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO N. 67420 – RISPETTO SRL, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA
19, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARI MASSIMO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/06/2014

avverso la sentenza n. 2855/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 9/2/2011, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Pagliati Massimo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 21149 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 21149/12 proposto dalla Intesa
San Paolo spa nei confronti del Fallimento Rispetto srl il
consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc , la

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che la Intesa san Paolo spa ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base tre motivi avverso la sentenza n. 2855/11 con cui la
Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da essa
ricorrente avverso la sentenza n. 3242/07 con cui il tribunale di
Roma aveva revocato ex art 67 comma 2 l.f le rimesse in conto
corrente per l’importo di euro 80.105.22 effettuate dalla Rispetto
srl sul c.c. 619/1 intrattenuto presso una filiale della allora
Cariplo spa, condannandola a pagare la predetta somma.
che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Osserva

relazione che segue.

Con i tre motivi di ricorso la Banca ricorrente assume sotto
diversi profili che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto
la sussistenza della conoscenza dello stato d’insolvenza della

costituito dalla revoca dei fidi e che ai fini della conoscenza abbia
esteso gli effetti di tale atto anche a versamenti effettuati in data
anteriore ( 6 dic. 2000) alla revoca avvenuta il 12 gennaio 2001.
I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente
e gli stessi si rivelano in parte manifestamente infondati ed in parte
inammissibili.
E’ fin troppo noto che in tema di revocatoria fallimentare ex art.
67, secondo comma, legge fall., il presupposto soggettivo è
costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza e non
dalla semplice conoscibilità’ da parte dell’autore dell’atto
revocabile e nel momento stesso in cui l’atto viene posto in essere.
Ne consegue che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto
la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la
semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa
dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi

società poi fallita sulla base dell’unico elemento presuntivo

indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità,
precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt.
2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo,

anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle
condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non
possa non – avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di .
decozione del debitore.( Ex plurimis Cass 28299/05;, Cass., 7
luglio 1999, n. 7064; Cass., 4 novembre 1998, n. 11060; Cass.,
25 giugno 1998, n. 6291; Cass., 18 aprile 1998, n. 3956; Cass., 7
agosto 1997, n. 7298;Cass., 11 febbraio 1995, n. 1545 ; Cass
7298/97) .
L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla
presunzione, quale mezzo di prova, e la valutazione circa la
ricorrenza dei predetti requisiti di precisione, gravità e
concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare determinati
elementi come fonti di presunzione, si risolve, d’altro canto, in un
giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove
congruamente e coerentemente motivato (cfr., ex plurimis Cass

facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata

8827/11, Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390; Cass., 20 novembre
2003, n. 17596).
Nel caso di specie, trattandosi di un Istituto bancario il

convincimento del giudice di merito in ordine alla conoscenza
dello stato d’insolvenza può formarsi anche attraverso il ricorso
alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza
ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con
rilevanza peculiare della condizione professionale
dell”accipiens’ con la conseguenza che la misura della predetta
diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed
all’onere di informazione tipico del settore di operatività. ( Cass
2557/08-Cass 8827/11).
Deve inoltre ritenersi che ,per quanto concerne la prova
presuntiva, è sufficiente anche una sola presunzione che presenti
i caratteri della gravità e della precisione a fornire l’evidenza
della conoscenza senza che sia necessaria la presenza di una
pluralità di elementi presuntivi , dovendo il requisito della
“concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in
previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più

A

elementi presuntivi. (Cass 17574/09).
Alla luce di questi principi non appare sindacabile in questa sede
la valutazione effettuata dalla Corte d’appello di ritenere la

conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della banca.
Invero la motivazione fornita in proposito appare del tutto
coerente sotto il profilo logico -giuridico nonché in relazione al
dato della comune esperienza.
La revoca di un fido da parte di una banca interviene
normalmente quando risulta compromessa la capacità solutoria
del cliente e la conoscenza di tale circostanza – come motivato
dalla sentenza impugnata – deve ritenersi connessa con le
particolari capacità di accertamento e di indagine di cui dispone
l’Istituto bancario in relazione alla situazione economica dei
singoli clienti. (v. Cass 19894/05)
Inoltre nel caso di specie il brevissimo lasso di tempo intercorso
tra il primo versamento oggetto di revoca ( 6 dic. 2000) e la data
della revoca del fido (12.1.01) rende del tutto attendibile la
valutazione della Corte d’appello secondo cui , dati i tempi

revoca del fido elemento sufficiente a provare in via presuntiva la

tecnici necessari per procedere alla revoca, la conoscenza ben
poteva farsi risalire alla data antecedente relativa al versamento
del 6.12.00.

impugnata tendono a prospettare una diversa interpretazione
delle risultanze processuali in tal modo investendo
inammis- sibilmente il merito della decisione.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 27.12.13
Il Cons.relatore

Vista la memoria;

Le censure che la banca ricorrente muove alla sentenza

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della banca ricorrente al

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre euro 100,00 per esborsi
ed oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.

pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

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