Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12655 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12655
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10929/2012 R.G. proposto da:
D.G. e D.F., la prima difensore di se
stessa, la seconda rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria
Droghetti e Piergiorgio Villa per procura in calce al ricorso,
entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo
in Roma alla via Donatello n. 23;
– ricorrenti –
contro
Comune di Loreto, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Carile, per
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle
Marche n. 147/4/11 depositata il 18 novembre 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Letta la memoria depositata dalle ricorrenti, che insistono per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
In relazione agli avvisi di accertamento per ICI annualità 2005 notificati dal Comune di Loreto a D.G. e F. riguardo un terreno edificabile di loro proprietà, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche respingeva l’appello proposto dalle contribuenti avverso il rigetto dell’impugnazione in primo grado.
Le soccombenti ricorrono per cassazione con due motivi, il primo per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, art. 1140 c.c., e vizio di motivazione, il secondo per omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Col primo motivo le ricorrenti si dolgono che la sentenza d’appello non abbia riconosciuto la natura agricola del loro terreno nonostante questo fosse oggetto di coltivazione diretta da parte del cugino D.R.; il motivo è infondato, perchè la qualifica di non fabbricabilità D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, lett. b, postula che il fondo sia coltivato direttamente dal contribuente (Cass. 28 aprile 2010, n. 10144, Rv. 612856); nella specie, viceversa, è pacifico che al 2005 il terreno fosse di proprietà esclusiva di D.G. e F., rispetto alle quali il cugino coltivatore diretto assumeva posizione giuridica di mero terzo.
Col secondo motivo le ricorrenti si dolgono di omessa motivazione circa il fatto che gli avvisi di accertamento recassero sanzioni per omessa dichiarazione ICI nonostante questa fosse stata presentata per il primo anno contributivo; il motivo è inammissibile, perchè nel suo sviluppo deduce omessa pronuncia, fattispecie incompatibile con quella dell’omessa motivazione, onde la contraddittorietà del mezzo (Cass. 17 luglio 2007, n. 15882, Rv. 598651; Cass. 18 giugno 2014, n. 13866, Rv. 631333).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra loro a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017