Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12655 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12655 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 7594-2013 proposto da:
CUFFIANI MORENA (CFFMRN56L70H199U) LOMBINI
PIERLUIGI (LMBPLG78M05H199E) CUFFIANI LAURO
(CFFLRA59125H199Q) CUFFIANI GIANMARIA
CFFGMR81R20E730Q, LOMBINI DEBORAH

E

LMBDRH77H45H199Z) elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GLORIOSO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCO DI PORTO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
CARDIA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO

C

Data pubblicazione: 18/06/2015

PICCIONI, che la rappresenta e difende giusta procura speicale a
margine del controricorso del giudizio di cassazione;
– resistente nonché contro

intimati

avverso la sentenza n. 4253/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 22/02/2012, depositata il 16/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/03/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato Di Porto Marco difensre dei ricorrenti che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Piccioni Dario difensore della resistente che si riporta
agli scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in pncelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il Consigliere relatore
doti Adelaide Amendola
esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da Morena
Cuffiani, Deborah Lombini, Pierluigi Lombini, Lauro Cuffiarú e
Gianmaria Cuffiani avverso la sentenza di questa Corte n. 4253 del 16
marzo 2012, osserva quanto segue.

1 La sentenza di cui si chiede la revocazione ha rigettato il ricorso
proposto avverso la pronuncia della Corte d’appello di Bologna che,
respingendo il gravame, aveva confermato, per quanto qui interessa, la
quantificazione, effettuata dal giudice di prime cure, del danno non
Ric. 2013 n. 07594 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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AFFINITO GIOVANNA, AFFINITO MATTIA;

patrimoniale subito da Morena e da Lauro Cuffiani, a seguito della
morte della loro genitrice.

2 I ricorrenti assumono che la Corte è incorsa in un errore revocatorio,
laddove, richiamato il principio per cui, nella liquidazione del danno
biologico, quando manchino principi stabiliti dalla legge, garantisce

all’art. 1226 cod. civ., il riferimento ai criteri di liquidazione predisposti
dal Tribunale di Milano, sempre che, quanto alle sentenze di merito
pronunciate prima, la difformità del metodo di quantificazione
adottato dal decidente, rispetto agli stessi, sia già stata posta nel
giudizio di merito (confr. Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408), ha
qualificato nuova, e come tale inammissibile, la questione.
Sostengono per contro gli esponenti che essi, nel chiedere una più
congrua valutazione dei pregiudizi subiti, avevano espressamente e a
più riprese richiamato le tabelle di Milano, segnatamente evidenziando
che queste erano in corso di nuova elaborazione, con un notevole aumento dei

parametri relativi alla perdita parentale, proprio alla luce del principio dell’Integrale
risarcimento del danno non patrimoniale.
La Corte sarebbe quindi incorsa in un errore percettivo.

311 ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità.
Queste le ragioni.
L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
— idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di
cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. — deve consistere
nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto
la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata;
deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di
causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere
su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve
Ric. 2013 n. 07594 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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uniformità di trattamento, nell’adozione della regola equitativa di cui

infine presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività (confr. Cass.
civ. 3 0 , ord. 28 febbraio 2007, n. 4640).

4 Venendo al caso di specie, la sussistenza o meno di un contesto
deduttivo tale da integrare le condizioni richieste per l’applicabilità
delle tabelle di Milano, è stata argomentatamente esclusa dalla Corte,

difensive degli impugnanti. Essa è stata cioè oggetto di un
apprezzamento del giudice di legittimità, il quale ha evidentemente
considerato l’evocazione dell’elaborazione, peraltro ancora in fieri, delle
tabelle milanesi, allegazione inidonea a integrare il presupposto
richiesto dalla sentenza n. 12408 del 2011 per la loro applicabilità.
Se tutto questo è vero, manca uno dei requisiti essenziali della
revocazione, la quale richiede che il fatto oggetto della supposizione di
esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul
quale la sentenza si sia pronunciata, tracimando, altrimenti, l’errore
percettivo in un en-or iuris.
In definitiva il ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità”.

5 Ritiene il collegio di dover far proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, tanto più che le repliche alla stessa, contenute nella
memoria difensiva, non giustificano il superamento delle
considerazioni colà svolte.
È sufficiente al riguardo evidenziare che una tabella in fieri è una tabella
che non esiste ancora, di guisa che il richiamo alla stessa è stato
evidentemente valutato dalla Corte come assolutamente incongruo ad
attivare il contraddittorio sulla questione della loro applicabilità. E tale
apprezzamento, giusto o sbagliato che esso sia, elimina in radice la
configurabilità di un errore revocatorio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2013 n. 07594 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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all’esito della valutazione della portata delle richieste e delle allegazioni

La circostanza che Unipol Assicurazioni s.p.a. si sia costituita nel
giudizio di revocazione “in virtù di procura speciale rilasciata a margine
del controricorso del giudizio di cassazione”, impone di considerare
tanzquam non esset la costituzione medesima. È invero consolidata

giurisprudenza di legittimità che il ricorso per revocazione (e

espressamente assoggetta alla disciplina dettata dagli artt. 365 e 366
cod. proc. civ.), deve essere sottoscritto di un difensore munito di
procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura
rilasciata per il precedente ricorso — o controricorso — per cassazione
(confr. Cass. civ. sez. un. 5 luglio 2011; Cass. civ. 7 settembre 2006, n.
19228; Cass. civ. 16 gennaio 2006, n. 700).
Peraltro, essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013 è qui necessario dare atto dell’applicabilità dell’art. 13,
comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base
al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o
meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo
unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento
aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto
oggettivo — ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione — del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ric. 2013 n. 07594 sez. M3 – ud. 11-03-2015
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specularmente il controricorso, che l’art. 370 cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso

orma del comma 1 bis, dello

stesso articolo 13.

Il Presidente
Dott. ano inocchiaro

Roma, 11 marzo 2015

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