Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12655 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9726-2020 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 793/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – H.A., pakistano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 25 febbraio 2020 con cui la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’appello perchè mancante del requisito di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla Direttiva 2013/32, art. 46, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27, anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di tener conto del principio di attenuazione dell’onere della prova operante nella materia e per essere venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 14, censurando la sentenza impugnata per aver negato la protezione sussidiaria a seguito di un incompleto inquadramento normativo delle condizioni necessarie per la concessione della tutela.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3.

Ritenuto che:

4. – E’ intervenuta rinuncia.

Il processo è estinto.

Tanto va dichiarato.

5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, a seguito di rinnovo composizione del Collegio, il 9 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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