Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12654 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 24/05/2010), n.12654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COLLIVA EDILIZIA SRL, in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE PLAMINIO 46,

presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PACINI MARIA GRAZIA, giusta delega a margine

della citazione introduttiva del giudizio;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO C.

GOLDONI, 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIANELLI CLAUDIO,

LAMMA ROBERTO, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 697/07 del TRIBUNALE di LA SPEZIA del

30/04/08, depositato il 02/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

COLLIVA EDIL SRL propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di La Spezia del 2 maggio 2008. P.S. ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza di quesiti.

La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza in camera di consiglio la Procura Generale nulla osservava. Le conclusioni del consigliere relatore sono condivise dal Collegio. Il ricorso e’ privo dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c. norma che si applica anche ai ricorsi per regolamento di competenza con i quali si impugni la sospensione del giudizio disposta ex art. 295 c.p.c.. Non e’, infatti, possibile ravvisare nel testo la formulazione d’uno o piu’ quesiti di diritto – incontroverso essendo che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma – formulazione che dev’essere specifica e che la giurisprudenza di questa Corte richiede anche per i regolamenti di competenza proposti ex art. 295 c.p.c. (15108/07, 7810/08, 13194/08, 14135/08, 20409/08). Dalla quale si e’ evidenziato sia che “Il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialita’, tanto nell’ipotesi in cui invochi un errore del giudice nella ricostruzione in fatto del nesso tra giudizio pregiudicante e giudizio pregiudicato, quanto nell’ipotesi in cui lamenti una violazione delle norme che disciplinano i rapporti tra i due giudizi, si fonda pur sempre su una pretesa violazione dell’art. 295 c.p.c.. Esso, pertanto, costituendo un mezzo di impugnazione col quale si allega una violazione di legge (attinente, in sostanza, a norme sul procedimento, che sarebbero state deducibili con il ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, ove non prospettabile immediatamente con il regolamento di competenza), deve necessariamente indicare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., e non gia’ la “chiara indicazione” del fatto controverso, la quale e’ richiesta per i soli ricorsi nei quali si denunci un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5“; sia, ancora, che tale soluzione trova “conferma nell’art. 380 ter c.p.c., che prevede l’applicabilita’ del procedimento ordinario per la decisione del regolamento di competenza solo ove il presidente della sezione non ritenga di provvedere ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., disposizione che, a sua volta, richiama l’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, relativa all’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., con conseguente applicabilita’ di detta ultima disposizione anche all’istanza di regolamento di competenza”.

Il riferito indirizzo giurisprudenziale non risulta contrastato da pronunzie difformi sul punto, onde non si ravvisano motivi per un intervento delle Sezioni Unite. Ne’ l’isolata Cass. 16941/08, per la quale non necessiterebbe di quesiti il ricorso basato su censure di errores in procedendo, ha trovato seguito, bensi’ espresse statuizioni difformi in Casso 4329/09 e 22578/09.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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