Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12654 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4687/2011 R.G. proposto da:
B.F., S.N. e B.V., rappresentati e
difesi dall’Avv. Enrico Giannubilo, elettivamente domiciliati presso
il suo studio in Roma al viale Pasteur n. 5, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco
Napoletano, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza della
Libertà n. 10 presso lo studio dell’Avv. Gemma Paternostro, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 136/6/10 depositata il 22 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– Come giudice di rinvio officiato da Cass. 21 dicembre 2009, n. 26878, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia dichiarava legittimi gli avvisi di accertamento per maggior ICI annualità 1999 notificati dal Comune di Bisceglie a B.F., S.N. e B.V. quali comproprietari di un’area edificabile; avverso la sentenza del giudice di rinvio i contribuenti ricorrono per cassazione sulla base di due motivi.
– I motivi congiuntamente denunciano violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, nonchè vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello disconosciuto la natura agricola del fondo.
– Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, considera agricolo il terreno pur suscettibile di utilizzazione edificatoria ove sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli ex art. 9, comma 1, e persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, giacchè questa situazione è incompatibile con lo sfruttamento edilizio dell’area, essendo peraltro sufficiente che l’utilizzazione agraria sia riferibile anche a uno solo dei comproprietari, nel qual caso la qualificazione del fondo vale nella sua oggettività anche a favore dei comunisti non esercenti l’attività agricola (Cass. 30 giugno 2010, n. 15566, Rv. 613885).
– Per tutti e tre gli odierni ricorrenti, il giudice di rinvio ha ritenuto insussistenti gli estremi qualificativi dell’imprenditorialità agricola a titolo principale, e ciò sulla base di una dettagliata valutazione degli elementi istruttori (in particolare, elenchi comunali e iscrizioni previdenziali).
– I motivi di ricorso si risolvono nel prospettare una lettura alternativa del materiale istruttorio, la quale non compete al giudice di legittimità, poichè la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414, Rv. 634358).
– Non può sottacersi che il ricorso appare redatto con riferimento ad altra controversia, giacchè la pronuncia 21 dicembre 2009, n. 26878, vi è descritta come relativa a un anno d’imposta diverso, e invece trattasi della cassazione con rinvio all’origine della sentenza qui in esame.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017