Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12654 del 18/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12654 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 10092-2014 proposto da:
STAGNATI ALDINA, ZACCARIA FELICE VITTORIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANTONINO SALSONE, giusta procura alle liti a
margine del ricorso;

– ricorrenti contro
SOCIETÀ ASSI & C. COMMERCIALE PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

Data pubblicazione: 18/06/2015

presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANNALISA TONELOTTO, EMANUELA
GALBUSERA, MASSIMO VERGANI, giusta procura alle liti a
margine del controricorso;

avverso l’ordinanza n. 3598/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dì
11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
La Corte, rilevato in fatto:
– che, con atto consegnato per la notifica il 10.4.14, Felice
Vittorio Zaccaria ed Aldina Stagnati ricorrono, ai sensi dell’art. 348-ter
cod. proc. civ. ed affidandosi a due motivi, per la cassazione
dell’ordinanza della corte di appello di Milano del 10.10.13, con cui è
stato dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza n.
2936/12 del tribunale di Monza, di accoglimento della domanda ex art.
2901 cod. civ. dispiegata nei loro confronti da Assi & C. Commerciale
Pavimenti e Rivestimenti srl, avente ad oggetto l’atto di costituzione di
fondo patrimoniale tra coniugi;
– che l’intimata resiste con controricorso;
ritenuto in diritto:
– che è superfluo l’esame dei motivi di ricorso (di violazione e
falsa applicazione: dell’art. 348 bis cod. proc. civ., il primo; dell’art.
2901 cod. civ., il secondo) e delle repliche della controricorrente;

che è infatti inammissibile l’impugnazione diretta

dell’ordinanza del giudice di appello ex art. 348-bis cod. proc. civ.
(finanche nelle ipotesi in cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti
dalla legge per la sua emanazione), secondo quanto diffusamente
Ric. 2014 n. 10092 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

– controricorrente –

argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14,
nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un
semplice richiamo (v. pure: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass.
23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; e senza
contrasto, almeno in ragione dell’ipotesi di inammissibilità in concreto

Cass., ordd. 22 settembre 2014, n. 19944 e 12 gennaio 2015, n. 223);
– che tanto va dichiarato in dispositivo, con condanna dei
ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente comunanza dell’interesse in
causa, alle spese della controricorrente per questo giudizio;
– che va infine applicato l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per le impugnazioni;

p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Felice
Vittorio Zaccaria ed Aldina Stagnati, tra loro in solido, al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in
pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella
misura di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come
modif. dalla 1. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ~11, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 11 marzo 2015.

qui configurabile, neppure con Cass. 7273 del 2014, come precisano

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