Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12654 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12654 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 15935-2012 proposto da:

scan’ CAMUZZI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZZA DI PIETRA N.26 c/o lo Studio legale NUNZIANTE
MAGRONE, presso lo studio dell’avvocato FLICK CATERINA, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOTTI CAMUZZI
SERGIO, TRACANELLA UMBERTO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO GUARABU – MARKETING &
INVESTIMENTOS

INTERNACIONAIS

SOCIEDATE

UNIPESSOAL LDA, in persona del Curatore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO GARBIN 29, presso lo

38ss

Data pubblicazione: 05/06/2014

STUDIO IACOPINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MONTELLA GALEAZZO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

CORTE D’APPELLO DI MILANO, SCOTTI CAMUZZI MARIO,
TRAVI GIANFRANCO, COLOMBO PIERFRANCESCO,
ENRICO CLAUDIA, ENRICO ELEONORA, MARTINI ALDO,
MOSCHENI VALENTINA, CATENA GERARDO;

intimati

avverso la sentenza n. 1845/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO de117/05/2012, depositata il 28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Tracanella Umberto difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

,

Ric. 2012 n. 15935 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 15935/12 proposto da Scotti Camuzzi
Mario nei confronti del Fallimento della Società Guarabu — Marketing
Investimentos Internacionais Sociedade Unipessoal LdA e del Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano,i1

bis cpc.

Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, ossei-va quanto segue.

Scotti Camuzzi Mario ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due
motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1845/12 con
cui veniva rigettato il reclamo dal medesimo proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Milano N.613/11, depositata il 26.07.11, che aveva
dichiarato il fallimento della Società Guarabu — Marketing e Investimentos
Internacionais Sociedade Unipessoal LdA. di cui era amministratore.
La curatela ha resistito con controricorso. L’altra intimata non ha svolto
attività difensiva.
Con i due motivi di ricorso il ricorrente contesta sotto diversi profili la
decisione della Corte d’appello che ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto
la comunicazione della sentenza di fallimento, effettuata ex art 145 cpc
presso la sede della società e che era stata ricevuta da esso amministratore,
era avvenuta il 16.8.11 mediante ritiro del plico presso l’ufficio postale da

consigliere relatore ha depositato la relazione che segue ai sensi dell’art 380

parte del destinatario , mentre la notifica del reclamo era avvenuta il
21.12.11.
Assume che la tardività poteva semmai essere dichiarata per quanto
concerne la società ma non nei suoi confronti che aveva a sua volta
in quanto

interessato nella sua qualità di

amministratore e per il quale il termine decorreva non dalla data della
ricevuta notifica ma dalla data di iscrizione della dichiarazione di
fallimento nel registro delle imprese secondo quanto disposto dall ‘art 18
comma 4 l.f ; iscrizione avvenuta nel caso di specie il 12.12.11 .
I motivi sono manifestamente fondati.

Va preliminarmente ricordato che è pacifico ,secondo il costante
orientamento di questa Corte, che l’amministratore di società di
capitali è legittimato “iure proprio” a proporre opposizione alla
dichiarazione di fallimento della società, considerata l’ampia
formula dell’art. 18 legge fall., che estende la legittimazione a
“qualunque interessato”, essendo l’opposizione volta a rimuovere
gli effetti riflessi – individuabili nelle responsabilità in sede penale
e civile e nelle particolari restrizioni ex art. 49, in relazione all’art.
146, legge fall. – che possono derivare a danno di lui dal
fallimento. ( Cass 9491/02; Cass 3368/06).

proposto il reclamo

Ciò posto ,non è dubbio che l’art 18 comma 4 lf prevede due
distinte decorrenze del termine ai fini della proposizione del
reclamo il primo per il debitore a partire dalla data della

secondo per i soggetti interessati che decorre dalla data di
iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese.
In virtù di quanto dianzi detto, non è dubbio che l’amministratore
della società rientri nella categoria dei soggetti interessati e che
per lo stesso debba quindi applicarsi la seconda decorrenza del
termine dalla iscrizione nel registro delle imprese.
Stante l’espressa disposizione di legge in tal senso, deve ritenersi
che il dato formale prevalga su quello della effettiva conoscenza
della dichiarazione di fallimento ritenuto invece applicabile dalla
Corte d’appello che ha rilevato che, essendo stata la sentenza di
fallimento comunicata dal curatore al ricorrente amministratore,
questi ne aveva avuto conoscenza in tale momento per cui da
quest’ultimo doveva decorrere il termine per l’impugnazione.
Deve osservarsi che se il legislatore avesse voluto applicare per i
terzi interessati il criterio della conoscenza della sentenza di

comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ed il

fallimento ai fini della decorrenza del termine per impugnare la
stessa lo avrebbe espressamente previsto; ma, stante la difficoltà
obiettiva di individuare siffatto momento ,ha stabilito un termine

ritenersi presunta per tutti i terzi interessati senza possibilità di
deroghe in ragione di situazioni obiettive o soggettive che
potrebbero altresì ingenerare situazioni di disparità di
trattamento.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio
ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
Resta peraltro da valutare la necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti dei creditori istanti nei confronti dei
quali il ricorso non è stato notificato.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 29.4.13
Il Cons. relatore”

preciso ed definito a partire dal quale la conoscenza deve

Considerato:
che risulta integrato il contraddittorio nei confronti dei creditori istanti ,come disposto
all’udienza del 2.7.13;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni dit.quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa
composizione
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte
d’appello di Milano in diversa composizione
Roma 16.4.14

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