Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12653 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.R., domiciliato in Roma, Via G. Martini 2, presso

l’avv. F. Marascio, rappresentato e difeso dagli avv. SCALZI F. e F.

Pullano, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma, Via

Ovidio 10, presso Dott. A. Bei (studio Rosati), rappresentato e

difeso dall’avv. GUALTIERI A., come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2009 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 29 giugno 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udito per il resistente il difensore avv. Gualtieri, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., RUSSO Rosario G., che ha chiesto

dichiararsi manifestamente infondato il ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato il rigetto della domanda proposta da D.L.R. per la dichiarazione di ineleggibilità di C.G. alla carica di consigliere della Regione Calabria, nella quale era subentrato al consigliere O.R., eletto il (OMISSIS) e dimessosi il (OMISSIS) in seguito all’elezione al Parlamento.

Hanno ritenuto i giudici del merito che C.G., benchè consigliere di amministrazione della s.r.l. Co.M.A.C, a partecipazione maggioritaria della regione, non versava nella situazione di ineleggibilità prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, per i consiglieri di amministrazione delle sole società per azioni, in quanto le norme limitative del diritto di elettorato passivo vanno interpretate restrittivamente. Sicchè risultava irrilevante l’accertamento circa l’effettiva tempestiva rimozione della dedotta causa di ineleggibilità.

Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione D.L. R. e propone tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso C.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 10, delle norme in tema di società commerciale e di interpretazione della legge, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che, contrariamente a quanto affermano i giudici del merito, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell’interpretazione sistematica e teleologica in materia di cause di ineleggibilità. Sicchè, considerata la sostanziale parificazione delle società a responsabilità limitata alle società per azioni, la L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 10, va interpretato nel senso che, per esigenze di parità di trattamento, siano ineleggibili gli amministratori di tutte le società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione della L. L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 10, e delle norme in tema di società commerciale, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che l’evoluzione normativa delle norme in materia di società di capitali ha ormai parificato, quanto a struttura organica e organizzativa, le società per azioni alle società a responsabilità limitata, come confermato da un parere del Consiglio di Stato relativo all’affidamento di servizi pubblici a società di capitali.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora violazione della L. L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 10, delle norme in tema di società commerciale e di interpretazione della legge, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che, accertata l’ineleggibilità di C.G., questa corte deve dichiararne direttamente la decadenza, perchè la s.r.l. Co.M.A.C. è partecipata al 52,96% dalla Regione Calabria; e C.G. non ha presentato le sue dimissioni da amministratore prima delle elezioni, ma alla data del 6 maggio 2008 manteneva ancora la carica. Le lettere depositate da C. G. nel giudizio di merito mancano di data certa.

2. Deve preliminarmente darsi conto di un’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente, che rileva come D.L.R. abbia riproposto censure già dedotte in appello, abbia formulato motivi plurimi e ripetitivi, abbia erroneamente formulato i quesiti ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

L’eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il que-sito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020, m.

605378). Mentre, nel caso di denuncia di vizio motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652, m. 602972).

Ciò non esclude tuttavia l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto (Cass., sez. 1^, 18 gennaio 2008, n. 976, m.

601303). Sicchè è possibile che uno stesso articolato motivo di impugnazione si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stata, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto.

Nel caso in esame i primi due motivi del ricorso sono sovrapponibili solo in parte, attenendo l’uno più specificamente alla natura dell’interpretazione richiesta della norma in discussione, l’altro più specificamente alla equiparabilità di società per azioni e società a responsabilità limitata. Mentre con il terzo motivo il ricorrente ha riproposto, a norma dell’art. 346 c.p.c., le questioni ritenute assorbite dal giudice d’appello e certamente affrontabili anche da questa corte, che in materia elettorale è giudice, non solo di legittimità, ma anche di merito (Cass., sez. 1^, 28 luglio 2004, n. 14199, m. 576468).

Quanto alla natura reiterativa dei motivi di ricorso, rispetto a quanto già dedotto in appello, essa è in realtà indispensabile per l’ammissibilità stessa delle censure, non essendo proponibili in cassazione questioni nuove. Contrariamente a quanto il resistente deduce, la reiterazione delle censure già dedotte in appello può rendere inammissibile il ricorso solo quando si tratti di censure relative al giudizio di fatto, che non tengano conto di quanto già su di esse argomentato dal giudice del merito. Ma in questo caso non è certo la reiterazione, bensì la mancanza di specificità delle censure a determinarne l’inammissibilità.

3. Il ricorso del resto è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive, diversamente dalle cause d’incompatibilità, limitano il diritto di elettorato passivo e, ove non rimosse entro un certo termine precedente alle elezioni, le invalidano, senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l’ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo (Cass., sez. 1^, 21 gennaio 2010, n. 1090, m. 611328).

Infatti la ratio delle norme sulla ineleggibilità è quella di prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto da parte di chi già rivesta un ruolo influente (Cass., sez. 1^, 21 gennaio 2010, n. 1090, m. 611329), tale da arrecare un “vulnus” alla “par condicio” con gli altri candidati (Cass., sez. 1^, 17 ottobre 2006, n. 22280, m. 594628).

In questa prospettiva non v’è dubbio alcuno che non rileva la forma specifica assunta dalla società di capitali nella cui organizzazione il candidato si trovi inserito, perchè nessuna incidenza ha tale forma sul potere di influenza che l’amministratore della società regionale può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale. I giudici del merito, come il resistente, fanno riferimento a una maggiore capacità di penetrazione nel mercato della società per azioni. Ma neppure a questi fini, ammesso che siano rilevanti, ha in realtà incidenza la forma societaria dell’impresa, bensì piuttosto la sua organizzazione produttiva e distributiva, che ne risulta del tutto indipendente.

V’è certo la possibilità di una maggiore rilevanza dell’intuitus personae nel rapporto tra i soci di una società a responsabilità limitata. Ma si tratta appunto di una mera possibilità, posto che nella disciplina attuale di questa forma di società non vi sono limiti al numero massimo di soci o all’entità del capitale sociale.

E comunque la natura dei rapporti tra i soci può rilevare ai fini della selezione dell’amministratore, non del potere di influenza che dall’amministrazione di una società può derivare.

La ratio legis non ammette dunque una distinzione tra società per azioni e società a responsabilità limitata, ma impone di considerare estensibile a entrambi i tipi di società la causa di ineleggibilità prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 10.

Nè questa interpretazione è incompatibile con la natura eccezionale delle norme limitative del diritto di elettorato passivo, perchè si tratta appunto di un’interpretazione solo estensiva del significato effettivo della norma in discussione.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “l’interpretazione estensiva di disposizioni eccezionali o derogatorie, rispetto ad una avente natura di regola”, è ammessa quando “non riduca la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata” (Cass., sez. 1^, 1 settembre 1999, n. 9205, m. 529578). E poichè, come s’è detto, la ratio della norma in esame è quella di prevenire un’incidenza sulla libertà di voto, ne consegue che la fattispecie dell’esercizio di un potere, idoneo a vulnerare le condizioni di parità dei candidati nella competizione elettorale, è identica quale che sia la forma della società di capitali in cui il potere può essere esercitato. Neppure ha rilievo infine il fatto che la s.r.l. Co.M.A.C., fosse una società consortile, perchè, secondo quanto già chiarito in giurisprudenza, lo scopo consortile non esclude l’esistenza dell’incompatibilità (Cass., sez. 1^, 5 settembre 1997, n. 8606, m. 507607); come non ha rilievo il fatto, dedotto dal resistente, che il consorzio non avesse fini di lucro, posto che il potere di influenza degli amministratori può risultare in tal caso addirittura maggiore.

3. Ciò posto, va accertato se, come sostiene il resistente, la causa di ineleggibilità fosse stata tempestivamente rimossa.

Secondo quanto prevede la L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 2, la causa di ineleggibilità prevista dal n. 10 del comma precedente non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, che nel caso in esame cadeva il 5 marzo 2005. C.G. ha dedotto nel controricorso, come già nel giudizio di merito, di avere inviato alla s.r.l. Co.M.A.C, una lettera in data 2 febbraio 2005, cui diede risposta in data 15 febbraio 2005 il presidente del consigli di amministrazione, interpretandola come comunicazione delle dimissioni dall’incarico.

Il ricorrente sostiene però che le due lettere mancano di attestazione di protocollo in uscita dalla società; e che alla data del 6 giugno 2005 C.G. risultava ancora membro del consiglio di amministrazione della società, come documentato in atti. E a tali rilievi nulla ha replicato il resistente.

Sicchè deve concludersi che non risulta accertata la rimozione della causa di ineleggibilità, la prova della cui esistenza incombeva certamente a C.G..

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata. E non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte può decidere nel merito.

L’opinabilità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, accerta l’ineleggibilità di C. G. alla carica di consigliere della Regione Calabria, lo dichiara pertanto decaduta da tale carica e proclama eletto in sua vece D.L.R., quale subentrante a Roberto Occhiuto.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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