Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12653 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 249/2011 R.G. proposto da:
B.F., S.N. e B.V., rappresentati e
difesi dall’Avv. Enrico Giannubilo, elettivamente domiciliati presso
il suo studio in Roma al viale Pasteur n. 5, per procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco
Napoletano, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza della
Libertà n. 10 presso lo studio dell’Avv. Gemma Paternostro, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia n. 71/14/10 depositata l’11 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
In relazione agli avvisi di accertamento per maggior ICI annualità 2002 notificati dal Comune di Bisceglie a B.F., S.N. e B.V. quali comproprietari di un’area edificabile, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva l’appello dei contribuenti avverso il rigetto dell’impugnazione in primo grado; contro la sentenza d’appello i soccombenti ricorrono per cassazione sulla base di due motivi.
I motivi congiuntamente denunciano violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, nonchè vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello disconosciuto la natura agricola del fondo.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, considera agricolo il terreno pur suscettibile di utilizzazione edificatoria ove sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli ex art. 9, comma 1 e persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, giacchè questa situazione è incompatibile con lo sfruttamento edilizio dell’area, essendo peraltro sufficiente che l’utilizzazione agraria sia riferibile anche a uno solo dei comproprietari, nel qual caso la qualificazione del fondo vale nella sua oggettività anche a favore dei comunisti non esercenti l’attività agricola (Cass. 30 giugno 2010, n. 15566, Rv. 613885).
Per tutti e tre gli odierni ricorrenti, il giudice d’appello ha ritenuto insussistenti gli estremi qualificativi dell’imprenditorialità agricola a titolo principale, e ciò sulla base di una dettagliata valutazione degli elementi istruttori (elenchi comunali, iscrizioni previdenziali, dichiarazioni dei redditi, operazioni imponibili a fini IVA, valore della produzione ai fini IRAP).
I motivi di ricorso si risolvono nel prospettare una lettura alternativa del materiale istruttorio, la quale non compete al giudice di legittimità, poichè la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414, Rv. 634358).
– I ricorrenti evocano a proprio favore una pronuncia resa da questa Corte fra le medesime parti per diverso anno d’imposta, ma il precedente è per loro neutrale, se non sfavorevole, poichè vi trovò accoglimento il ricorso del Comune, con rinvio per nuovo esame sui requisiti dell’imprenditorialità agricola (Cass. 21 dicembre 2009, n. 26878).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017