Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12653 del 17/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12653
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5109-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
Contro
NUOVI APPALTI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3626/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 10/06/2014,
depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la ripresa a tassazione notificata alla Nuova appalti s.r.l. sotto il profilo della mancata tempestività dell’impugnazione, non avendo l’appellante depositato l’avviso di spedizione del plico contenente l’appello, a nulla rilevando il deposito della ricevuta di ritorno.
Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, al quale non è seguito il deposito di difese scritte da parte della società intimata, è manifestamente fondato alla stregua dei principi fissati da questa Corte ai quali è necessario dare continuità – Cass. n. 12027/14; Cass. n. 12815/2008, Cass. n. 4002/12 e Cass. n. 18733/2012; Cass. n. 5376/2015 -. Ha dunque errato la CTR nel rilevare l’inammissibilità del gravame in ragione del mancato deposito dell’avviso di spedizione del plico contenente l’appello rilevando, quando la notifica è stata compiuta a mezzo posta, ai fini della tempestività della costituzione, la data di ricezione dello stesso risultante dall’avviso di ricevimento nel caso di specie ritualmente depositato dalla parte appellante, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata.
Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia affinchè faccia applicazione dei principi sopra ricordati, provvedendo altresì sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR, della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016