Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12653 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12653 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 13432-2012 proposto da:
PISCOPO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDO
SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI RIENZO
GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO N. 852/2000 DI EDILIZIA NAPOLI NORD SRL
IN LIQUIDAZIONE in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BATTAGLIESE
BRUNO, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente –

3’tAlq

Data pubblicazione: 05/06/2014

avverso la sentenza n. 920/2012 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 28.2.2012, depositata il 13/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 13432 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 13432/12 proposto da
PiscopoLuigi nei confronti del Fallimento Edilizia Napoli
Nord srl il Consigliere relatore ha depositato la seguente

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Piscopo Luigi ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di un motivo avverso la sentenza della corte d’appello di
Napoli n. 920/12 con cui veniva respinto l’appello proposto
avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.7397/07 con cui
era stata accolta la domanda revocatoria proposta dal
fallimento Edilizia Napoli Nord srl della compravendita di un
immobile sito in Melito di Napoli.
che il fallimento ha resistito con controricorso .

Osserva

relazione ex art 380 bis cpc

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura, sotto il
profilo della violazione di legge del vizio motivazionale, la
sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che il

contratto definitivo anziché un preliminare.
Sostiene che le circostanze rilevate dalla Corte territoriale
circa la domanda di sanatoria presentata nel 1995, l’esistenza
di contratti di fornitura elettrica e di servizio telefonico
risalenti al 1994 ed il certificato di residenza in Melito a
decorrere al 1994, avrebbero dovuto indurre la medesima a
ritenere avvenuto il trasferimento in proprietà dell’immobile.
Il motivo appare inammissibile prima ancora che
manifestamente infondato.
Invero nella sentenza impugnata, a parte l’affermazione
dell’indiscusso principio che i presupposti dell’azione
revocatoria devono valutarsi in riferimento alla data della
stipula del contratto definitivo, non si rinviene traccia della
questione se il contratto del 12.4.90 fosse un preliminare od un
definitivo.

contratto di vendita del 12.4.90 dovesse considerarsi come un

Era pertanto onere del ricorrente, in osservanza del principio
di autosufficienza del ricorso riportare i brani del motivo di
appello ove tale questione sarebbe stata proposta.

del tutto nuova e come tale non scrutinabile in questa sede.
Il motivo è comunque manifestamente infondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’esecuzione del
contratto preliminare di compravendita, nel caso in cui, il bene
sia stato consegnato al promittente acquirente e questi abbia
pagato il prezzo, di per sé non comporta l’avvenuto
trasferimento della proprietà ove tale volontà non risulti
espressa nel contratto (Cass 20456/05).
E’ principio ripetutamente affermato che ai fini dell’indagine
diretta ad individuare la natura definitiva o preliminare di un
contratto di vendita, risulta determinante la qualificazione
della volontà dei contraenti – rivolta, nel primo caso,
direttamente al trasferimento della proprietà e, nel secondo, a
dar vita ad un rapporto obbligatorio che le impegna ad
un’ulteriore manifestazione di volontà che operi l’effetto

Nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso onde la censura appare

traslativo .Tale accertamento deve essere effettuato dal giudice
esaminando le clausole contrattuali nel loro senso comune e
logico e nel loro complesso, avendo presente, in tale indagine,

prezzo non sono di per sè incompatibili con la qualcazione
del contratto come preliminare, potendo esse, invece, avere
sig ncato di mera anticipazione, rispetto al trasferimento- della
proprietà, della consegna del bene e del pagamento del prezzo.
(Cass 2916/90; Cass 9857/97).
Quanto dedotto nel motivo circa un anticipato adempimento
degli obblighi di consegna dell’immobile dunque sono privi di
rilevanza in assenza di un esame delle disposizioni del
contratto del 1990 per accertare la volontà effettiva o meno
delle parti contraenti di addivenire al trasferimento della
proprietà.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM

che la previsione della “traditio” della cosa ed il pagamento del

Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 20.10.13

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in favore del fallimento in euro 4000,00
oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie 15% ed accessori
di legge.
Roma 16.4.14

Il Cons.relatore

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