Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12652 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RINALDI PUNTO CERAMICA S.N.C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA

41, presso l’avvocato BURRAGATO ROSALBA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

31/07/2008; n. 468/07 R.G.V.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBANESE CLAUDIO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 25.10.2007, la societa’ Rinaldi Punto Ceramica S.n.c. adiva la Corte di appello di Ancona chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 17.06 – 31.07.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, della somma di Euro 7.200,00, con interessi legali dalla data del provvedimento, nonche’ al pagamento del 50 % delle spese processuali, compensate per la residua parte in ragione del notevole ridimensionamento della pretesa introduttiva. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la societa’ Rinaldi punto Ceramica S.n.c. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo fallimentare ancora in corso, apertosi con la sentenza dichiarativa di fallimento resa il (OMISSIS), a carico suo e dei soci illimitatamente responsabili;

– che avuto anche riguardo agli specifici, richiamati dati e profili, evidenziati nella relazione del Curatore fallimentare, la durata ragionevole di detta controversia concorsuale di una certa complessita’, protrattasi per anni 22 e mesi 8, poteva essere fissata in anni 10;

– che dal periodo di protrazione irragionevole doveva essere espunto il tempo, pari ad anni 6 e mesi 6, di ritardo non addebitabile all’organizzazione giudiziaria;

– che alla luce dei criteri di determinazione dell’equa riparazione applicati dalla Corte europea e con riferimento al solo periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in anni 6 e mesi 2, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato all’attualita’ nella misura di Euro 7.200,00, tenuto conto delle conseguenze di ordine psicologico, patema d’animo, ansia e preoccupazione, che, in aggiunta alle misure limitative, la societa’ ricorrente poteva avere subito, tramite i soci e le persone preposte alla sua gestione nonche’ della c.d. posta in gioco.

Avverso questo decreto la societa’ Rinaldi Punto Ceramica S.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 1.12.2008 ed affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso notificato il 31.12.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno dell’impugnazione la societa’ ricorrente deduce:

1. “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o 5” e segnatamente violazione dell’art. 2 della rubricata legge e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 92 c.p.c. quanto alla compensazione parziale delle spese”.

Conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto, gia’ prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “Dica la Corte se vi e’ stata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 per non avere liquidato il risarcimento dei danni non patrimoniali secondo i parametri stabiliti dalla Corte Europea e, in caso positivo, enunci a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il Giudice avrebbe dovuto attenersi”.

“Dica la Corte se vi e’ stata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 per non avere compensato le spese determinando per il ricorrente una somma esigua non corrispondente a quanto liquidato in casi analoghi dalla Corte Europea e, in caso positivo, enunci a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il Giudice avrebbe dovuto attenersi”.

I due motivi sono inammissibili per difetto di specificita’ e pertinenza dei relativi quesiti di diritto.

Il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. a corredo del ricorso per Cassazione non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (cfr.

Cass. 200904044).

La soccombente societa’ la societa’ Rinaldi Punto Ceramica S.n.c. va condannata a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ Rinaldi Punto Ceramica S.n.c. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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