Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12651 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STAFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27402/2011 R.G. proposto da:

B.D., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio

Ascoli e Carolina Valensise, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, Via Monte delle Gioie, n. 13;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche, n. 119/05/10 depositata il 23 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.D. ricorre con quattro mezzi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. delle Marche – in controversia concernente impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpef in relazione alla plusvalenza realizzata con la cessione della sua azienda, calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini dell’imposta di registro – ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo;

considerato che, con atto depositato in data 19/4/2017, la ricorrente e il di lei difensore hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso, sottoscritte per accettazione anche dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Ancona e dall’Avvocato dello Stato;

ritenuto che, atteso il rituale deposito di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

che, tenuto conto della volontà in tal senso espressa dalle parti nel predetto atto, va disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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