Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12651 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.19/05/2017), n. 12651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI STAFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27402/2011 R.G. proposto da:
B.D., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio
Ascoli e Carolina Valensise, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultima in Roma, Via Monte delle Gioie, n. 13;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle
Marche, n. 119/05/10 depositata il 23 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile
2017 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che B.D. ricorre con quattro mezzi nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. delle Marche – in controversia concernente impugnazione dell’avviso di accertamento per Irpef in relazione alla plusvalenza realizzata con la cessione della sua azienda, calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini dell’imposta di registro – ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo;
considerato che, con atto depositato in data 19/4/2017, la ricorrente e il di lei difensore hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso, sottoscritte per accettazione anche dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Ancona e dall’Avvocato dello Stato;
ritenuto che, atteso il rituale deposito di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;
che, tenuto conto della volontà in tal senso espressa dalle parti nel predetto atto, va disposta l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017