Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12651 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12995-2020 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo

studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO – PROCURTORE GENERALE presso la CORTE di

CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1107/2020 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI

LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

J.E., nato in Gambia, impugnava la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perchè era stato accusato ingiustamente di avere cagionato la morte del figlio del fratellastro, che era stato ucciso da un animale mentre si trovavano insieme a lavorare i campi; aveva dichiarato che la famiglia del bambino lo voleva morto, che era scampato al linciaggio e che in patria rischiava la pena capitale.

Il Tribunale ha ritenuto che il racconto, a prescindere dalla valutazione di credibilità, non evidenziava elementi sufficienti a consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria per la ricorrenza del rischio di subire un danno grave: in particolare ha considerato che il racconto era frutto di una speculazione soggettiva poichè il richiedente non aveva fornito alcun elemento in merito alla reale attivazione di un procedimento penale nei suoi confronti, nè di un tentativo di arresto da parte della polizia, nè di iniziative vendicative da parte dei parenti del bambino, nè della richiesta di protezione da parte dell’Autorità non corrisposta.

Il Tribunale, quindi, previo esame delle fonti internazionali accreditate ha affermato che la situazione sociopolitica in Gambia era nel complesso tranquilla perchè lo Stato si stava avviando verso una normalizzazione, disattendendo la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c).

Anche la domanda di protezione umanitaria è stata respinta.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nonchè omessa pronuncia sulla credibilità della narrazione del richiedente circa le ragioni di fuga, nonchè nullità del decreto per mancanza di esame critico dei motivi di gravame, lamentando che il Tribunale non si era espresso su tale aspetto.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7, per l’indebita limitazione del riconoscimento della protezione sussidiaria all’esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente.

2.1. Entrambi i motivi concernono il rigetto della domanda di protezione sussidiaria e vanno dichiarati inammissibili.

2.2. Il primo motivo è inammissibile perchè la questione proposta è priva di decisività ed il secondo perchè non coglie la complessiva ratio decidendi.

2.3. Se è vero che il Tribunale si è espresso in merito al racconto delle ragioni di fuga, introducendo le sue considerazioni con la frase “a prescindere dalla valutazione di credibilità” (fol. 3 del decreto), in realtà lo ha sostanzialmente ritenuto credibile, ma ha evidenziato le plurime aporie – segnatamente la circostanza che non avesse riferito di denunce penali o di ricerche di polizia a suo carico e che il richiedente non avesse assunto iniziative per ottenere protezione dall’Autorità – che, lungi dal minare la credibilità dell’episodio storico narrato, rendevano non condivisibili o sovradimensionati i timori espressi dal ricorrente e consentivano di ricondurre la vicenda ad un ambito strettamente familiare; su tale premessa ha escluso che il richiedente si trovasse in una situazione qualificabile come “rischio di danno grave” e la censura non illustra alcun fatto che contrasti con quanto accertato dal Tribunale, di cui sia stato omesso l’esame.

Invero, l’accertamento circa l’esistenza di tale minaccia costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), salvo il rilievo che possano assumere i vizi motivazionali, non denunciati.

Sotto quest’ultimo profilo non risulta decisiva la denuncia di mancata considerazione delle questioni proposte in merito alle differenze tra il modello familiare Europeo e quello gambiano, perchè si tratta di argomenti difensivi sviluppati in termini del tutto astratti e generali, privi di concreto riferimento alla situazione personale del richiedente, e tali da non integrare fatti storici decisivi di cui sia stato omesso l’esame.

Anche la prospettazione dell’impossibilità ad accedere alla protezione interna da parte del ricorrente risulta essere stata prospettata in termini generali, astratti ed ipotetici al giudice del merito, nè il ricorrente indica fatti storici specifici tempestivamente dedotti di cui sia stato omesso l’esame.

Va aggiunto che il Tribunale ha anche esaminato con specifico riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la situazione sociopolitica del Gambia, rilevando che, sostanzialmente, il Paese non si segnala attualmente per alcun tipo di instabilità grave; il che all’evidenza esclude la fattispecie della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armalo interno o internazionale”.

Ne consegue che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la domanda di protezione sussidiaria non è stata vagliata e respinta solo sull’assunto che non era emersa l’esistenza di un processo penale a suo carico ed entrambe le censure, che non colpiscono la complessiva ratio decidendi, vanno dichiarate inammissibili.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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