Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12650 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – President – –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. BERNABAI Renato – Consiglie – –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consiglier – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BE.CA. DEI GEOM. BERTOLINI ARTURO E CARBONI GABRIELE S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO ROSALBA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Nonche’ da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BE.CA. DEI GEOM. BERTOLINI ARTURO E CARBONI GABRIELE S.N.C.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

18/06/2008, n. 369/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBANESE CLAUDIO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 31.07.2007, la societa’ BE.CA dei Geom. Bertolini Arturo e Carboni Gabriele S.n.c. adiva la Corte di appello di Ancona chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 6.05 – 18.06.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’istante, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 21.000,00, con interessi legali dalla data del provvedimento, nonche’ al pagamento delle spese processuali.

La Corte osservava e riteneva, in sintesi:

– che la societa’ BE.CA aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo fallimentare ancora in corso, apertosi con la sentenza dichiarativa di fallimento resa a suo carico, il 20.02.1987;

– che la durata ragionevole di detto processo poteva essere fissata in anni quattro, trattandosi di controversia concorsuale che, se anche di non particolare complessita’, aveva richiesto numerosi e complessi adempimenti, con problematiche di realizzo dei beni;

– che alla luce dei criteri di determinazione dell’equa riparazione applicati dalla Corte europea e con riferimento al solo periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in anni 16, il chiesto indennizzo del danno morale doveva essere equitativamente liquidato all’attualita’ nella misura di Euro 21.000,00, tenuto anche conto delle conseguenze di ordine psicologico, patema d’animo, ansia e preoccupazione, che, in aggiunta alle misure limitative, la societa’ ricorrente poteva avere subito, tramite le persone preposte alla sua gestione.

Avverso questo decreto la societa’ BE.CA S.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 4.11.2008. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso notificato l’11.12.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la societa’ BE.CA dei Geom. Bertolini Arturo e Carboni Gabriele S.n.c. deduce, “Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5” e segnatamente violazione dell’art. 2 della rubricata legge e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto, gia’ prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “Dica la Corte se vi e’ stata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 per non avere liquidato il risarcimento dei danni non patrimoniali secondo i parametri stabiliti dalla Corte Europea e, in caso positivo, enunci a norma dell’art. 366 bis c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge al quale il Giudice avrebbe dovuto attenersi”.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ e pertinenza del relativo quesito di diritto.

Il quesito di diritto prescritto dall’ari. 366 bis c.p.c. a corredo del ricorso per Cassazione non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (cfr.

Cass. 200904044).

La soccombente societa’ BE.CA dei Geom. Bertolini Arturo e Carboni Gabriele S.n.c. va condannata a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ BE.CA dei Geom. Bertolini Arturo e Carboni Gabriele S.n.c. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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