Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12650 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11646-2020 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO

FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4786/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4786/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Tribunale della stessa città che, – come già fatto dalla Commissione territoriale – aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Ghana), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va disattesa l’istanza (cfr. pag. 15 del ricorso) di emissione di “un provvedimento cautelare di sospensione che, nelle more del giudizio, disponga, in via preventiva, l’anticipazione degli effetti della sentenza finale”.

1.1. La Corte di cassazione, infatti, non ha competenza alcuna all’emissione di provvedimenti cautelari. Essa, in ogni caso, nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poichè il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, attribuisce tale potere, in via esclusiva, al giudice che lo ha adottato, come già previsto, in via generale, dall’art. 373 c.p.c., comma 1; nè davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 11756 del 2020).

2. Venendo, poi, ai motivi di ricorso, essi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 14, lett. c)”, lamentandosi un’errata lettura normativa circa i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

II) “Mancata assunzione dell’onere probatorio”, censurandosi, sostanzialmente, l’erronea e parziale valutazione dei fatti da lui narrati, perchè la Commissione Territoriale ed i giudici di merito avrebbero omesso di applicare il principio dell’onere probatorio attenuato previsto per i procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale e di attivare i poteri istruttori ufficiosi per verificare l’attendibilità della storia riferita dal richiedente;

III) “Sussistenza del diritto di asilo”, contestandosi il mancato riconoscimento del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., che la corte di merito avrebbe dovuto accordare alla luce della condizione del Paese di origine, risultante da varie fonti internazionali;

IV) “Sulla protezione sussidiaria”, criticandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

V) “Applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 3, comma 6”, in relazione alla mancata applicazione, in proprio favore, del principio del cd. non refoulement previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6.

2.1. Le predette censure, suscettibili di esame congiunto, si rivelano complessivamente immeritevoli di accoglimento.

2.2. Invero, la decisione impugnata ha evidenziato, in modo analitico (cfr. pag. 4-5, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate), le ragioni per cui la Commissione Territoriale prima, ed il tribunale poi, hanno considerato non credibile la storia raccontata dall’odierno ricorrente (in ogni caso ricondotta da quella corte alla sfera penale ordinaria, come tale estranea alla materia della protezione internazionale. Cfr. pag. 4, ultimo rigo, della medesima sentenza). Le incongruenze evidenziate dal giudice di merito si riferiscono agli elementi essenziali della storia – le ragioni per cui aveva lasciato il Ghana, risultate difformi nelle versioni fornite innanzi alla commissione territoriale ed al tribunale – e sono quindi sono idonee a minare la credibilità del richiedente la protezione.

2.2.1. Questa Corte ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Alcunchè, però, si rinviene, su tale specifico punto (e con il rispetto degli oneri sanciti da Cass., SU. n. 8054 del 2014, per il vizio motivazionale predetto) nelle argomentazioni delle censure suddette che si risolvono, sostanzialmente, in una elencazione di normativa e di principi giurisprudenziali senza, però, il benchè minimo confronto di questi ultimi con le specifiche argomentazioni della sentenza della corte lagunare.

2.2.2. Quest’ultima, peraltro, ha esaminato la situazione interna del Ghana (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata), richiamando fonti internazionali aggiornate (analiticamente indicate alla fine di pag. 5 della medesima sentenza) e dando atto delle informazioni specifiche da esse ricavate, escludendo che la stessa potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (la ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente, invece, preclude, da sola, la riconoscibilità della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b), della medesima disposizione. Cfr. Cass. n. 16925 del 2018).

2.3. Infine, la corte veneziana ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base, sostanzialmente, della non credibilità della storia riferita dal richiedente e dell’assenza di profili di vulnerabilità dipendenti dal suo allontanamento dall’Italia (insufficiente rivelandosi, sul punto, il solo, eventuale, svolgimento di attività lavorativa in Italia).

2.3.1. Questo secondo aspetto non è stato specificamente attinto dalla generica doglianza proposta dal ricorrente in relazione al rigetto della protezione umanitaria, che si risolve in una mera elencazione di norme e principi, avulsa da qualsivoglia loro contestualizzazione con la vicenda personale propria del ricorrente stesso, oltre che priva di indicazione di concreti elementi da cui poter desumere l’effettiva esistenza di una situazione di vulnerabilità di quest’ultimo.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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