Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1265 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1265 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Persiani Niccolò, elettivamente domiciliato in Roma
Via del Viminale 43, presso lo studio dell’Avv.to
Fabio Lorenzoni, che lo rappresenta e difende
unitamente all’Avv.to Alessandro Poesio in forza di
procura speciale in calce al controricorso
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 37/9/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
13/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Paola Zerman, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Alessandro Poesio, per
parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 22/01/2014

generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, nei
confronti di Persiani Niccolò (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
37/09/2008, depositata in data 13/06/2008, con la
quale – in una controversia concernente
l’impugnazione di una cartella di pagamento,
notificata dall’Ufficio erariale, a seguito di
controllo automatizzato, ex art.36 bis DPR
600/1973, nel maggio 2005, in relazione all’IRAP
dovuta dal Persiani, esercente la professione di
commercialista, sulla base di quanto dichiarato dal
medesimo nella dichiarazione dei redditi, imposta
non integralmente versata per l’anno 2001 (avendo
il contribuente corrisposto gli acconti, senza
versare il saldo) – e stata confermata la
decisione n. 46/04/2006 della Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva
accolto il ricorso del contribuente, in quanto non
soggetto ad imposizione IRAP per l’anno in
contestazione, anche sulla base di quanto già
statuito, in primo e secondo grado, su altra
impugnazione avanzata dal contribuente sul
silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza
di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998
al 2001.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, premessa la piena retrattabilità della
dichiarazione dei redditi del contribuente, ove
affetta da errore, anche mediante l’impugnativa
dell’atto notificatogli dall’Ente impositore, il

2

t

contribuente risultava avere espletato la sua
attività

“in

assenza

organizzazione”,

di

una

autonoma

svolgendo lo stesso,

“collateralmente all’attività di ricerca e di
insegnamento, quella di formazione e di consulenza,
rivolta prevalentemente agli enti pubblici”
essendo altresì
sindacali”,

ed

“membro di alcuni collegi

attività

questa

esercitata

senza

Il controricorrente Persiani prospetta, essendo
pendente altro ricorso per cassazione, n. 8630/2006
RG, inerente l’impugnazione del silenzio-rifiuto
sull’IRAP versata dallo stesso anche per l’anno
2001, un possibile conflitto di giudicati.
Lo stesso ha altresì depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Considerato in diritto
Preliminarmente, risulta che, con sentenza n. 3157
del 2010, questa Corte ha respinto il ricorso del
Ministero

e

dell’Economia

delle

Finanze

e

dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n.
58/35/04 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, depositata il 21 gennaio 2005, che aveva
riconosciuto il diritto del contribuente al
rimborso

dell’IRAP

corrisposta

anche

con

riferimento all’anno 2001 (per quanto dedotto, in
questa sede, dal controricorrente, il quale ha
altresì allegato la sentenza ivi impugnata della
C.T.R.della Toscana, n. 58/35/2004, dalla quale
emerge

che

era

l’oggetto

costituito

dal

riconoscimento del diritto del contribuente al
rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2001),
ritenendo il ricorso infondato

“sulla base del

principio affermato da questa Corte, secondo cui
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di

3

“l’ausilio di alcuna struttura organizzativa”.

cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49,
comma l, (nel testo vigente fino al 31/12/2003) ed
al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma
1 (nel testo vigente dal 1/1/2004), è soggetto
all’applicazione dell’imposta soltanto se si tratti
di attività autonomamente organizzata, il cui
accertamento spetta al giudice di merito ed e’
insindacabile

in

sede

di

legittimità,

se

Viene pertanto in rilievo la questione preliminare
dell’efficacia del giudicato esterno.
Ora, il riconoscimento della capacità espansiva del
giudicato tributario può operare solo rispetto a
quegli elementi costitutivi della fattispecie che,
estendendosi a una pluralità di periodi d’imposta
(es. le qualificazioni giuridiche preliminari
all’applicazione di una specifica disciplina
tributaria), assumono carattere tendenzialmente
permanente (in riferimento a tali elementi, cfr.
Sez.U, Sentenza n.13916 del 16/06/2006).
Nella

fattispecie,

essendovi

coincidenza

dei

presupposti fattuali, in quanto il diritto al
rimborso dell’IRAP versata (in acconto ed a saldo)
nell’anno 2001 dal Persiani ha riguardato sia il
presente giudizio che quello definito con sentenza
di questa Corte di Cassazione n. 3157/2010.
Stante appunto la coincidenza dei presupposti
fattuali (tipologia ed anno d’imposta),
l’accertamento definitivo operato per quell’anno 2001 – in ordine all’insussistenza dell’elemento
dell’autonoma

organizzazione,

requisito

indispensabile ai fini dell’assoggettamento
dell’attività professionale ad IRAP, non può che
spiegare effetti anche nel presente giudizio, con
conseguente declaratoria di inammissibilità del

4

congruamente motivato (Cass. n. 3677 del 2007)”.

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,
determinata dall’intervenuta formazione di
giudicato esterno ( cfr. Cass. 9743/08, 1829/07,
3802/2013).
Le spese processuali vanno integralmente compensate
tra le parti stante l’efficacia del giudicato
esterno, formatosi nel corso del presente giudizio
di legittimità.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza d’interesse determinata
dall’intervenuta formazione di giudicato esterno;
dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

P.Q.M.

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