Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1265 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18552-2018 proposto da:

P.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO DE MITRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1299/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’appello di P.S.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 in seguito alla somministrazione di vaccini;

a fondamento della decisione, la Corte d’appello, richiamato l’esito di due perizie espletate nella fase di gravame, ha giudicato tardiva la domanda amministrativa, proposta nel 2004, avuto riguardo al momento di conoscenza della malattia, della sua irreversibilità e del nesso causale con le vaccinazioni che doveva collocarsi tra il 1986 ed il 1987;

per la cassazione della pronuncia, ha proposto ricorso P.S.A., con due motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta erronea e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda amministrativa del 19.4. 2004 senza considerare che, in assenza di qualsivoglia certificazione sanitaria in merito alle vaccinazioni praticate, la piena contezza della correlazione tra la patologia e i vaccini si era avuta solo con il certificato rilasciato il 5.4.2004;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il riferimento è al certificato medico della Dott.ssa V. del 5.4.2004 che rappresenterebbe, per la parte ricorrente, la prima certificazione attestante la correlazione tra i vaccini e la epatopatia;

i due motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi;

come noto, la L. n. 210 del 1992, art. 3, vigente ratione temporis, per quanto qui interessa prevede: “1. I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno(…)”;

è utile premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella correlata materia dei danni da emotrasfusioni infette, ai fini della corretta identificazione del termine di decadenza in questione, riguardante la presentazione dell’istanza in sede amministrativa, anzitutto va distinta la conoscenza della patologia dalla conoscenza del nesso di causa; dal momento che allo scopo non basta la prima ed occorre la conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario (ordinanza n. 25265 del 2015). Ed invero “il danno” alla cui conoscenza la legge ricollega il termine non è la malattia in sè e per sè; ma è l’evento indennizzato dalla legge completo quindi del fattore causale;

la predetta conoscenza deve, inoltre, comprendere la natura irreversibile del danno. Ne consegue che la cronicizzazione della epatopatia post-trasfusionale (o, per quanto qui rileva, da vaccinazione) non configura e costituisce di per sè il requisito esclusivo per accedere ai benefici della legge di sostegno, ma con la malattia post-trasfusionale (o malattia successiva alla vaccinazione) deve coesistere la documentata consapevolezza, per l’assistito, dell’esistenza di un danno irreversibile (Cass. n. 837 del 2006). Infine, per la decorrenza del termine, è decisiva la conoscenza che lo stesso danno irreversibile possa essere inquadrato, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate nelle otto categorie di cui al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tabella B annessa, come sostituita dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, tabella A allegata (cfr. Cass., sez.un. nn. 8064 e 8065 del 2010, ord. sez. VI lav. n. 22706 del 2010 e n. 19811 del 2013; Cass. n. 3693 del 2016);

tuttavia, alla conoscenza effettiva è parificata la ragionevole conoscibilità del danno. E la conoscenza si realizza quando il soggetto è in grado, secondo un parametro di ordinaria diligenza, di individuare la causa della patologia cui è affetto e rapportare quindi la propria malattia ad uno degli eventi dannosi previsti dalla L. n. 210 del 1992 (cfr. Cass. n. 753 del 2005); a tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte afferma anche (v. Cass. n. 23635 del 2015; Cass. n. 4996 del 2017; Cass. n. 27757 del 2017 e più di recente, in motiv., Cass. n. 2393 del 2020), sempre nella connessa materia dei danni da emotrasfusioni, che: “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947 c.c., comma 1, senza che ciò esclude la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito”;

tornando al caso in esame, reputa il Collegio come non siano ravvisabili, nella sentenza impugnata, violazioni ai principi suesposti;

i giudici dell’appello, sia pure con diversa motivazione, hanno confermato la decisione di primo grado (che aveva escluso, a monte, la prova di un nesso di causalità della malattia con le vaccinazioni); all’esito della nuova indagine peritale e, in adesione alle conclusioni degli ausiliari, hanno osservato come il ricorrente avesse avuto conoscenza della malattia (epatite cronica attiva HBSAG), del danno epatico e del nesso causale con le vaccinazioni, alle quali era stato sottoposto negli anni precedenti, tra il 1986 ed il 1987;

a sostegno del decisum, i giudici hanno posto la relazione del 15.3.2011, a firma della prof.ssa V. (la stessa specialista alla quale si era rivolto anche il ricorrente) del Policlinico di Modena (v. in particolare pag. 7 della sentenza impugnata ove testualmente è scritto: ” (…) si legge a chiare lettere (…) che il P. era giunto alla sua osservazione nel 1986-1987 per una epatite cronica, che nella storia da lui riferita aveva richiamato le diverse vaccinazioni inerenti alla sua professione e che loro medici ritennero che la fonte di contagio poteva essere individuata nelle vaccinazioni cui il paziente era stato sottoposto, conclusione sulla quale avevano concordato anche i colleghi di malattie infettive che avevano analizzato il caso, avallando la decisione di considerare la epatopatia quale danno conseguente da vaccini con una elevatissima probabilità”);

l’apprezzamento di tale elemento di prova integra un tipico accertamento di merito, qui non validamente censurato secondo gli enunciati di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014, costantemente seguiti dalle sezioni semplici;

è appena il caso di osservare che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., n. 8053 cit.; Cass. n. 27415 del 2018);

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va, dunque, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; la parte ricorrente è tenuta, altresì, al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.600,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA