Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1265 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26504/2009 proposto da:

B.A. (OMISSIS), B.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA MANCINI

4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

rappresentate e difese dall’avvocato AIEVOLA Antonio, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato

CRISCUOLO FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MELE Amalio,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

NAPOLI;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 5558/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15.7.09, depositato il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria il 14 Settembre 2010 la seguente relazione del giud. rel. Dr. Renato Bernabai, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con decreto emesso il 22 luglio 2008 il giudice tutelare del Tribunale di Nola rigettava il ricorso presentato da B. P. e B.A.M., volto ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per la loro madre B.M.A., motivando che la relazione del consulente tecnico d’ufficio aveva messo in evidenza la piena capacità di intendere e di volere della resistente, nonostante l’età avanzata.

Il successivo reclamo era respinto dalla Corte d’appello di Napoli con decreto 3 agosto 2009.

La corte territoriale, premessa, in rito, la carenza di legittimazione attiva delle reclamanti ad eccepire la nullità ricollegabile all’omesso avviso al Pubblico ministero dell’inizio delle operazioni peritali, rilevava come il Ctu nominato dal primo giudice avesse accertato l’idoneità di B.M. a provvedere opportunamente alle proprie necessità ed ai propri interessi: idoneità, emersa anche in sede di audizione personale nel corso dell’istruttoria.

Avverso il provvedimento, B.P. e B.A.M. proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 30 novembre 2009.

Deducevano:

1) la violazione dell’art. 404 cod. civ., dal momento che il giudice aveva recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, confacenti ad un ricorso per interdizione, piuttosto che per la nomina di un amministratore di sostegno, il cui presupposto era una disabilità comportamentale – non necessariamente causata da infermità mentale – nella specie sussistente e tale da costringere la B. a dipendere interamente dal proprio figlio;

2) la carenza di motivazione, nonchè la nullità della consulenza tecnica, l’omessa produzione del nastro magnetico di registrazione delle operazioni peritali e la carenza istruttoria per omessa acquisizione delle cartelle cliniche richieste.

Resisteva con controricorso B.M..

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia, prima facie, inammissibile in ordine al primo motivo – risolvendosi in una difforme valutazione circa la sussistenza concreta dei presupposti legali per la nomina di un amministratore di sostegno – e manifestamente infondato in ordine al secondo.

La corte territoriale ha infatti fondato la sua decisione sia sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio – secondo cui, B.M. risultava in condizioni fisiche discrete, pienamente capace di intendere e di volere e di provvedere congruamente alle proprie necessità fisiche ed ai propri interessi anche economici – sia sull’esame de visu et auditu a cura del primo giudice, la cui valutazione è stata conforme alle conclusioni peritali.

La censura in esame tende quindi ad introdurre un sindacato di merito dei predetti apprezzamenti, congruamente motivati, che non può trovare ingresso in questa sede.

Il secondo motivo, relativo all’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, e in via derivativa, ex art. 159 cod. proc. civ., di entrambi i decreti appare manifestamente infondato.

Premesso che non è stata puntualmente ribadita l’eccezione di nullità per omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali al Pubblico Ministero, si osserva come il mancato deposito del nastro magnetico di registrazione delle operazioni peritali non configuri, neppure in astratto, un vizio di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, data la completezza della relazione dell’ausiliario del giudice, analiticamente riproduttiva del colloquio intercorso con la perizianda durante la visita.

La richiesta istruttoria della produzione del nastro e delle cartelle cliniche aveva quindi natura meramente esplorativa, non essendo corredata di alcuna contestazione di irritualità formale o di infedeltà del testo che ne giustificasse l’accoglimento.

– che la predetta relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

– che le ricorrenti hanno depositato memoria;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano; che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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