Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1265 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1265 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 8831 2016 proposto da:

FATTORI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CENEDA 39 13, presso lo studio dell’avvocato DORIANA

CHIANESE, che lo rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

REGIONE LAZIO , in persona del Presidente della Giunta
Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato
ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

nonchè contro

COMUNE DI TOLFA ;
– intimato

avverso la sentenza n. 4022/2015 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/00/20 -h;

consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;

2

udjta la relazione della causa svolta nella camera di

R.G.N. 8831/16
Udienza del 19 ottobre 2017

FATTI DI CAUSA
1. Fabio Fattori nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia,
Sezione Specializzata Agraria, la Regione Lazio ed il Comune di Tolfa,
esponendo:
(-) di essere affittuario del fondo “Podere Scaglia 2”, nel Comune di Tolfa, di

(-) di avere diritto a “rinnovare il contratto di affitto agrario sino al 10
novembre 2022”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della I. reg. Lazio
11 settembre 2003 n. 29, e dell’art. 1, comma 10, I. reg. Lazio 11 agosto
2008 n. 14.
Chiese pertanto che il Tribunale accertasse e dichiarasse l’esistenza di tale
“diritto al rinnovo del contratto”.

2. Con sentenza n. 121 del 2014 il Tribunale di Civitavecchia rigettò la
domanda.
La Corte d’appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza
25.9.2015 n. 4022 rigettò il gravame del soccombente.

3. La Corte d’appello ritenne che:
(a) il contratto stipulato da Fabio Fattori era stato prorogato nel 1997, ai sensi
della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 30.10.1997 n. 6796;
(b) l’art. 17, comma 5, I. reg. Lazio 11.9.2003 n. 29 introdusse sì una proroga
della durata dei contratti di affitto dei fondi agricoli già di proprietà delle ASL
sino al 10.11.2022, ma solo se gli affittuari avessero formulato istanza in tal
senso entro il 30.4.2008; e nella specie tale istanza non vi fu;
(c) la successiva I. reg. Lazio 11.8.2008 n. 14 trasferì i fondi agricoli delle ASL
alla Regione; ma l’art. 1, comma 10, di tale legge, nel prevedere che ai fondi
trasferiti si applicasse “l’art. 17 della I. reg. Lazio 29/2003”, non ha affatto
avuto

l’effetto

di

prorogare

automaticamente tutti

i

contratti

precedentemente stipulati, ma solo quelli scaduti, mentre il contratto
stipulato dall’odierno ricorrente nel 2008 ancora non era scaduto, e quindi
non ricadde nella proroga automatica.

Pagina 3

proprietà della Regione Lazio;

R.G.N. 8831/16
Udienza del 19 ottobre 2017

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Fabio Fattori,
con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso la Regione
Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cessazione della materia del contendere.

di non avere più interesse al ricorso, e di volere rinunciarvi.
Ha chiesto, perciò, la dichiarazione di estinzione del giudizio, e la
compensazione delle spese.
Tale istanza risultata notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
difensore della Regione Lazio.

1.2. L’istanza di estinzione del giudizio non può essere accolta.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso infatti è unilaterale, e priva
dell’accettazione della controparte.
Tuttavia quella dichiarazione, manifestando l’intenzione del ricorrente di non
annettere più importanza all’esito della lite, impone di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., a causa della cessazione della materia del contendere.

2. Le spese.
2.1. La controvertibilità della questione, così come la farraginosità e l’oscurità
sinanche sintattica della legislazione regionale sulla materia oggetto del
contendere, costituiscono un motivo sufficiente per disporre la
compensazione integrale delle spese di lite.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del
contendere;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della
Corte di cassazione, addì 19 ottobre 2017.

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1.1. Con atto depositato in cancelleria il 5.10.2017, il ricorrente ha dichiarato

R.G.N. 8831/16
Udienza del 19 ottobre 2017

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