Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1265 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27678-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DI VIESTO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 38,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CICCHITTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MUSA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI GRECO giusta procura a margine dell’atto di

costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1231/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI

BARI – SEZIONI DISTACCATA DI LECCE emessa il 26/03/2015 e depositata

il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate sostiene di avere notificato avviso di accertamento alla società Di Viesto srl, e poi la cartella di pagamento. La società assume di non aver mai ricevuto l’avviso di pagamento, che, non impugnato, e diventato definitivo. Ha tuttavia impugnato, tardivamente, la cartella esattoriale, sul presupposto di non avere ricevuto regolare notifica neanche di quest’ultima, e di esserne venuta a conoscenza in occasione della istanza di vendita.

I giudici di primo grado hanno riscontrato la nullità della notifica dell’avviso, e quelli di secondo, pur non condividendo le ragioni del primo grado, hanno ritenuto che l’avviso e stato comunque irregolarmente notificato al liquidatore non nel suo effettivo domicilio ma in quello errato (ossia, quello precedente e non più valido).

L’Agenzia propone ricorso avverso tale sentenza, notificandolo altresì ad Equitalia, che, in ragione dell’oggetto della causa, è stata litisconsorte in entrambi i gradi.

Equitalia si è costituita senza controdedurre, mentre ha formulato difese la società contribuente.

Il motivo è unico ed appare infondato.

L’Agenzia lamenta omesso esame di un fatto controverso. Ritiene infatti di aver posto sia in primo grado che in appello la questione della notifica regolare della cartella, mentre si è discusso nei giudizi di merito, e segnatamente in appello, della notifica dell’avviso di accertamento, senza fare menzione però del fatto che la cartella risultava comunque notificata.

In sostanza, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto in alcun conto un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire che la cartella esattoriale, pur notificata, non è stata tempestivamente impugnata. Se lo avessero fatto avrebbero di certo concluso per la tardività della impugnazione.

Tuttavia, esposto così, il motivo appare infondato.

Infatti i giudici di secondo grado tengono in conto la questione della notifica della cartella, ma la ritengono assorbita dalla omessa notifica dell’atto presupposto (“onde l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notifica dell’avviso di accertamento ad essa presupposto”).

La questione della notifica della cartella, che sarebbe il fatto omesso, è cosi presa in considerazione dalla corte di merito, che, ritenendo non notificato l’atto presupposto, conclude nel senso della “illegittimità della cartella impugnata”.

Stessa conclusione per quanto riguarda l’asserito omesso esame di altro fatto decisivo, ossia la circostanza che l’avviso di accertamento, pur notificato ad indirizzo diverso (e non corretto, perchè abbandonato), è comunque giunto ed è stato ricevuto dal destinatario.

Anche su tal punto la sentenza impugnata in realtà provvede ritenendo che l’avviso non è mai giunto a conoscenza del destinatario in quanto consegnato a persona diversa (“la sua consegna presso l’ufficio postale a persona diversa dal destinatario e in luogo diverso dal comune di residenza… per un verso conferma che il plico non è mai stato portato nella sfera di conoscenza dell’interessato”).

Non v’è dunque omesso esame delle circostanze evidenziate nel motivo di appello, altra questione essendo invece la corretta applicazione delle norme sulla notifica, non oggetto del motivo di ricorso.

Essendo confinato in tali termini, il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per borsuali, oltre alle spese generali (15%) e agli oneri di legge, ed che distrae a favore del difensore anticipatario della parte contribuente.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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