Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12649 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 25/06/2020), n.12649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6808/2015 proposto da:

CONSORZIO NEAPOLIS CITTA’ FUTURA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, NAPOLI 2001 SRL IN LIQUIDAZIONE in

persona del Liquidatore pro tempore, rappresentati e difesi

dall’avvocato SERGIO CENNI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il processo trae origine dalla domanda proposta dal Consorzio Neapolis Città Futura e dalla consorziata Napoli 2001 s.r.l. nei confronti del Comune di Napoli, con la quale chiedevano la condanna del convenuto al ritiro delle vetture affidate in custodia ed al pagamento del corrispettivo del servizio di deposito e custodia; in via subordinata, chiedevano il risarcimento dei danni e, in via ulteriormente subordinata, il pagamento dell’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 2041 c.c..

1.1. Gli attori deducevano che il Consorzio aveva svolto, nel periodo dal 1 luglio 1989 al 31 dicembre 1990, il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata e che il rapporto con il Comune era stato formalizzato con contratto del 16 gennaio 1992, nel quale era stato determinato il compenso in Lire 50.000 più Iva per ogni prelievo, mentre non era stato determinato il corrispettivo per il deposito e la custodia dei veicoli presso le depositerie delle consorziate. Esponevano che, al termine del periodo di espletamento del servizio, giacevano ancora presso i depositi consortili numerose autovetture non ritirate dai proprietari nè dal Comune.

1.2. Tribunale di Napoli, con sentenza del marzo 2003, preso atto che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Napoli, nel gennaio 1999, aveva definito transattivamente con il Consorzio la controversia relativa al deposito sino al 31 dicembre 1992 delle auto non ritirate, condannava il Comune, in relazione al periodo dal 1 gennaio 1993 al 21 luglio 1998, al pagamento di Lire 589.857.000 pari a Euro 304.635,72 oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno, liquidato in Lire 3.000 al giorno per auto.

1.3. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, decidendo sull’appello principale proposto dal Comune di Napoli e sull’appello incidentale del Consorzio e della società consorziata per il riconoscimento – a titolo di corrispettivo contrattuale o in subordine di danno – della somma di Lire 5.000 al giorno per auto, rigettava la domanda del Consorzio Neapolis Città Futura e della consorziata Napoli 2001 s.r.l. e rigettava anche l’appello incidentale.

1.4. La Corte di merito riteneva fondate le deduzioni del Comune circa la non configurabilità di una sua responsabilità contrattuale in quanto con il contratto del 16 gennaio 1992 il Comune non aveva inteso obbligarsi a corrispondere un compenso per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, nè risultava l’esistenza di altri atti di natura contrattuale, muniti della necessaria forma scritta, con i quali l’Ente avesse assunto tale obbligazione.

1.5. La corte distrettuale escludeva l’applicabilità, nel caso di specie, del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11 (secondo cui le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall’Amministrazione cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro), non essendo configurabile, nell’affidamento da parte degli organi di polizia ad un terzo di un veicolo un atto di sequestro penale, per il cui perfezionamento è necessario un atto scritto dal quale sia desumibile in modo certo la volontà degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di costituire un vincolo di indisponibilità temporanea assoluta in ordine al bene; il deposito e la custodia dovevano ritenersi eseguiti nell’interesse non della Pubblica Amministrazione, ma del proprietario dell’autovettura, che quindi era tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso spese.

1.6. Avverso tale sentenza il Consorzio Neapolis Città Futura e la consorziata Napoli 2001 srl proponevano ricorso innanzi a questa Corte.

1.7. I ricorrenti si dolevano della statuizione della sentenza d’appello concernente il rigetto della loro domanda subordinata di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

1.8. Il ricorso veniva accolto e rinviato innanzi alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame sulla base del seguente principio di diritto:

“Dall’affidamento, da parte del Comune committente del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, alla società espletante il servizio stesso, dei veicoli rimossi perchè vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della medesima in attesa del ritiro da parte dei proprietari, deriva, a norma dell’art. 1771 c.c., l’obbligo del Comune stesso, quale depositante, di riprendere i veicoli depositati, alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dalla depositaria”.

Secondo il giudice di legittimità, la gratuità della custodia non impedisce che dal deposito derivino le obbligazioni poste dagli artt. 1768 c.c. e segg., a carico rispettivamente del depositario e del depositante, tra le quali figura l’obbligo, scaturente dal disposto dell’art. 1771 c.c., di riprendere la cosa mobile depositata, alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dal depositario. Nella specie, le autovetture rimosse venivano consegnate dagli addetti del Comune, con appositi processi verbali, agli addetti della società consorziata perchè venissero custodite presso il parcheggio di pertinenza della medesima, in attesa del ritiro da parte dei proprietari. In tal modo, al rapporto contrattuale scaturente dall’espletamento del servizio di rimozione affidato in appalto dal Comune veniva ad aggiungersi e collegarsi un rapporto contrattuale di deposito – secondo la nozione espressa dall’art. 1766 c.c. – tra lo stesso Ente e la società consorziata, regolato dalle norme del codice civile sopra richiamate, tra le quali, in particolare, quella dettata dall’art. 1771 c.c..

1.9. Riassunto il giudizio dal Consorzio Neapolis Città Futura e dalla consorziata Napoli 2001 s.r.l., la corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello, liquidava il danno derivante dal mancato ritiro dei veicoli e dalle spese di custodia.

1.10. In relazione al quantum, la corte di merito riteneva che non potesse essere liquidata la somma prevista in contratto, pari a Lire 5.000,00 al giorno, nè quella prevista in via transattiva, pari a Lire 3250,00 al giorno, sulla base della transazione del 4.1.1999, ulteriormente ridotta ad Euro 1949 al giorno in sede di pagamento. Il collegio determinava il danno in Lire 1200,00 al giorno in via equitativa, considerando che le autovetture erano allocate in area scoperta e che difettava la prova di una maggiore capacità reddituale dell’area adibita al ricovero delle autovetture.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Consorzio Neapolis Città Futura e la consorziata Napoli 2001 s.r.l. sulla base di tre motivi.

3. Ha resistito con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324 e 329 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del giudicato, in quanto gli attori avrebbero fatto espressa acquiescenza alla sentenza di primo grado in relazione al quantum, nè il Comune aveva proposto appello incidentale sul punto ma aveva contestato l’an debeatur, con riferimento alla legittimazione del Comune ed all’assenza del titolo. Secondo le ricorrenti, poichè il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione è un giudizio chiuso, le questioni non riproposte sono coperte dal giudicato, sicchè la rideterminazione del quantum da parte del giudice di rinvio sarebbe viziata da ultrapetizione.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2. Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. Si tratta del cosiddetto effetto espansivo interno della riforma o della cassazione della sentenza: essa consiste nella caducazione anche dei capi della sentenza non espressamente impugnati, allorchè essi dipendano da quello riformato o cassato.

1.3. L’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l’una rispetto all’altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l’altra e trovi in essa il suo presupposto, perchè in tale ipotesi, gli effetti dell’accoglimento dell’impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un consequenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall’impugnazione e dalla pronuncia (Cassazione civile sez. I, 30/11/1988, n. 6494).

1.4. In applicazione dell’art. 336 c.p.c., si è ritenuto che, riformato o cassato il capo relativo all’accertamento dell’an debeatur, cada anche quello relativo al quantum, anche se la pronuncia sul quantum è passata formalmente in giudicato per assenza di impunazione.

L’impugnazione del capo pregiudiziale sull’an impedisce qualsiasi giudicato sostanziale sul quantum, anche in assenza di specifica impugnazione. In particolare, proprio in relazione alla materia contrattuale, questa Corte ha affermato che, qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l’illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicchè, ove fosse travolta la statuizione sull’illegittimità del termine, viene meno il capo sul “quantum”, per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 08/01/2015, n. 85).

1.5. Analogamente è stato previsto in tema di contratti di garanzia, inscindibilmente legata al rapporto principale (Cassazione civile sez. un., 12/04/2005, n. 7442).

Ne consegue che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchè l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto. (Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, n. 18713; Cassazione civile sez. VI, 11/12/2015, n. 25086; Cass. Civ., sez. 06, del 08/01/2015, n. 85; Cass. Civ., sez. 01, del 23/03/2012, n. 4732).

Nella specie, poichè il Comune aveva impugnato la decisione di primo grado contestando la sua legittimazione passiva, l’assenza del titolo ed altri profili incidenti sulla sussistenza del diritto delle attrici, ovvero sull’an debeatur, l’accoglimento dell’appello ha travolto la decisione sul quantum, da esso dipendente per l’effetto espansivo della sentenza d’appello.

Conseguentemente, non si è formato il giudicato interno sul quantum di risarcimento per assenza di specifica impugnazione, in quanto non si tratta di statuizione autonoma ma dipendente da dipendente da quella sull’an debeatur.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., anche sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la corte di merito, in assenza di prova avrebbe ridotto l’importo da liquidare, facendo un generico riferimento alla qualità del servizio prestato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., anche sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si contesta il ragionamento inferenziale della corte, che, dalla presunzione che le autovetture fossero allocate in area scoperta ha dedotto che esse si fossero danneggiate.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. il ricorrente, censurando il vizio di violazione di legge – che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge – contesta gli elementi probatori che il giudice di merito ha utilizzato ai fini della liquidazione equitativa del danno.

4.2. La corte distrettuale, una volta escluso il ricorso alla determinazione del danno sulla base della transazione, ha tenuto conto che le autovetture erano state allocate in un’aera scoperta e che erano state esposte alle intemperie, tanto da essere rottamate al momento della consegna.

4.3. A fronte di tale accertamento, insindacabile in sede di legittimità, il ricorrente si limita ad una generica contestazione, senza allegare gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c..

4.4. Nè sussiste la violazione dell’art. 2729 c.c., avendo la corte di merito fatto ricorso a circostanze fattuali per la determinazione equitativa del danno, con motivazione adeguata che sfugge al sindacato di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 08/01/2015, n. 101).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

6. Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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