Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12649 del 24/05/2010
Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12649
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22861/2008 proposto da:
V.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NIBBY 7, presso l’avvocato AVAGLIANO
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati LANDOLFI Fabio,
ABBRUZZESE AUGUSTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
13/12/2007, n. 612/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
in subordine accoglimento.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Napoli, con decreto emesso il 13 dicembre 2007, rigettò la domanda proposta dal Sig. V.C. per ottenere un’equa riparazione in conseguenza dell’eccessiva durata di una causa per riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato da lui intrapresa dinanzi alla Corte dei Conti.
La corte d’appello, pur riconoscendo che il giudizio in questione aveva ecceduto il termine di ragionevole durata, escluse ogni possibile danno per il ricorrente, non avendo egli sollecitato l’accelerazione del processo dinanzi al giudice contabile prima del 1987 e dovendosi reputare che egli fosse sin da principio consapevole dell’infondatezza della pretesa fatta valere in quella sede.
Per la cassazione di tale decreto il sig. V. ha proposto ricorso.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non v’è prova che il ricorso proposto dal Sig. V., depositato nella cancelleria di questa corte, sia stato notificato all’amministrazione intimata.
La notifica, come indicato nella relazione in calce al ricorso stesso, avrebbe dovuto avvenire a mezzo del servizio postale. Per accertarne il perfezionamento sarebbe perciò occorsa la produzione dell’avviso di ricevimento postale; ma tale produzione non v’è stata all’atto del deposito del ricorso in cancelleria, perchè nel fascicolo detto avviso di ricevimento postale non è rinvenibile, nè successivamente.
Neppure è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini per il deposito dell’avviso di ricevimento postale adducendo una qualsiasi circostanza idonea a tal fine.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in attuazione dei principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite di questa corte (vedasi la sentenza n. 627 del 2008).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto difesa alcuna.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010