Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12649 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. I, 24/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 24/05/2010), n.12649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22861/2008 proposto da:

V.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIBBY 7, presso l’avvocato AVAGLIANO

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati LANDOLFI Fabio,

ABBRUZZESE AUGUSTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

13/12/2007, n. 612/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con decreto emesso il 13 dicembre 2007, rigettò la domanda proposta dal Sig. V.C. per ottenere un’equa riparazione in conseguenza dell’eccessiva durata di una causa per riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato da lui intrapresa dinanzi alla Corte dei Conti.

La corte d’appello, pur riconoscendo che il giudizio in questione aveva ecceduto il termine di ragionevole durata, escluse ogni possibile danno per il ricorrente, non avendo egli sollecitato l’accelerazione del processo dinanzi al giudice contabile prima del 1987 e dovendosi reputare che egli fosse sin da principio consapevole dell’infondatezza della pretesa fatta valere in quella sede.

Per la cassazione di tale decreto il sig. V. ha proposto ricorso.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non v’è prova che il ricorso proposto dal Sig. V., depositato nella cancelleria di questa corte, sia stato notificato all’amministrazione intimata.

La notifica, come indicato nella relazione in calce al ricorso stesso, avrebbe dovuto avvenire a mezzo del servizio postale. Per accertarne il perfezionamento sarebbe perciò occorsa la produzione dell’avviso di ricevimento postale; ma tale produzione non v’è stata all’atto del deposito del ricorso in cancelleria, perchè nel fascicolo detto avviso di ricevimento postale non è rinvenibile, nè successivamente.

Neppure è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini per il deposito dell’avviso di ricevimento postale adducendo una qualsiasi circostanza idonea a tal fine.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in attuazione dei principi di recente ribaditi dalle Sezioni unite di questa corte (vedasi la sentenza n. 627 del 2008).

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto difesa alcuna.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA