Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12649 del 17/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 17/06/2016), n.12649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11716/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA

DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DE

PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LA ROCCA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Toscana, SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il

24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di C.R. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 575/14/2014, depositata in data 24/03/2014, con la quale, pronunciando in sede di rinvio, a seguito di cassazione (con sentenza di questa Corte n. 2902/2009) di pregressa decisione d’appello, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF ed ILOR dovute in relazione all’anno 1987, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sua tardiva notifica, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

Invero, risultando il giudizio di primo grado instaurato anteriormente al 4/07/2009 e non operando pertanto la Novella di cui alla L. n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare in cassazione è di un anno e 46 gg., decorrente dal deposito della sentenza della C.T.R. (“in data 24/03/2014”), e, nella specie, risulta essere stato rispettato, essendo avvenuta la notifica del ricorso, con atto spedito, a mezzo servizio postale, al domicilio eletto della C., una prima volta, in data “6/05/2015”, sia pure con esito negativo (essendo il domiciliatario risultato trasferito), e, successivamente, ma entro un congruo termine, con altro atto spedito, sempre a mezzo del servizio postale, al nuovo indirizzo del medesimo domiciliatario, in data “5/06/2015, con esito positivo.

Questa Corte ha invero già affermato che, qualora la notificazione dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o postale), non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante (quale, in particolare, l’avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, rispetto all’indirizzo dell’iniziale elezione di domicilio, non conoscibile da parte del notificante, in mancanza di un’idonea ed inequivoca comunicazione dell’avvenuto traferimento), il procedimento notificatorio non può dirsi esaurito, potendo dunque il notificante provvedere “con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza” a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente al termine per proporre gravame (Cass. 199986/2011; Cass. 12539/2014).

Deve pertanto ritenersi che, stante la diligente riattivazione del procedimento notificatorio, il ricorso, avuto riguardo alla prima notifica, effettuata comunque entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., considerate tutte le sospensioni dei termini processuali, è tempestivo (cfr. Cass. 3818/2009; Cass. 20830/2013).

2. Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, implicante nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, della decisione impugnata per motivazione apparente o omessa, è infondato.

Invero, a fronte della sentenza, di questa Corte, di cassazione della pregressa decisione d’appello con rinvio, per nuovo esame – in accoglimento del motivo con il quale si lamentava, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, la mancata acquisizione agli atti di una consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito di un parallelo giudizio concernente le medesime questioni ma ai fini IVA – la C.T.R. ha dato atto che il nuovo consulente tecnico d’ufficio, da essa nominato, aveva comunicato di essere impossibilitato a redigere un’autonoma perizia (rispetto a quella dell’altro consulente che era stato nominato nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’accertamento ai fini IVA), in mancanza di documentazione, concludendo di “non potere appurare quanto affermato dall’Ufficio” e di dovere accogliere il gravame della contribuente.

Richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte a Sezioni Unite nelle decisioni nn. 8053-8054/2014, nella specie, non ricorre l’ipotesi della mancanza assoluta di motivazione, essendo comunque esposte le ragioni poste dalla C.T.R. a fondamento dell’accoglimento dell’appello della contribuente.

3. Merita invece accoglimento la seconda censura.

In generale, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, comporta che i limiti e l’oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento.

Questa Corte, con la pronuncia n. 2905/2009, non aveva imposto al giudice del rinvio di rinnovare o disporre per la prima volta una perizia, ma aveva cassato la decisione d’appello nella parte in cui era stata negata “l’ammissione della produzione di una relazione peritale – disposta nell’ambito di un parallelo procedimento concernente le stesse questioni ma ai fini IVA -, soltanto perchè la relative perizia” era stata disposta ed espletata in un altro giudizio, potendo essere, al contrario, utilizzate prove raccolte in un diverso giudizio, fra le stesse o anche altre parti, al fine non solo di trarne semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuirvi il valore di prova esclusiva. I giudici della C.T.R. avrebbero dovuto quindi, anzitutto, riesaminare le risultanze di quella consulenza espletata in precedenza, la cui acquisizione agli atti era pienamente ammissibile, come chiarito da questa Corte Suprema. Gli stessi giudici non hanno invece detto nulla in ordine alla suddetta perizia a suo tempo espletata in separato, parallelo, giudizio, affermando che, “sulla base dei documenti in atti, non era possibile appurare quanto affermato dall’Ufficio erariale.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, quanto al secondo motivo, respinto il primo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016

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