Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12649 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 12/05/2021), n.12649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11528-2020 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1556/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositato

il 24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.K. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Messina del 24 marzo/8 aprile 2020, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile perchè “vago, scarsamente circostaniato e, per molti aspetti, poco verosimile”, nonchè della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Gambia), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – Violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 6 e 13 C.E.D.U, dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/ UE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 1 e 3, lett. c), art. 8, comma 2, e art. 35-bis, comma 10, lett. b). Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria. Insufficiente accertamento delle circostanze di fatto alla base della domanda”. Si deduce, sostanzialmente, che la superficialità che aveva caratterizzato l’istruttoria condotta dalla Commissione Territoriale aveva indotto il tribunale a condividerne la valutazione di non credibilità dell’odierno ricorrente, con una motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella della prima, senza adeguatamente esercitare il proprio dovere di cooperazione istruttoria in relazione ai fatti dedotti dall’istante;

II) “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, in combinato disposto con l’art. 8, comma 2, per omessa cooperazione istruttoria”, nuovamente criticandosi il mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttorio in relazione alle ipotesi di violenza domestica subita dai minori in Gambia;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione su fatti dedotti dalle parti”. Si censura il diniego di protezione umanitaria, senza che il tribunale abbia in alcun modo motivato sulla giovanissima età del ricorrente quando si sono verificati i fatti da lui narrati, quando ha lasciato il Gambia e quando ha raggiunto l’Italia, altresì omettendo qualsivoglia valutazione, invece decisive ai fini del giudizio, delle vessazioni da lui subite in Libia.

2. Le prime due censure, scrutinabili congiuntamente perchè connesse, sono inammissibili.

2.1. Invero, il decreto contiene (cfr. pag. 13-14, da intendersi, qui, per brevità, interamente riportate) la rappresentazione delle ragioni corrette o sbagliate che siano – per le quali il tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente “non credibile” perchè “vago, scarsamente circostanziato e, per molti aspetti, poco verosimile”.

2.1.1. Orbene, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 22865 del 2019, la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui, applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto decisorio reso il 24 marzo/8 aprile 2020), circoscrive il sindacato di questa Corte sulla parte motiva della sentenza entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, nonchè, ex multis, Cass. n. 23828 del 2015; Cass. n. 16502 del 2017). Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (cfr. Cass., SU., n. 22232 del 2016), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 23940 del 2017), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (cfr., Cass. n. 16111 del 2018), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. n. 22598 del 2018), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. Cass. n. 20721 del 2018).

2.1.1. Nella specie, la richiamata motivazione fornita dal tribunale quanto alla ritenuta inattendibilità del racconto del ricorrente non risulta affatto apparente, posto che le ragioni della decisione ivi esplicitate consentono senz’altro di far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.

2.1.2. Questa Corte, peraltro, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr, ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Deve, dunque, escludersi la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019).

2.1.3. Alcunchè, però, si rinviene, su tale specifico punto (e con il rispetto degli oneri sanciti da Cass., SU. n. 8054 del 2014, per il vizio motivazionale predetto) nelle argomentazioni delle censure suddette, le quali contestano in maniera del tutto apodittica il giudizio di merito operato dal tribunale sulla coerenza interna e sull’attendibilità del racconto del richiedente, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e/o differente lettura) in questa sede, però, inammissibile.

2.2. Il tribunale, poi, ha esaurientemente esaminato la situazione interna del Gambia, richiamando plurime fonti internazionali aggiornate (indicate a pag. 17 del reso decreto) e dando atto delle informazioni specifiche da esse ricavate, escludendo che la zona di provenienza del ricorrente potesse configurarsi in termini di gravità quale descritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (la ritenuta inattendibilità del medesimo ricorrente, invece, preclude, da sola, la riconoscibilità della protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b), della medesima disposizione. Cfr. Cass. n. 16925 del 2018), cioè come violenza indiscriminata che raggiunge un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi, correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona (cfr. sentenze della Corte di Giustizia 30 gennaio 2014, nella causa C-285/12, e 17 febbraio 2009 nella causa C-465/07).

2.2.1. Deve qui soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

3. Il terzo motivo, invece, merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

3.1. Il tribunale messinese ha opinato (cfr. pag. 19-20 del decreto impugnato) che: i) “alla luce delle circostanze allegate dal ricorrente, non appare sussistere alcuna specifica situazione di vulnerabilità che possa giustificare una particolare protezione. D’altronde, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, a differenza che per il riconoscimento della protezione internazionale, è onere dell’istante dedurre specificamente le lesioni alla sfera dei propri diritti personalissimi, poichè sul giudice non incombe un dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento dei fatti rilevanti nel caso specifico”; ii) “il ricorrente ha allegato di essere stato assunto in Italia con contratto di lavoro a tempo determinato e di aver frequentato un corso per sarto, ma tali circostanze non possono ritenersi dimostrative di un avanzato grado di integrazione sociale in Italia tali da giustificare il riconoscimento della chiesta protezione umanitaria”; “la situazione denunciata dal ricorrente con riferimento al suo vissuto, di carattere essenzialmente privato e per molti versi di dubbia credibilità, non appare di tale natura da importare la privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”.

3.2. Risulta, dunque, fondata la censura relativa all’omesso esame, quale fatto decisivo ai fini del giudizio, delle vessazioni che il ricorrente aveva subito in Libia, peraltro quando era ancora minorenne, quali emergono dalla riproduzione in ricorso delle dichiarazioni rese sul punto dal richiedente (cfr. pag. 5, 10, 13).

3.2.1. E’ indubbio che, per il ricorrente, la Libia è stato un Paese di mero transito e che, pertanto, in relazione ad esso, egli non poteva fondatamente avanzare alcuna domanda di protezione internazionale. Sennonchè, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 129 del 2011, nell’individuare, ai fini del divieto di espulsione e di respingimento, le “categorie vulnerabili” di soggetti, dà rilievo alle “gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali” disponendo che, per tali persone, il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione “sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.

3.2.2. Questa Corte, nella recente ordinanza n. 5358 del 2019 (e nella più recente Cass. n. 17747 del 2020), ha affermato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la normativa anteriore al D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 – qui applicabile ratione temporis. Cfr. Cass., SU, n. 29459-29461 del 2019) presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali, richiamando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nel testo modificato dalla L. n. 110 del 2017. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato (cfr. Cass. 28990 del 2018) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti. La protezione umanitaria, nella menzionata disciplina applicabile ratione temporis, è, in effetti, una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. Cass. 23604 del 2017). Ne consegue che la pronuncia impugnata, sotto il profilo del vizio motivazionale sostanzialmente denunciato, in merito alla richiesta di protezione umanitaria, deve essere riformata, atteso che, pur essendo vero che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (cfr. Cass.Cass. n. 4455 del 2018), nel caso di specie, non risulta essere stata compiuta alcuna valutazione del fatto, rappresentato dal richiedente innanzi alla commissione territoriale e poi allo stesso tribunale, dalle violenze dallo stesso subite, peraltro quando era ancora minorenne, non nel Paese d’origine ma in Libia, Paese di transito ma anche di permanenza per un periodo (a quel che sembra) non breve, potenzialmente idoneo, ove vagliato, quale elemento in grado di ingenerare nella persona un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla suddetta condizione di vulnerabilità ed ad essere quindi ostativa ad un rientro nel Paese d’origine (nella specie, il Gambia).

3.2.3. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina qui ritenuta applicabile ratione temporis) costituisce, in definitiva, una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (cfr. Cass. n. 13096 del 2019; Cass. n. 17747 del 2020).

4. In definitiva, dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso, ne va accolto il terzo, sicchè il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione alla corrispondente censura, con rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Messina – sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso e ne accoglie il terzo. Cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, per il corrispondente nuovo esame, al Tribunale di Messina – sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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