Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12648 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 25/06/2020), n.12648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26874/2015 proposto da:

S.M., e A.M.G., elettivamente domiciliate in

Roma, via Elio Vittorini n. 110, presso lo studio dell’avvocato

Basilio Pitasi, che le rappresenta e difende con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 130, presso lo

studio dell’avvocato Elisa Neri, rappresento e difendo dall’avvocato

Giuseppe Neri del Foro di Reggio Calabria;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2014 della Corte di appello di Reggio

Calabria depositata il 13 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che – in assenza delle parti – ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 316 del 15/30.06.2004, a definizione del giudizio introdotto dal Comune di Reggio Calabria di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 440 del 1985, ottenuto da S.C.D. per la fornitura e la prestazione di servizi in favore dell’amministrazione comunale, nel rigettare le eccezioni di parte opponente, riconosceva il credito di Lire 399.900.153, oltre accessori, vantato dall’opposto, respinta ogni altra domanda delle parti.

Con atto notificato in data 23 maggio 2005 il Comune interponeva appello, dinanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria, avverso la sentenza di primo grado, chiedendone l’integrale riforma, assumendo l’assenza di qualsiasi valido rapporto contrattuale fra le parti, non potendosi sopperire alla prova del contratto con le fatture.

Altro atto di appello avverso la medesima sentenza, notificato in data 25 maggio 2005, veniva proposto da A.G. e S.M., in qualità di eredi di S.C.D., con il quale contestavano il rigetto della domanda riconvenzionale dell’opposto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel pagamento del credito. In quest’ultimo giudizio si costituiva il Comune, che oltre a richiedere il rigetto dell’appello, proponeva anche appello incidentale, formulando le medesime censure oggetto dell’appello principale.

Con ordinanza del 29 marzo 2012 il giudice istruttore disponeva la riunione degli appelli, decisa nel merito la controversia dalla Corte distrettuale con sentenza n. 353 del 2014 di accoglimento del gravame principale del Comune, con conseguente accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo intimato, mentre quello incidentale veniva respinto.

A sostegno della decisione la Corte territoriale evidenziava che quanto all’ammissibilità dell’appello principale, notificato dal Comune al difensore di S.C., il quale aveva rifiutato di ricevere l’atto per l’intervenuto decesso del suo assistito, la questione doveva ritenersi ridimensionata dalla proposizione di appello incidentale da parte del medesimo Comune nel giudizio introdotto dalle eredi del S., non condiviso l’assunto delle appellanti secondo cui la riunione poteva essere disposta con esclusivo riguardo alle impugnazioni ritualmente interposte, dal momento che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., doveva ritenersi disciplinata dalla regola dell’ultrattività del mandato alle lite, in ragione del quale, nel caso in cui l’evento non fosse stato dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore doveva continuare a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato; con la conseguenza che doveva considerarsi irrilevante, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, il rifiuto del procuratore dell’appellato di ricevere la notifica dell’atto di appello.

Nel merito, accoglieva il motivo di gravame interposto dal Comune per avere il giudice di primo grado ritenuto equipollenti della forma scritta ad substantiam – di cui l’opponente lamentava la carenza – i documenti prodotti dall’intimante e costituiti da fatture, copie di commissioni vistate dal competente ufficio comunale e bolle di consegna, ovvero la non contestata continuità del rapporto di fornitura (protrattasi per svariati anni), la Delib. Consiglio Comunale 27 aprile 1985, n. 18, con la quale veniva disposto l’accantonamento delle somme necessarie ad estinguere, tra l’altro, i debiti contratti con il S., nonchè la mancata presentazione del sindaco per rendere l’interrogatorio formale e le risultanze della prova testimoniale, giacchè come sancito dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, i contratti con la p.a., anche qualora agisca iure privatorum, devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, strumento di garanzia nell’interesse del cittadino. Nè alla carenza di forma scritta si poteva rimediare con la produzione di documenti diversi ovvero con il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 37.

Aggiungeva che, in via subordinata, l’originario ricorrente in monitorio aveva chiesto, nella comparsa depositata al momento della costituzione in primo grado all’udienza celebrata il 13 marzo 1986, che il Comune fosse condannato al pagamento della somme dovute a titolo di indebito arricchimento, oltre al ristoro dei maggiori danni per il ritardato pagamento, ma siffatta domanda non poteva ritenersi riproposta dalle eredi di S.C.D. in appello, essendo stato fatto un accenno alla stessa solo nella comparsa conclusionale del 09.04.2014, e dunque richiamata tardivamente, al di fuori della previsione di cui all’art. 346 c.p.c.. Con la conseguenza che andava ritenuta rinunciata e per l’effetto andava respinto l’appello delle eredi del S..

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione l’ A. e la S., sulla base di sei motivi, cui ha resistito il Comune con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., le parti ricorrenti, nonchè la controricorrente amministrazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 164,170,300 e 330 c.p.c., nonchè degli artt. 138 e 141 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con conseguente nullità della notifica dell’atto di appello proposto dal Comune di Reggio Calabria, nonchè dell’intero procedimento e della sentenza impugnata. In particolare, ad avviso delle ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe nulla per avere ritenuto che l’atto di appello destinato, a cura del Comune, al procuratore di S.C.D., in data 23.05.2005, che aveva rifiutato di riceverlo per morte del suo assistito, fosse valida ed efficace ai sensi degli artt. 138 e 141 c.p.c.. Il Comune avrebbe dovuto perfezionare la notificazione dell’atto di appello nei confronti degli eredi, per avere il difensore del C. reso noto l’evento interruttivo relativo al proprio cliente con comunicazione fatta allo stesso ufficiale giudiziario che procedeva alla predetta notificazione, per cui la mancata consegna dell’atto di impugnazione, in conseguenza di tale comunicazione, non equivaleva a rifiuto a riceverla da parte del domiciliatario.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 300 e 303 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con conseguente nullità dell’intero procedimento e della sentenza impugnata, non potendo essere considerata tamquam non esset la dichiarazione resa dal domiciliatario all’ufficiale giudiziario in sede di notifica dell’atto di appello. Tale dichiarazione aveva in ogni caso determinato l’interruzione del giudizio e l’insorgere dell’onere della sua riassunzione nei confronti di coloro nei cui confronti doveva essere proseguito.

Con il terzo mezzo le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 299,300 e 330 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con conseguenze sull’intero procedimento e sulla sentenza impugnata, in quanto – ad avviso delle eredi del S. – la proposizione dell’impugnazione da parte loro aveva fatto venir meno la fictio iuris della ultrattività del mandato difensivo rilasciato dalla parte deceduta, per cui gli effetti della costituzione in giudizio dovevano essere imputati al momento in cui gli stessi eredi avevano consegnato agli ufficiali giudiziari l’atto di appello per la notifica e cioè il 17.05.2005 e quindi in epoca anteriore alla consegna della notifica dell’atto di appello proposto dal Comune. L’impugnazione del Comune doveva, dunque, essere considerata improcedibile e/o inammissibile per nullità della notifica presso il procuratore che aveva dichiarato la morte del proprio rappresentato, anche perchè “le eredi di quest’ultimo si erano costituite in giudizio impugnando in tale qualità la sentenza con atto previgente rispetto a quello del Comune”.

Le tre doglianze – da trattare unitariamente per la evidente connessione, assumendosi a base delle censure i medesimi fatti (ossia l’intervenuto decesso della parte al momento della notificazione dell’impugnazione presso il procuratore e la dichiarazione da parte di quest’ultimo dell’evento all’agente notificatore) – sono prive di pregio, anche se in questa sede occorre provvedere alla correzione in diritto della sentenza impugnata il cui dispositivo è invece conforme al diritto stesso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., nei termini di seguito illustrati.

Osserva il Collegio che, nella specie, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, richiamati anche nella sentenza gravata, secondo cui: 1) la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante; 2) in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4.

Tanto chiarito, il Collegio rileva che, nel caso all’esame, diversamente da quanto evidenziato dalle ricorrenti, non può essere attribuito alcun valore a quanto dichiarato dal procuratore della parte al momento della notificazione dell’atto di impugnazione circa l’intervenuto decesso del suo assistito, atteso che la dichiarazione dell’evento interruttivo, per poter essere idonea a determinare l’interruzione del processo, doveva essere diretta a tale fine, non essendo al riguardo sufficiente una mera dichiarazione di scienza.

Infatti, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c., in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale, dei requisiti di forma prescritti (formulazione in udienza o in atto notificato alle parti) e della astensione dall’attività difensiva (Cass. 17 novembre 1998 n. 11552; Cass. 8 maggio 2003 n. 6985; Cass. 10 febbraio 2005 n. 2707; Cass. 24 aprile 2007 n. 9900; Cass. 19 maggio 2015 n. 10210; Cass. 28 settembre 2015 n. 19139).

Va pure evidenziato che nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra più volte richiamata, è anche precisato che: “la tassatività delle forme di manifestazione dell’evento previste dell’art. 300 c.p.c., comma 1, è, dunque, confortata dalla natura negoziale della dichiarazione esplicitata in udienza o notificata, la quale è a sua volta argomentata, in primo luogo, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l’interruzione del processo e, in secondo luogo, in quanto, allorchè il procuratore, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall’evento, entri nella determinazione di denunciare l’evento, la sua è una manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine (e l’effetto) della tutela dell’interruzione. Va, dunque, escluso che la dichiarazione in questione sia di pura scienza. Se lo fosse (ossia, avesse la semplice funzione di mettere al corrente la controparte del fatto menomativo sopravvenuto), la dichiarazione diventerebbe un atto doveroso e dovuto, in quanto il difensore, una volta a conoscenza dell’accadimento, sarebbe tenuto a darne notizia; inoltre, e per conseguenza, verrebbe sottratto al procuratore della parte il potere di valutare la situazione processuale in corso e di manifestare l’evento con la precisa e predeterminata volontà di perseguire per il proprio cliente la tutela della interruzione. Ma ciò contrasta proprio con le ragioni che hanno spinto il legislatore a diversificare la disciplina del perfezionamento della fattispecie interruttiva nell’ipotesi in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore ad litem. Infatti, ove questi ritenga che nessun pregiudizio possa derivare alla parte sostanziale dalla prosecuzione del processo (eventualmente concordata con chi è legittimato a costituirsi in giudizio invece del soggetto colpito dall’evento), proprio in virtù del potere discrezionale, di cui legittimamente si avvale, può anche sottacere l’evento, astenendosi dal provocare l’interruzione del processo. Restando, tuttavia, esposto ad una personale responsabilità nei confronti della parte sostanziale, qualora dalla omessa dichiarazione della morte o del fatto esclusivo della capacità di stare in giudizio sia derivato a questa un pregiudizio, tenuto conto che la sentenza deliberata al termine di un processo, che avrebbe potuto essere interrotto, è comunque destinata a produrre i suoi effetti”.

Il principio sopra affermato, sulla scorta di una approfondita e condivisibile ricostruzione dogmatica, che ha convincentemente superato le avverse obiezioni, risulta, successivamente, essere stato seguito, senza tentennamenti, dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici (cfr., Cass. 20 ottobre 2015 n. 21287).

Facendo applicazione di siffatti principi al caso di specie consegue che correttamente la sentenza gravata ha nella sostanza ritenuto validità ed efficace la notificazione dell’impugnazione principale del Comune, effettuata a mani del difensore di S.C.D., anche se va corretta l’aporia nel percorso argomentativo della Corte di merito, secondo cui il rilievo pratico della questione posta dalle eredi del S. con l’appello principale sarebbe ridimensionata dal fatto che “la costituzione del Comune di Reggio Calabria, nel giudizio promosso dalle eredi dell’originario ricorrente, e la proposizione, in quel giudizio, di un appello incidentale di contenuto del tutto sovrapponibile a quello dell’appello principale proposto nei confronti di S.C.” aveva determinato la compiuta esplicazione delle posizioni di entrambe le parti (v. pag. 4 della decisione impugnata), giacchè non avendo la dichiarazione fatta dal difensore dell’assistito deceduto al momento della notificazione dell’appello da parte del Comune alcuna valenza certificativa, riservata ai soli atti tipici, l’esame dei motivi di appello del Comune doveva essere correttamente condotto per essere tempestivo e rituale il gravame proposto dall’ente locale in via principale.

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con conseguenze sull’intero procedimento e sulla sentenza impugnata, in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile e/o inammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune solo con comparsa di risposta depositata il 14.07.2005, ormai decorso il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., da computare dalla consegna del proprio atto di appello agli ufficiali giudiziaria in data 18.05.2005 o al più tardi al tempo in cui l’ufficiale giudiziario si era recato dal procuratore del de cuius per procedere alla notifica.

E’ infondato alla luce di quanto esposto con riferimento ai primi tre motivi, in considerazione del rapporto di interdipendenza che collega le censure una volta superata la questione della ritualità dell’appello principale del Comune.

Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con conseguenze sull’intero procedimento e sulla sentenza impugnata, in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto erroneamente rinunciata la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento, avanzata nel corso del giudizio di primo grado e non decisa, perchè assorbita dall’accoglimento della domanda principale.

La censura non può trovare ingresso.

Le ricorrenti, invero, non deducono di avere proposto in sede di impugnazione, entro la prima udienza di comparizione delle parti, la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c., limitando la critica all’apprezzamento effettuato dal giudice distrettuale circa la (ritenuta) rinuncia della domanda medesima, senza tuttavia precisarne i termini. Così inquadrato il motivo di ricorso in esame, esso è inammissibile perchè è inibito alla Corte l’accesso agli atti della fase di merito, in difetto di allegazioni, per cui non è in condizione di valutare la fondatezza della doglianza.

Con il sesto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con conseguenze sull’intero procedimento e sulla sentenza impugnata, per avere la Corte di merito riunito le impugnazioni ancorchè una di esse fosse inammissibile ovvero improcedibile.

Anche l’ultima doglianza è priva di pregio.

Invero, la riunione delle impugnazioni è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, e può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, solo ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (così Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013 n. 1521).

Nella specie è evidente la obbligatorietà del provvedimento oggetto di critica per avere entrambi i gravami proposti ad oggetto la medesima sentenza del giudice di primo grado.

Il ricorso, corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., quanto ai primi tre motivi, dev’essere, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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