Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12648 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6675-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SABRINA ERBA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 226/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, M.A., cittadino del Pakistan, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 226/2019, depositato il 16 gennaio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento M.A. ha, quindi, proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’interno, affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586; Cass., 07/07/2017, n. 16921).

2. Nel merito, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, M.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) nonchè la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Lamenta il ricorrente che il Tribunale – peraltro con motivazione del tutto inconsistente, tanto da dare luogo ad un’ipotesi di motivazione apparente – non abbia ritenuto credibile la narrazione del fatti effettuata dal richiedente, senza porre in essere l’adeguata cooperazione istruttoria, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 8, denegando, in tal modo, ingiustamente al medesimo sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria.

2.2. La censura è inammissibile.

2.2.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862).

2.2.2. Nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto del tutto contraddittorie ed incoerenti su punti essenziali della narrazione dei fatti, ovvero sull’arresto del richiedente e del suo datore di lavoro per una vicenda di droga, nonchè sulla pretesa uccisione del padre da parte di familiari del datore di lavoro – che avrebbe cercato di scaricare la responsabilità per la detenzione di sostanze stupefacenti sull’istante – e sulla stessa identificazione dei responsabili di tale uccisione. A fronte delle argomentate conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, il motivo si limita per contro, ad una generica contestazione, non suffragata da elementi di prova, in ipotesi offerti al giudice di merito, oltre a quelli considerati inattendibili dall’organo giudicante sulla scorta delle COI citate nel provvedimento.

La mancanza di credibilità – come correttamente affermato dal Tribunale esclude in radice la possibilità di riconoscere al richiedente sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2.2.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), va osservato che, ai fini dell’accertamento della fondatezza di tale domanda – fondata sull’allegazione di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 21/10/2019, n. 26728; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – con ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, e la censura non allega elemento alcuno – in ipotesi sottoposto al giudice di merito, e non considerato – idoneo ad inficiare siffatta valutazione.

2.2.4. Quanto, infine, alla protezione umanitaria, va rilevato che il giudice territoriale ha motivato il diniego di tale forma di protezione – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, e che l’istante non ha allegato seri profili di integrazione sociale nella realtà italiana, laddove nel Paese di origine il medesimo ha la madre ed una sorella. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di scarsa integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

A fronte di tali motivate conclusioni del Tribunale, il ricorrente – al di là di una laconica e generica riproposizione di quanto già prospettato nella fase di merito – non ha in alcun modo dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di (contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA