Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12647 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22448-2010 proposto da:

SOCIETA’ SERVIZI VALDISOTTO SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIANCARLO

ZOPPINI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 27/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CORVACE RUSSO che ha chiesto

l’estinzione;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’estinzione.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Società Servizi Valdisotto SPA – costituita in SPA a prevalente capitale pubblico ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22, comma 3, lett. e) in data 17.06.1995, con personalità giuridica acquisita in data 26.07.1995 – impugnava, con esito sfavorevole in primo grado, la comunicazione-ingiunzione n. 4194/07, notificatale dall’Agenzia delle entrate, con oggetto la revoca con recupero dell’aiuto di Stato fruito nel periodo di imposta 1998, equivalente alle imposte non corrisposte in ragione del regime di esenzione fiscale (cd. moratoria fiscale) goduto all’epoca, e dei relativi interessi.

2. A tale recupero l’Agenzia delle entrate provvedeva in forza del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni in L. 6 aprile 2007, n. 46, a sua volta emanato in attuazione della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con la quale era stato qualificato aiuto di Stato – illegittimo perchè lesivo del principio della libera concorrenza di mercato – il regime di esenzione triennale dall’imposta sul reddito, fruito dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali.

3. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la legittimità del recupero, in quanto concernente materia e procedura non strettamente attinente alla natura tributaria.

4. L’appello proposto dalla contribuente veniva respinto con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 27/40/10, depositata il 12.02.2010 e non notificata.

5. La società ricorre per cassazione su sette motivi. La Agenzia delle entrate ha partecipato alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

La società Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna SPA, incorporante per fusione della Società Servizi Valdisotto SPA in data 27.12.2010, ha depositato in atti rinuncia al ricorso datata 11.04.2017 accompagnata da atto di accettazione.

Le parti hanno concordato per la compensazione delle spese.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

 

La Corte di cassazione;

– dichiara il giudizio estinto;

– compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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