Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12647 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10179-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI FIRENZE – SEZ. DI PERUGIA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 22/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 51/2020 pubblicata il 22-1-2020 la Corte D’Appello di Perugia ha respinto l’appello proposto da B.A., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha rigettato le censure attinenti al mancato riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, rilevando che il richiedente era fuggito dal suo Paese per scelta personale e che, in base all’ultimo rapporto Easo, la situazione politica del Gambia era radicalmente mutata, dopo l’elezione del nuovo Presidente Adama Barrow, membro dell’UDP, partito per il quale militava l’appellante.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. In data 21-1-2021, oltre il termine di legge, è pervenuta in Cancelleria memoria illustrativa del ricorrente.

3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 7, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, per non avere la Corte di merito valutato la credibilità della vicenda personale del ricorrente in base ai parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; ii) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,7 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, avendo la Corte di merito, senza neppure porre in discussione la credibilità del narrato, omesso di esercitare i poteri ufficiosi in ordine alle persecuzioni e violenze subite dal ricorrente, tali da riportare postumi invalidanti, per le sue opinioni politiche, essendo egli iscritto al partito UDP, ed avendo la Corte di merito fornito sul punto una motivazione stereotipata e meramente apparente, senza valutare il diritto del richiedente allo status di rifugiato, perchè arrestato e picchiato in quanto appartenente al citato partito; iii) con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14, in particolare lett. A) e B), del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, nonchè degli artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU, per non avere la Corte di merito riconosciuto la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. B) al ricorrente, nonostante avesse egli dettagliatamente allegato di essere stato vittima di grave minaccia e persecuzione dalle Autorità del suo Stato per le sue opinioni e il suo attivismo politico, nonchè per non avere esercitato la Corte d’appello alcun potere istruttorio ufficioso sul sistema processuale, giudiziario, carcerario e politico del Gambia; iv) con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria al ricorrente, il quale, seppure molto giovane, ha una patologia gravemente invalidante alla colonna vertebrale (spondilolisi e spondilolistesi 15-S1, nonchè esiti dell’intervento che aveva comportato l’applicazione di viti e barre, come comprovato dall’ampia documentazione medica allegata al fascicolo di primo grado – pag.n. 19 ricorso) causata dalle violenze subite nel suo Paese e per non aver la Corte di merito valutato che il rimpatrio comporterebbe un rischio certo per il richiedente, stante le documentate fragili condizioni di salute dello stesso, il quale aveva altresì prodotto avanti alla Commissione certificazione attestante la proficua frequentazione di corsi e l’effettuazione di lavori di pubblica utilità ed aveva altresì fatto ingresso in Italia (nel 2015 cfr. pag. 9 ricorso) quando era ancora minorenne.

4. Pregiudizialmente occorre rilevare che la prima pagina della sentenza impugnata reca l’intestazione del Tribunale di Milano, in luogo di quella della Corte d’appello di Perugia, e che il ricorrente non ne fa motivo di gravame, dando atto che si tratta di errore materiale (pag.7 ricorso), risultando corretti e riferiti alla Corte d’appello di Perugia e all’appello dell’attuale ricorrente gli altri dati contenuti nella sentenza impugnata.

5. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono inammissibili.

5.1. Le censure, aventi ad oggetto il giudizio di credibilità e il diniego del rifugio e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata e si risolvono in generiche critiche, prive di attinenza al decisum.

La Corte di merito ha affermato che in base all’ultimo rapporto Easo la situazione politica del Gambia era radicalmente mutata, dopo l’elezione del nuovo Presidente Adama Barrow, membro dell’UDP, partito per il quale militava l’appellante. Di conseguenza, in base a quanto accertato dalla Corte territoriale, il giudizio di credibilità non assume rilevanza, atteso che la vicenda personale allegata dal ricorrente è esclusivamente legata alla sua asserita appartenenza al partito UDP, ma il rischio non è più attuale, dato che ora è al governo il partito sostenuto dal ricorrente, essendo, all’evidenza, venuto meno anche il paventato rischio di persecuzioni politiche e del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La dirimente affermazione della Corte d’appello di cui si è appena detto non è censurata in ricorso, nè è censurata la statuizione di diniego dell protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 citato, lett. c) (cfr. pag. 16 e 17 ricorso), dolendosi il ricorrente del mancato esercizio del potere istruttorio ufficioso solo con riferimento alla persecuzione individuale per le sue opinioni politiche (cfr. pag.15).

6. Anche il quarto motivo è inammissibile.

6.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

6.2. Ciò posto, nonchè premesso che il ricorrente, nato il (OMISSIS), non era minore di età quando, nel 2015, è arrivato in Italia, nel ricorso si richiamano, a sostegno della domanda di protezione umanitaria, le condizioni di salute e l’integrazione nel territorio nazionale del ricorrente, ma di tali circostanze non v’è menzione nella sentenza impugnata. La censura è generica e difetta di autosufficienza, atteso che non è descritto il contenuto dei certificati medici, nè sono allegate la necessità di cure e l’indicazione di quali siano eventualmente occorrenti e non fruibili nel Paese di origine, facendo riferimento il ricorso ad una “fragile condizione” senza ulteriori specificazioni. Neppure è indicato in ricorso quando e come i documenti siano stati prodotti nel giudizio di merito (Cass. n. 5478/2018).

Anche in ordine alla dedotta integrazione sociale valgono le medesime considerazioni, poichè il ricorrente richiama certificazione attestante la proficua frequentazione di corsi e l’effettuazione di lavori di pubblica utilità, senza ulteriori precisazioni, e dunque senza indicare di quali documenti del fascicolo si tratti, quando e come siano stati prodotti e quali ne siano i precisi contenuti (pag. 19 ricorso), sicchè neppure può esserne valutata la decisività (Cass. n. 16812/2018).

7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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